TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/11/2024, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1882 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.11.1971, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Aiello Pietro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.07.1969, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Chiarelli Felice, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 18.10.2024.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie — (nata a [...] Persona_1
l'11.07.2002) e (nata a [...] il [...]) — non sono in Persona_2
contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 11.09.1997,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 149, parte II
serie A, Uff. 1 dell'anno 1997 — alle condizioni indicate in ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, in data 8/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1882 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.11.1971, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Aiello Pietro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.07.1969, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Chiarelli Felice, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 18.10.2024.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie — (nata a [...] Persona_1
l'11.07.2002) e (nata a [...] il [...]) — non sono in Persona_2
contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 11.09.1997,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 149, parte II
serie A, Uff. 1 dell'anno 1997 — alle condizioni indicate in ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, in data 8/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3