Art. 20. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319). 1. All' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , reca: "Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/4/CEE ".
- Il testo vigente dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'articoli 1, comma 1, lettera a), o all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o all'articolo 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni conseutivi in uno Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.
c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".
"c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , reca: "Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/4/CEE ".
- Il testo vigente dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'articoli 1, comma 1, lettera a), o all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o all'articolo 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni conseutivi in uno Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.
c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".