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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 23983/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PASINI ISIDE e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MERIGO CARLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/12/2024, con cui e unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Salò-BS in data 31.5.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salò al numero 4, parte II, serie A, dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come integrate con note scritte del 16-17.4.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1 - dichiararsi la separazione dei coniugi e autorizzando la vita separata, con obbligo Parte_1 Parte_2 del mutuo rispetto;
2 - a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, nonché ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor Pt_1
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Faustini si obbliga ad acquistare la quota, pari al 50% dell'intero, di proprietà della signora della casa Parte_2 coniugale per la somma di € 165.000,00 (diconsi centosessantacinquemila euro) e la signora dichiara di Parte_2 accettare. In particolare, i ricorrenti concordano quanto segue: a)-Il signor quanto alla casa coniugale sita Parte_1 in Salò, via S. Firmina 9, costituita da una unità immobiliare con autorimessa (il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Salò al: sez. NCT, foglio 22, particella 1675, sub 7, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza: 7 vani, sup cat. 139 – tot escluse aree scoperte 116mq, rendita: euro 885,72, Piano S1-T-1; e vano a uso autorimessa: sez. NCT, foglio 22, particella 1675, sub. 8, zona cens. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza 45 m², sup. cat. 70 m², rendita eur. 141,77, piano S1, come da visure attuali e storiche allegate sub doc. 5, 6) si obbliga ad acquistare la quota, pari al 50% dell'intero, di proprietà della signora che si obbliga a vendere, dietro il pagamento Parte_2 della somma di euro 165.000,00= a titolo di corrispettivo del trasferimento, che verrà corrisposto in sede di rogito notarile, da parte del signor in un'unica soluzione mediante consegna alla signora Parte_1 Parte_2 dell'assegno circolare rilasciato dalla Banca erogante il mutuo entro e non oltre il termine previsto al successivo al punto 2b);
b)- Il rogito notarile dovrà essere stipulato dalle parti entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione non definitiva dei coniugi, avanti il notaio scelto dal marito. Tutte le spese, di qualsiasi genere esse siano, da sostenere per il trasferimento immobiliare, compreso l'onorario, le tasse notarili e la trascrizione saranno a carico esclusivo del signor Nel rogito notarile, inoltre, si dovrà prevedere il diritto per la signora di continuare Pt_1 Parte_2 ad usufruire delle restanti rate relative alle detrazioni fiscali IRPEF per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
c)-Le parti danno atto che il trasferimento della proprietà della casa coniugale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto sconterà le relative agevolazioni fiscali.
d)-Provenienza e garanzie. La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Signora per Parte_2 acquisto con atto del notaio Brescia, in data 20.10.2015, repertorio n. 28720, raccolta n. Persona_1
9723, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Brescia 2, il 30.10.2015 al n. 40842 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Brescia, sez. Salò, il 11.11.2015, n. 6102 R.G., n. 4399 R.P. (cfr. doc. 3). La parte promittente venditrice garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della quota del bene in oggetto e si impegna a trasferirla al promissario acquirente libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
e)-Conformità catastale. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010), i coniugi dichiarano sin da ora, impegnandosi a reiterare tale dichiarazione in sede di trasferimento immobiliare, che vi è conformità “sostanziale” tra lo stato di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, ed allegate sub doc. 7, secondo la vigente normativa catastale.
f)-Dichiarazioni urbanistiche. Le parti dichiarano, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che le opere relative all'intero fabbricato del quale l'unità immobiliare compravenduta fa parte, sono state iniziate anteriormente al 1967. Le parti richiamano le dichiarazioni urbanistiche di cui all'atto di provenienza di cui al punto d)e, successivamente all'atto di provenienza del 20.10.2015, dichiarano altresì che: - in data 04.09.2018 prot. n. 17827 è stata trasmessa al Comune di Salò– P.E. n. 310/2018; - in data 19.03.2021 Per_2 prot. n. 6882 è stata trasmessa al Comune di Salò – P.E. n. 161/2021. - successivamente non sono state Per_2 realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
g) Attestato di prestazione energetica. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega sub. doc. 8, l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto. Codice identificativo: – 000163 /16, rilasciato in data 10/06/2016 dal Geom. quale tecnico Nu_1 Controparte_1
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abilitato. Il Sig. dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in Pt_1 ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
3 -Qualora il Signor non dovesse ottenere l'erogazione del mutuo da parte della banca erogante e/o non potesse Pt_1 corrispondere alla signora l'intero corrispettivo di € 165.000,00 (indicato al punto 2 a)) in un'unica soluzione, Pt_2 nel termine previsto (punto 2b), le parti concordano sin d'ora di porre immediatamente in vendita ( e comunque non oltre 40gg dalla emissione della sentenza di separazione dei coniugi) la casa coniugale al valore di mercato - e comunque a un importo non inferiore a € 400.000,00- rivolgendosi all'agenzia immobiliare scelta in accordo tra i coniugi o, in caso di mancato accordo, all'agenzia immobiliare che verrà estratta a sorte tra quelle operanti nel Comune di Salò. Le parti convengono che la somma totale ricavata dalla vendita sarà destinata a coprire la provvigione dell'agenzia immobiliare che ha intermediato la compravendita e qualunque altra spesa resasi necessaria per il perfezionamento della vendita;
la somma residua verrà ripartita, per metà ciascuno, tra il sig. e la sig.ra Pt_1 Pt_2
4 -Fino alla data del rogito notarile con contestuale versamento del corrispettivo dovuto e previsto al punto 2) i coniugi non avranno il diritto del godimento materiale della casa coniugale né vi abiteranno e le spese ordinarie e straordinarie concordate tra loro verranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Riguardo alle spese straordinarie entrambe le parti si impegnano a non modificare l'assetto attuale e accettano lo stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il conto corrente comune verrà utilizzato esclusivamente per il pagamento delle stesse. A tal fine le parti verseranno sul conto corrente comune il dovuto prelevandolo, per la propria quota parte, dai rispettivi conti correnti personali. Di conseguenza, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, le parti revocheranno, presso le rispettive banche, l'ordine di accredito automatico del versamento continuativo mensile attualmente in essere. Contestualmente alla data del rogito notarile il conto corrente comune verrà definitivamente chiuso e il relativo saldo, se positivo, sarà distribuito a metà tra i ricorrenti.
5- Le parti continueranno a godere entrambe delle detrazioni IRPEF in essere.
6- Si dà atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali e i seguenti beni Parte_2 mobili di proprietà comune: la lambretta- tutto il mobilio adibito a studio, un armadio a tre ante della camera singola, un armadio a due ante nella camera matrimoniale, abat jour dei comodini della camera matrimoniale, l'asciugatrice e il mobiletto piccolo del bagno.
7- Le parti, fermo l'adempimento di quanto sopra - in particolare per il trasferimento di proprietà (punto 2) o per la vendita della casa coniugale ( punto 3), nonché l'adempimento di quanto sopra ai punti 4) e 6 - dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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