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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg12917 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12917 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentata e AR C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARDILLO MARIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 29
RICORRENTE
E
rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MEGHERBI HAMIDA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes 55,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale AR
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, all'esito della proposta conciliativa del GI, cui aderivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei figli , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
21.01.2019, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerli con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
i figli trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi
2 durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno, vale la regola dell'alternanza per i giorni 24 e il 25 dicembre,
31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis;
nonché i minori staranno con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
inoltre il compleanno dei minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo vale la regola dell'alternanza un anno con la mamma e un anno con il papà;
• Il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1
l'importo mensile versato di €.800,00 AR
(ottocento/00) per il mantenimento dei figli, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il SI. resta onerato a provvedere al 50% delle CP_1
eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli SIlato con il COA;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra ; AR
• diamo atto che le parti si accordino che il libretto di risparmio postale n.
000053551100 intestato a con saldo attivo alla data Controparte_2
del 11.12.2024 pari ad €.6.335,00 viene consegnato alla SI.ra AR
.
[...]
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese
3 della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 9, parte Parte_2
II, s. C, sez. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12917 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentata e AR C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARDILLO MARIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 29
RICORRENTE
E
rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MEGHERBI HAMIDA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes 55,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale AR
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, all'esito della proposta conciliativa del GI, cui aderivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei figli , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
21.01.2019, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerli con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
i figli trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi
2 durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno, vale la regola dell'alternanza per i giorni 24 e il 25 dicembre,
31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis;
nonché i minori staranno con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
inoltre il compleanno dei minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo vale la regola dell'alternanza un anno con la mamma e un anno con il papà;
• Il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1
l'importo mensile versato di €.800,00 AR
(ottocento/00) per il mantenimento dei figli, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il SI. resta onerato a provvedere al 50% delle CP_1
eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli SIlato con il COA;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra ; AR
• diamo atto che le parti si accordino che il libretto di risparmio postale n.
000053551100 intestato a con saldo attivo alla data Controparte_2
del 11.12.2024 pari ad €.6.335,00 viene consegnato alla SI.ra AR
.
[...]
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese
3 della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 9, parte Parte_2
II, s. C, sez. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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