Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 12107/2023 Verbale dell'udienza del 10/06/2025 E, presente, per parte attrice, per delega dell'avv. Vito Mazzella. È altresì presente per delega dall'avv. Laura Barone e nell'interesse di Ader. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Mariarosaria Librera conclude riportandosi alle difese in atti nonchè ai precedenti verbali di udienza Per tutto quanto ivi esposto chiede l'annullamnto del provvedimento cautelare e l'accoglimento nel merito dell'opposizione con condanna alla restituzione di tutte le somme pignorate ordinandosi lo svincolo oltre condanna alle spese di lite con at- tribuzione. L'avv. Barone si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta richiamando tut- te le eccezioni ivi formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, de- dotto ed eccepito. Insiste per il rigetto dell'avversa domanda perché inammissibile ovve- ro infondata. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al r.g.a.c. n. 12107/2023 avente ad oggetto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. TRA
, c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Vi- Parte_1 C.F._1 to Mazzella, presso cui elettivamente domicilia in Casamicciola Terme, al Corso Luigi Manzi n. 12/b OPPONENTE E
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
l.r.p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Laura Barone, elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio studio in Catania alla Via V. Giuffrida n. 2/B OPPOSTA NONCHÉ
c.f. , in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2
OPPOSTO CONTUMACE CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. , vistosi notificare atto di pignoramento ordinario dei crediti verso terzi da Pt_1 parte di AdER, in data 8/8/2022, per l'importo complessivo di € 17.843,75, comprensi- vo di interessi di mora, aggio spese esecutive e diritti di notifica, propose opposizione innanzi al G.E. (procedura r.g.e. n. 5969/2022), deducendo tanto motivi riconducibili all'art. 615 c.p.c. quanto motivi ascrivibili all'art. 617 c.p.c. Il giudice dell'opposizione, con ordinanza pubblicata il 16/12/2022, rigettò l'istanza di sospensione, assegnando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena e, con separata ordinanza, dispose l'assegnazione dei crediti. L'ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva fu impugnata a mezzo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dichiarato poi inammissibile dal collegio per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., atteso che, alla data di proposizione dello stesso, l'esecuzione doveva intendersi conclusa, avendo l'ordinanza di assegnazione prodotto un immediato effetto traslativo del credito pignorato, di talché un eventuale provvedimento di sospensione sa- rebbe stato del tutto inutile, non essendovi più un procedimento esecutivo del quale ar- restare il corso. Il reclamante, come si legge nell'ordinanza, non avendo ottenuto dal primo giudice l'accoglimento della sua istanza, avrebbe dovuto perseguire il proprio inte- resse a una nuova e definitiva delibazione delle sue difese, instaurando la fase di merito dell'opposizione esecutiva da lui promossa, in sede sommaria, davanti al G.E. ovvero promuovendo opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione. Con atto di citazione, notificato all' (a seguire anche Controparte_3
“ADER”) e all' (terzo pignorato), il sig. ha introdotto il giudizio di meri- CP_2 Pt_1 to. Si è costituita l' , eccependo l'inammissibilità della Controparte_3 domanda e comunque l'infondatezza della stessa. L'atto di citazione è articolato in motivi che possono riassumersi nel modo che segue, e con i quali si denuncia: 1) la nullità dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sospensione e dell'ordinanza di inammissibilità del reclamo, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei con- fronti del terzo pignorato ( , il che, ad avviso dell'opponente comporterebbe che CP_2 ciascuna ordinanza è inutiliter data;
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 2) che, comunque, l'ordinanza avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, stante la perdurante pendenza del pignoramento, atteso che i suoi effetti continuano a prodursi, sotto forma di trattenute dal trattamento di fine servizio e dalla pensione;
3) che, comunque, difetterebbe la rappresentanza del difensore del creditore
[...]
) e sarebbe carente di potere il soggetto che ha rilasciato la Controparte_3 procura, nonché nulla la stessa procura rilasciata al difensore, in quanto avvocato del li- bero foro, cui non potrebbe essere conferita per carenza di apposita delibera motivata dell'ente;
4) che il soggetto che ha conferito incarico difetterebbe di tale potere;
5) la nullità del pignoramento a causa della perenzione dei precetti, che avrebbero perdu- to efficacia, essendo decorsi più di 90 giorni dalle rispettive notifiche;
6) la nullità del pignoramento per il superamento del limite pignorabile;
7) la nullità dei titoli esecutivi omessa e/o irregolare notifica delle cartelle esattoriali/titoli esecutivi – omesso deposito dei titoli esecutivi;
8) la irritualità della notifica – l'omessa notifica del secondo avviso a seguito del deposito
– l'omessa indicazione delle previe ricerche – la violazione del procedi- CP_4 mento di notifica;
9) la omessa notifica del verbale per sanzione amministrativa nel termine perentorio dall'accertamento, di cui all'art 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
10) la prescrizione dei crediti, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento;
11) l'inesistenza del credito, a mezzo azione di accertamento negativo;
12) l'obbligo alla restituzione di tutte le somme pignorate, pari ad € 6.652,91, oltre inte- ressi di mora e rivalutazione o in quella diversa somma da accertarsi giudizialmente, di cui quindi l'opponente chiede la restituzione;
13) la nullità del pignoramento per carenza di potere e difetto di legittimazione da parte del sottoscrittore, soggetto firmatario che non sarebbe stato assunto per pubblico con- corso dall' ; Controparte_3
14) l'esistenza di un fatto estintivo successivo al pignoramento, atteso che l'opponente avrebbe fatto istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 231, legge 197/2022, con la conseguenza che, per i carichi iscritti a ruolo soggetti a tale beneficio, ai sensi dell'art. 1, comma 240, legge cit., “non possono essere proseguite le procedure esecutive prece- dentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. Al riguardo, il sig. adduce esservi stata una violazione di legge, laddove “non Pt_1 sono state restituite le somme pignorate ed il pignoramento sta continuando ad avere ef- fetti negativi. Il termine per provvedere di 30 giorni dalla domanda accolta dall'
[...]
è trascorso;
tuttavia, la stessa non ha provveduto alla cessazio- Controparte_3 ne dell'esecuzione in danno dell'attore che si vede costretto a proporre ulteriore azione per la tutela dei diritti a seguito delle plurime violazioni dell'ADER”. In via cautelare, l'attore domanda, poi, la “sospensione dell'efficacia dell'atto opposto dell' delle CP_3
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 nei confronti del ricorrente, basata sull'atto di pignoramento dei Controparte_3 crediti verso terzi”. La domanda è inammissibile. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia dell' regolarmente citato e non CP_2 costituitosi. Va poi osservato, come correttamente eccepito dall' , Controparte_3 che la domanda è tardiva, posto che l'opponente avrebbe dovuto far valere le proprie ri- chieste/eccezioni introducendo la fase di merito nel termine perentorio di 60 giorni dal 16/12/2022, data di pubblicazione dell'ordinanza resa a definizione del giudizio sulla so- spensiva recante il n. r.g. 5969/2022. L'atto di citazione è stato notificato, invece, in data 19/05/2023. Al riguardo, va precisato che la pendenza del procedimento di reclamo non incide sul decorso del tempo, per cui la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di meri- to nel termine assegnato dal G.E. Lo stesso collegio, del resto, allorchè ha evidenziato che l'opponente “avrebbe dovuto perseguire il proprio interesse a una nuova e definitiva delibazione delle sue difese, instaurando la fase di merito dell'opposizione esecutiva da lui promossa” ha inteso proprio rimarcare che, già all'epoca della decisione del reclamo, non risultava introdotta la presente fase, sicché non vi era alcun interesse ad ottenere un provvedimento cautelare. Tanto il provvedimento del G.E. ex art. 624 c.p.c. che quello del collegio sono di natura meramente cautelare, per cui la loro efficacia postula la pendenza del giudizio di merito o, quantomeno, la pendenza del termine per introdurre tale fase. Alla data di notifica dell'atto introduttivo della presente fase, il termine era ampiamente decorso, per cui ogni domanda proposta e da ritenere inammissibile. Per ragioni di completezza, si evidenzia che parte attrice ha anche proposto domanda di definizione agevolata ex legge 197/2022. Sul punto, l' adduce che ad oggi: “- non si è ancora in Controparte_3 grado di sapere quale sarà l'esito definitivo dell'istanza; - se, nell'ipotesi di accoglimento, verrà o meno pagata la prima rata;
- non risultano somme riversate ad ADER dal terzo.”. Aggiunge poi di aver comunicato al terzo pignorato ed al contribuente che, in conformi- tà alle previsioni contenute al comma 240, lett. e) dell'art. 1 della legge n. 197/2022, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate;
per cui, la procedura esecutiva prosegue esclusivamente per l'importo di Euro 72,68 relativo a cari- chi iscritti a ruolo esclusi dal beneficio della definizione agevolata: “a seguito del paga- mento, entro il 31 ottobre 2023, della prima o unica rata delle somme dovute per effetto della definizione, si procederà alla relativa riduzione”. Ai sensi del comma 236 art. 1 L.197/2022, nella dichiarazione di adesione alla definizio- ne agevolata, “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presen-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 tazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, so- no sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfeziona- mento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione at- testante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Come chiarito dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) in tema di defi- nizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, pre- supponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione pre- scelta. Nella specie, parte attrice ha presentato la domanda non assumendo l'impegno a rinun- ciare al presente giudizio, probabilmente ritenendo che lo stesso non fosse pendente;
in realtà, lo era, poiché, alla data della domanda, pendeva il termine (anche se poi il merito è stato introdotto tardivamente). Dunque, l'attrice avrebbe dovuto assumere l'impegno a rinunziarvi e, anche in mancanza, si ritiene che l'estinzione si produca ugualmente di di- ritto, una volta che la domanda di definizione agevolata è stata accolta (rimarrebbe fuori unicamente una parte del tutto marginale per Euro 72,68). In conclusione, il giudizio deve arrestarsi in ogni caso per una ragione di rito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ai medi dello scaglione di riferimento (valore della causa € 6.652,91), con esclusione della fase istruttoria e applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 9, in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- dichiara l'inammissibilità della domanda del sig. ; Pt_1
- condanna lo stesso al pagamento, in favore di AdER, delle competenze di lite, che li- quida nella misura di € 1.698,50, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 10/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Marco Luiso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5