Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1892/2017
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1892 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Letizia Bortone ed Emiliano Buffardi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._2
Di Ciollo, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale - domande accessorie
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
pagina 1 di 8
dichiarava la separazione personale dei coniugi e coniugati in Fondi Parte_1 CP_1
(LT), in data 7.5.2011 e rigettava la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
Con ordinanza in pari data, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria sulle ulteriori domande accessorie.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie inerenti all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento dei figli delle parti.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali incaricati ed ascoltati i minori all'udienza del
24.9.2024, su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva quindi rimessa alla decisione collegiale con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Statuizioni relative alla prole
Con riferimento ai figli minorenni (17.1.2007) ed (15.8.2012) va disposto Per_1 Per_2
l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più
conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità.
Le decisioni di maggior interesse per la prole – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza de minori presso di sé.
In ordine al collocamento, che vivono, già da tempo, presso l'abitazione dei Per_1 Per_2
nonni materni in Fondi, presso i quali, con regolarità, seppur non stabilmente, dimora anche pagina 2 di 8 la madre dei minori (v. al riguardo relazione di aggiornamento del servizio sociale di Casarile
del 21.6.2024 e del Servizio Sociale di Fondi del 26.6.2024 e verbale udienza del 14.9.2024,
dichiarazioni i miei figli sono a casa di mia mamma. Io faccio avanti e dietro, da Parte_1
Milano).
Il padre dei minori ha riferito al Servizio Sociale di Fondi di riuscire a comunicare con la per le scelte riguardanti i minori e rispetto al collocamento dei ragazzi ha asserito che Pt_1
dai nonni “sono in buone mani” (v. relazione del Servizio Sociale del Comune di Fondi del
26.6.2024)
Da quanto emergente dalle relazioni degli insegnanti dei minori, versate in atti dal Servizio
Sociale del Comune di Fondi, ambedue i ragazzi sono risultati adeguatamente accuditi dal nucleo familiare materno.
La relazione degli insegnanti di , difatti, non ha evidenziato criticità né disagi della Per_2
bambina, (v. relazione scolastica minore ove è dato leggersi: L'alunna nata il Persona_3
15/08/2012, frequenta con regolarità la classe I, sez. B del nostro I.C. È ben inserita con il gruppo
dei pari, con i quali ha stabilito positive e serene relazioni. L'alunna partecipa alle attività
scolastiche, interagisce con i compagni, è propensa a lavorare in gruppo, accetta anche la collaborazione
degli adulti. È sempre fornita del materiale scolastico necessario, che sa ben organizzare e curare.
L'alunna stessa si presenta curata. La famiglia, la volta in cui è stata convocata dalla scuola, si è
presentata, e la madre si è mostrata collaborativa. Non è mai stato necessario richiedere un
intervento specifico dei genitori, per sollevare problematiche comportamentali riguardo all'alunna in
oggetto).
Anche i docenti di , pur segnalando uno scarso interesse del ragazzo per l'attività Per_1
didattica, hanno riscontrato una maggior presenza del minore a scuola rispetto al passato ed una generale adeguatezza delle sue condizioni (v. relazione minore : Il minore, Persona_4
pur non variando nella scelta dell'abbigliamento, non ha dato segni di scarsa igiene e trascuratezza).
Il Servizio Sociale del Comune di Fondi, nonostante le ridotte dimensioni dell'abitazione della famiglia , ha affermato che la stessa è apparsa curata e pulita ed ha concluso per il Pt_1
collocamento dei minori presso la dimora della madre e dei nonni materni (v. relazione del pagina 3 di 8 Servizio Sociale di Fondi, ove è dato leggersi: Considerato che i minori vivono da tempo sul
territorio di Fondi dove hanno raggiunto una piccola stabilità anche rispetto alla frequentazione
scolastica, questo Servizio ritiene favorevole non modificare l'attuale collocamento degli stessi), come peraltro richiesto dai minori stessi in sede di ascolto (v. verbale udienza 24.9.2024,
dichiarazioni : Mamma fa giù e su. Vorrei rimanere dai nonni (nonna ha 55 anni e Persona_4
nonno 59 anni) e dichiarazioni Mamma mi manca sempre quando se ne va. Sono Persona_3
andata a Bologna tante volte, lì stiamo a casa della mamma del compagno di mia madre. Vorrei
rimanere a Fondi dai nonni, anche se stiamo stretti perché la casa è piccola. PÀ lo vedo poco, lui
vive a Monte San Biagio. Io sto meglio coi miei nonni).
Tutto ciò premesso, onde garantire stabilità alle consuetudini di vita maturate dai minori (v.
verbale udienza 24.9.2024, dichiarazioni Mamma viene ogni settimana, da lunedì al Persona_3
sabato o dal martedì al sabato), valutata l'idoneità dell'alloggio e dell'assetto organizzativo approntato dalla famiglia nel prestare ai minori le cure morali e materiali necessarie Pt_1
oltre che nella gestione della quotidianità di e (i quali hanno espresso una netta Per_2 Per_1
preferenza per tale soluzione), il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori prevedere il collocamento degli stessi presso la madre ed il nucleo familiare materno nell'abitazione di Fondi (LT), via Monte Grappa n. 2.
Come suggerito dal Servizio Sociale del Comune di Fondi, deve essere attivato il Servizio di
Educativa Domiciliare a supporto dei minori.
Il Servizio Sociale del Comune di Fondi dovrà quindi attivare in favore del nucleo familiare materno tutti gli interventi ritenuti utili per i minori, indirizzando altresì le parti al compimento di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Si ritiene inoltre opportuno lo svolgimento di un percorso di psicoterapia individuale presso il Centro di Salute Mentale territorialmente competente da parte di entrambi i genitori.
Il Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT), coordinandosi con il Servizio Sociale del
Comune di Monte San Biagio (LT) e con le risorse di rete esterne al Servizio dovrà monitorare il nucleo familiare relazionando ogni semestre al G.T. dei percorsi effettuati, segnalando pagina 4 di 8 tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori.
In ordine al diritto di visita paterno, occorre considerare la discontinuità della frequentazione padre-figli, evidenziata, in sede di ascolto, sia da che da (v. verbale udienza Per_1 Per_2
24.9.2024, dichiarazioni : Sto a Fondi a casa dei nonni materni, papà lo vedo ogni Persona_4
tanto. E' incostante. Domenica mi ha detto che ci saremmo visti ed avrei mangiato da lui, l'ho
chiamato, ma non ha risposto. Poi l'ho fatto chiamare da nonna ed ha detto che stava andando a Napoli;
e dichiarazioni PÀ lo vedo poco, lui vive a Monte San Biagio) e la conseguente Persona_3
estraneità del padre alle abitudini di vita ed alla quotidianità dei minori.
Deve altresì essere considerato che il ha costituito un autonomo nucleo familiare con la Per_3
propria compagnia ed il figlio nato da tale relazione, alla cui frequentazione appare indispensabile che e vengano adeguatamente preparati. Per_2 Per_1
Conseguentemente il Collegio non ravvisa, attualmente, le condizioni per poter regolamentare nel dettaglio il diritto di visita paterno, risultando indispensabile l'attivazione dei percorsi prescritti prima della liberalizzazione degli incontri padre-figli.
Sarà quindi il Servizio Sociale del Comune di Fondi, coordinandosi con il Servizio Sociale del
Comune di Monte San Biagio, tenuto conto degli esiti dei percorsi di sostegno prescritti e nel rispetto dei tempi dei minori, a predisporre un programma di riavvicinamento del padre ai figli che garantisca preliminarmente continuità alla frequentazione (in particolar modo ad
, essendo prossimo a raggiungere la maggiore età) facilitando la ricostruzione del Per_2 Per_1
legame di attaccamento in una cornice protetta, e finalizzato, in assenza di elementi di pregiudizio per i minori, alla liberalizzazione degli incontri.
Assegno di mantenimento per i figli minorenni
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come
pagina 5 di 8 insegnala Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Le parti non hanno puntualmente ottemperato all'ordine del Giudice di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Con la comparsa conclusionale, il resistente non ha depositato l'ultima dichiarazione dei redditi né aveva in precedenza versato in atti i richiesti estratti di conto corrente.
Il in ogni caso, dall'ultima dichiarazione presente in atti (v. C.U. 2023, redditi 2022) Per_3
risulta aver percepito un reddito imponibile pari ad euro 23.524,00. Il resistente risulta,
inoltre, essere proprietario in via esclusiva di diversi immobili che ha concesso in locazione
(v. quadro redditi fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti).
Lo stesso, inoltre, ha intrapreso una convivenza e deve presumersi che la di lui compagna concorra con lo stesso ai costi derivanti dal ménage familiare.
non risulta svolgere attività lavorativa ma percepisce dal Comune di Parte_1
Casarile l'Assegno di Inclusione (ADI).
pagina 6 di 8 Nel quadro sopra descritto, valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale di che non ha ottemperato all'ordine del giudice di versare in atti l'ultima CP_1
dichiarazione dei redditi, tenuto conto dei redditi e del patrimonio del resistente per come emergente dalla documentazione presente in atti, considerato che gli oneri di accudimento della prole sono in via pressoché esclusiva a carico del nucleo familiare materno, valutato lo stato di disoccupazione della , ed il fisiologico incremento, rispetto al passato, delle Pt_1
necessità di ed in ragione dell'età, e fatta attuazione del principio di Per_1 Per_2
proporzionalità, reputa equo il Collegio, con decorrenza dalla presente sentenza, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli Per_1
ed dell'importo complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di separazione personale n.425/2024, pubblicata il 26.2.2024, così provvede:
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed il nucleo familiare materno, e con il diritto di visita del padre di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di psico-terapia individuale presso il
CSM territorialmente competente ed il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale
dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio;
DISPONE l'attivazione del servizio ADEM presso l'abitazione del nucleo familiare materno;
DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT), coordinandosi con il Servizio
Sociale del Comune di Monte San Biagio, con il C.S.M. (oltre che con le risorse di rete esterne pagina 7 di 8 al servizio eventualmente coinvolte) monitori il nucleo familiare, relazionando ogni semestre al G.T. del percorso effettuato, segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori;
PONE a carico di con decorrenza dalla presente sentenza, a titolo di CP_1
mantenimento per i figli ed , l'obbligo di corrispondere a entro Per_1 Per_2 Parte_1
il 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli ed , come determinate dal Per_1 Per_2
protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per l'apertura della vigilanza ad opera del G.T. del Tribunale di Latina e per le comunicazioni al Servizio Sociale del Comune di Fondi e di Monte San Biagio.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 9.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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