Sentenza 25 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 24 settembre 2021
Ordinanza collegiale 3 marzo 2022
Ordinanza collegiale 27 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 29 settembre 2023
Decreto presidenziale 19 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 22 aprile 2025
Parere definitivo 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03447/2025REG.PROV.COLL.
N. 00238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, proposto da
ZI Di AZ, RC BA, SI GI, AR GR, VI LO, VI RI, IC NG, VI ER, AN OT, EL PA, AU IC, RC RI, IA GL, RO ON, ST EN EL, rappresentati e difesi dagli avvocati EL Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per:
la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2023, n. 8582, non notificata, resa all''esito dei giudizi R.G. nn. 5977/2020 e 5978/2020.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della COVIP- Commissione Vigilanza Fondi Pensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati EL Raffaele Cassano e Marcello Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza in epigrafe indicata, della cui revocazione si tratta, trae origine dalla vicenda che può essere riassunta nei termini che seguono.
2. Con provvedimenti del 21 giugno 2017 e del 23 giugno 2017 la COVIP ha sanzionato il Fondo Pensione per gli ex dipendenti della Banca d’Italia nonché il relativo Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio sindacale in relazione all’acquisto di alcuni prodotti finanziari riconducibili alla categoria dei c.d. derivati, acquisto effettuato direttamente dal predetto Fondo rispettivamente in data 10 novembre 2015 (sulla base di una delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2015) e in data 29 dicembre 2015 (sulla base di una delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2015), e ritenuto integrare violazione dell'art. 3, comma 4, nonché dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, regolante gli investimenti dei Fondi pensione, nonché violazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea (art. 9 e 11del Regolamento (UE) n. 648/2012) per l'acquisto di derivati OTC (“Over the Counter”), cioè acquisiti fuori di un mercato regolamentato.
3. Gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dal Fondo Pensione per gli ex dipendenti della Banca d’Italia, dal Direttore Generale e dai membri del Consiglio di Amministrazione, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con tre distinti ricorsi.
4. Con sentenza n. 2481 del 2020 l’adìto TAR, previa riunione dei tre ricorsi, li ha respinti, confermando le sanzioni irrogate dalla COVIP.
5. Detta sentenza è stata impugnata, avanti questo Consiglio di Stato, con due distinti ricorsi, nn. RG. 5977/2020 e 5978/2020.
6. Nel corso dei due giudizi d’appello veniva prodotta in giudizio una corrispondenza intercorsa tra l’ESMA – European Securities and Markets Advisory, e il prof. Avv. Valerio Lemma, poi nominato consulente di parte appellante nel corso del giudizio d’appello, il quale sin dal 2017 aveva chiesto ad ESMA se alcuni strumenti finanziari, puntualmente descritti, dovessero essere qualificati quali “derivati” ai sensi dell’art. 2, n. 5, del Regolamento EU n. 648/2012: nella risposta di ESMA, pervenuta solo il 23 febbraio 2021, si leggeva che in base alla descrizione dei prodotti finanziari fornita nel quesito iniziale gli stessi non sembravano corrispondere alla descrizione regolamentare dei derivati o dei contratti derivati OTC, potendo invece considerarsi quali titoli trasferibili-
7. Sempre nel corso del giudizio d’appello il Collegio, previa riunione dei due giudizi, con ordinanza n. 1508/2022 disponeva verificazione finalizzata ad accertare se i titoli all’origine dei provvedimenti sanzionatori avessero, sulla base della legislazione vigente all’epoca dell’acquisto, da parte del Fondo Pensioni per il Personale della ex Banca di Roma, natura di “derivati”.
8. Sulla base degli esiti della verificazione il giudice d’appello, con la sentenza della cui revocazione si tratta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente i ricorsi di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui irrogavano la sanzione di €. 2.500,00, a carico di ciascuno dei destinatari, per la violazione dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.
9. Avverso tale decisione hanno proposto revocazione i ricorrenti in epigrafe indicati.
10. La COVIP si è costituita in giudizio insistendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
11. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. I ricorrenti deducono un unico errore revocatorio, di cui assumono la rilevanza ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento al parere dell’ESMA di cui alla mail del 23 febbraio 2021, depositata in giudizio il 19 luglio 2021.
12.1. Sul presupposto che l’ESMA è l’Autorità europea degli strumenti finanziari competente in materia, la cui competenza ad esprimersi sul quesito postole viene, nel parere in questione, espressamente affermata (“ After considering whether this question should be answered by ESMA or the European Commission it was decided that this falls under ESMA remit ”), i ricorrenti affermano che “ È di palmare evidenza che il giudice di appello abbia errato e omesso di percepire il contenuto e la portata di tale nota ESMA, che pacificamente riconduce gli strumenti in esame al novero dei prodotti obbligazionari, commettendo pertanto un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e infatti: (i) l’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale della nota ESMA ha chiaramente indotto il giudice di appello a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, omettendo del tutto di considerare la nota in questione per la definizione dei primi tre motivi; (ii) la nota ESMA costituisce un punto non controverso e il giudice di appello non ha motivato sul perché non vada presa in considerazione l’opinione dell’Autorità europea competente in materia; (iii) la mancata valorizzazione della nota ESMA costituisce elemento decisivo perché, qualificando diversamente gli strumenti finanziari in questione, diversa sarebbe stata anche la decisione.”
12.2. I ricorrenti rilevano, in particolare, che la sentenza appellata contiene un unico, incidentale, riferimento alla nota dell’ESMA del 23 febbraio 2021, precisamente al par. 7.1. della motivazione, dedicato alla disamina del quinto motivo d’appello: il documento in questione, invece, non viene assolutamente richiamato nella parte della sentenza in cui il giudice dell’appello ha esaminato i primi tre motivi d’appello, rispetto ai quali la nota dell’ESMA rivestirebbe uguale importanza. Tale circostanza si potrebbe quindi spiegare, secondo i ricorrenti, solo ipotizzando che “ per una evidente svista, tale documento non sia stato in alcun modo preso in considerazione per la risoluzione di motivi vertenti proprio su tale corretta qualificazione ”: l’importanza di tale documento, infatti, imponeva al giudice dell’appello di motivare le ragioni per le quali riteneva di discostarsi dal parere dell’ESMA; “ Si tratta, pertanto, di una chiarissima svista sulle risultanze materiali del processo, avendo il giudice di appello totalmente omesso di pronunziarsi -nella definizione dei primi tre motivi- sulla qualificazione operata dall’Autorità europea competente in materia e sul perché eventualmente fosse il caso di discostarsene, quasi come se non fosse stata considerata la provenienza di tale nota dall’ESMA e si fosse trattato di una qualsiasi opinione legale .”.
12.3. Soggiungono i ricorrenti che “ se il documento -come è ben chiaro dalla lettura della sentenza- è stato trattato alla stregua di una qualsiasi opinione legale, si comprende perché esso possa
essere stato così incredibilmente per nulla preso in considerazione ”.
13. Il Collegio ritiene il motivo revocatorio dianzi esposto manifestamente inammissibile.
14. Occorre preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis: Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189; Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8685; Sez. VI, 29 settembre 2021 n. 6554; Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622), l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4), c.p.c., deve:
(i) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto, la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
(ii) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
(iii) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
(iv) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
(v) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
14.1. L’errore di fatto revocatorio consiste, quindi, nel c.d. “abbaglio dei sensi”: e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti, o viceversa; di talché, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III , 31/01/2023 , n. 1108; Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2020, n. 1719; Cons. Stato, Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622).
14.2. E’ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
14.3. Inoltre, non sussiste vizio revocatorio quando venga lamentata un’asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché nel caso in cui una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, sez. IV , 29/12/2022 , n. 11566; Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189): la Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3190 del 14 gennaio 2025) ha osservato che questa impostazione è stata recentemente accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, par. 10.11 e 10.12), la quale ha ribadito che ciò che è destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione è il “ momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività ” (e non anche “ concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio ”), essendo l’errore ex art. 395 , comma 1, n. 4) c.p.c. “ una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e […] verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo ”.
14.4. Inoltre, sempre per consolidato orientamento di questo Consiglio (ex multis, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3190 del 14 gennaio 2025, citata), l’errore, per essere rilevante ai fini di revocazione, non può cadere su un punto controverso della causa (sostanziale o processuale), sul quale la sentenza abbia pronunciato con motivazione anche solo implicita (in termini Cons. Stato, sez. II, 18/11/2022, n. 10169); d’altro canto, “ la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all'infinito dei giudizi ” (Cons. Stato, sez. VII, 13/06/2022, n. 4796).
14.5. Non può nemmeno giustificare la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento “ o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 18/04/2023, n. 3893; Cons. Stato, sez. IV, 18/04/2023, n. 3893).
14.6. E ancora, “ l’omesso esame di un motivo di gravame può costituire motivo di revocazione sub specie di errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. solo nell’ipotesi limite in cui risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice non ha preso in nessun modo in esame la censura medesima incorrendo in un “abbaglio dei sensi” non essendosi reso conto, in radice, della esistenza stessa della domanda o del motivo ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 966 del 31 gennaio 2024). In particolare, “ L'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione ” (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 21/05/2021, n. 3963, Cons. Stato, Sez. V, n. 837 del 28/01/2021 e, anche in precedenza, Cons. Stato, sez. IV, 01/09/2015, n. 4099 e Cons Stato, sez. V, 06/04/2017, n. 1610). Ciò in quanto “ Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice ” (Cons. Stato, sez. V, 11/10/2021 , n. 6758). 14.7. La citata pronuncia della Sezione n. 966/2024 ha precisato che “ Detta ipotesi va tenuta distinta da quella, non in grado di integrare errore revocatorio, in cui il giudice abbia avuto percezione delle domande proposte e delle eccezioni sollevate e, quindi, della effettiva portata del thema decidendum sottoposto alla sua attenzione, ma abbia esaminato solo alcune delle argomentazioni addotte a loro sostegno. Ciò in quanto la singola censura (che coincide, nel caso di giudizio di appello ex art. 101 comma 1 c.p.a. con la doglianza per come essa è specificatamente espressa “contro i capi della sentenza gravata”) è normalmente sorretta da una pluralità di ulteriori deduzioni in fatto e diritto che il giudice non ha, tuttavia, l’obbligo di prendere in considerazione (e, se del caso, confutare) partitamente.”.
15. Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia è agevole pervenire alla conclusione della inammissibilità dell’errore revocatorio prospettato dai ricorrenti.
15.1. E’ assolutamente incontestabile, infatti, che la sentenza di cui si chiede la revocazione, da una parte ha esaminato tutti i motivi d’appello, e in particolari i primi tre motivi, la cui decisione sarebbe – in tesi – inficiata dalla mancata considerazione del parere dell’ESMA; d’altra parte che al giudice dell’appello non è affatto sfuggito il parere dell’ESMA di cui si discute: detto parere, infatti, viene espressamente menzionato nella revocanda sentenza, al paragrafo 7.1., ove si legge quanto segue: “ Deve aggiungersi che l’E.S.M.A. – a seguito di specifico quesito formulato dalla parte appellante – ha confermato, in un documento del febbraio 2021 (pure esaminato e richiamato dal verificatore nominato - pag. 29 della relazione di verificazione), l’inapplicabilità ai derivati cartolarizzati, in quanto titoli riconducibili alla macrocategoria dei “valori mobiliari”, degli articoli 9 e 11 del regolamento E.M.I.R. (così testualmente: “Article 9 of EMIR applies to derivative products as per Annex I Section C from (4) to (10) in the Directive 2014/65/EU. In contrast, article 11 of EMIR applies to OTC derivative contracts that are not centrally cleared. According to the description of the products sent with your query, those do not seem to fall under the description of derivatives or OTC derivative contracts. They would rather qualify as transferable securities. Please be aware that this is ESMA’s view and does not supersede any court decisions”).”.
15.2. Orbene, il fatto che nell’indicato passaggio della motivazione il giudice d’appello ha trascritto interamente il conciso parere dell’ESMA, riportandone – tra l’altro - anche la frase alla quale i ricorrenti attribuiscono somma rilevanza, dimostra senza alcuna ombra di dubbio che detto giudice ha letto il documento, ragione per cui non si può assolutamente presumere che non l’abbia valutato nella sua interezza, cioè sia nella parte rilevante ai fini del quinto motivo d’appello, sia nella parte rilevante ai fini dei primi tre motivi d’appello.
15.3. Il problema, dunque, non è - come i ricorrenti vogliono dare ad intendere – che il giudice d’appello, per un “abbaglio dei sensi”, non ha visto una parte del documento - cosa di per sé inverosimile, considerata la brevissima lunghezza del testo ed il fatto che la frase “ They would rather qualify as transferable securities ” si trova letteralmente attaccata al testo esplicitamente richiamato per accogliere il quinto motivo d’appello -; il problema, piuttosto, è che quella frase conclusiva contenuta nel parere dell’ESMA evidentemente non è stata ritenuta dal giudice dell’appello così rilevante da determinare l’accoglimento dei primi tre motivi d’appello, e dunque attiene al modo in cui il documento è stato valutato dal giudice dell’appello.
15.4. In particolare, il fatto che nella revocanda sentenza il giudice d’appello non ha richiamato esplicitamente il parere dell’ESMA nel corso della disamina dei primi tre motivi d’appello, e non ha esplicitamente enunciato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere detto parere, non prova assolutamente che il giudice non ha visto, letto e considerato tale documento anche nella parte in cui afferma, peraltro in termini dubitativi (“ They would rather qualify… ”) che gli strumenti finanziari attenzionati costituiscono titoli trasferibili: la mancanza di una argomentazione al proposito deve, piuttosto, interpretarsi come una implicita affermazione di non rilevanza del documento, tenuto conto del fatto che il giudice non ha l’obbligo di prendere in considerazione (e, se del caso, confutare) partitamente ogni singolo argomento in cui si articola una censura.
15.5. Peraltro, la ragione per cui il giudice d’appello non si è speso nel motivare esplicitamente le ragioni della ritenuta irrilevanza, in parte qua , del parere dell’ESMA, possono ragionevolmente rinvenirsi nel fatto che tale parere è stato valutato dal verificatore anche nella parte in questione.
15.5.1. Si legge, infatti, a pag. 34 della relazione del verificatore, quanto segue:
“ Considerata la necessità di interpretare la nozione di derivato sulla base della specifica disciplina che di volta in volta viene in rilievo, non risulta altresì possibile attribuire alle indicazioni fornite dall’ESMA, su richiesta della parte ricorrente ed allegate agli atti in causa, valenza generale, come parrebbe invece evocato dai Consulenti del Fondo. In proposito, appare utile rammentare che, secondo le evidenze degli atti in causa, il quesito sottoposto all’ESMA dalla parte ricorrente ha espressamente avuto ad oggetto l’ambito applicativo di EMIR: “application of Regulation EU No. 648/2012 (EMIR) with respect to certain financial instruments. Coerentemente al tenore del quesito formulato, nella risposta indirizzata alla parte, l’ESMA si sofferma in via esclusiva sui profili connessi all’applicazione degli obblighi discendenti da EMIR, chiarendo che i titoli descritti non sono strumenti derivati ai sensi del citato Regolamento. Peraltro, il riferimento contenuto nella risposta dell’ESMA circa il carattere di transferable securities (ossia di valore mobiliare) dei titoli indicati nel quesito, rappresenta una conferma delle Considerazioni svolte dal Verificatore circa la classificazione giuridica dei titoli medesimi. Come illustrato sopra, gli Strumenti sottoscritti dal Fondo rientrano tra le transferable securities e, nello specifico, nella particolare categoria di
transferable securities (lett. d del comma 1-bis, dell’art. 1 del TUF), attratta dal legislatore alla
nozione di derivato ai fini della disciplina dei servizi di investimento e (in forza del rinvio effettuato dal D.M. n. 166/2014) della disciplina in materia di previdenza complementare”.
15.5.2. In questo passaggio della relazione di verificazione vi è una chiarissima indicazione circa le ragioni per cui il parere dell’ESMA prodotto dagli appellanti non era utile o determinante al fine di mettere in dubbio la ritenuta qualificazione, in termini di derivati, degli strumenti finanziari oggetto di indagine: ciò per la ragione che l’ESMA si era espressa, in quel parere, solo con riferimento al Regolamento EMIR, in quanto il quesito ad essa sottoposto aveva ad oggetto solo l’ambito applicativo del Regolamento EMIR, di guisa che tale parere risultava avere un valore del tutto relativo.
15.5.3. Dal momento che nell’appellata sentenza si esprime chiaramente la volontà di fondare la decisione sulla relazione del verificatore (cfr. paragrafo 5.2., ove si legge che “ non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto, sul punto, il verificatore nominato nella propria relazione finale .”), è evidente che sul parere dell’ESMA il giudice dell’appello non ha ritenuto di esprimersi esplicitamente, avendo già preso posizione su di esso il verificatore, e ciò ha fatto legittimamente, stante - come già precisato – che il giudice non ha l’obbligo di prendere posizione partitamente, su ciascun argomento in cui si compendia una censura.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono il motivo posto a fondamento del ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della COVIP, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
ST Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO