TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2497/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dagli avvocati Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo, tutti elett.te dom.ti in Casal Velino Scalo (SA) alla Via Arbosto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Claudio
Mastrogiovanni
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Castellucci Controparte_2
CONVENUTO Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale “Spondiloartrosi, lombalgia cronica recidivante da ernia discale “ con postumi in misura del 20%, derivante dall'attività di autista di mezzi pesanti svolta quale lavoratore dipendente a servizio di varie ditte private;
che per tale motivo aveva chiesto fin dal
15.9.2022 all' il riconoscimento del diritto al pagamento della prestazioni assicurative di legge CP_1 commisurate alla percentuale d'invalidità lamentata, senza che tale richiesta, né il successivo ricorso presentato all' di Battipaglia, avessero riscontro;
tanto premesso, concludeva chiedendo al CP_1 giudice del lavoro di “Dichiarare l'origine professionale della patologia riscontrata sulla persona del ricorrente e che allo stesso siano riconosciuti postumi invalidanti Parte_1
permanenti nella misura del 20% (venti per cento) o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa a titolo di malattia professionale, compreso il danno biologico. Condannare l' , CP_1
in persona del suo rapp.te legale pro-tempore e, per esso, il Dirigente della Sede di Salerno, al pagamento della corrispondente indennità da malattia professionale nella misura del 20% (venti per cento) o di quella che sarà accertata in corso di causa, a favore di , Parte_1
alternativamente e subordinatamente in rendita o in capitale secondo il grado di menomazione accertato e secondo quanto stabilito nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa. Condannarsi l , in persona del rapp.te CP_1
legale pro-tempore e, per esso, il Dirigente di Salerno, al pagamento delle spese di giudizio ex DM
55/2014 con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo.”
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto che il nesso CP_1
di causalità tra attività lavorativa svolta e la malattia professionale non era stato dimostrato in concreto dal ricorrente, e che lo stesso non poteva essere desunto da semplici presunzioni.
Il giudice il 2.7.2024, ritenutane la necessità, conferiva incarico al consulente tecnico d'ufficio dottor il quale il 15.10.2024 restituiva il fascicolo di causa in quanto aveva redatto al Persona_1
periziando, in fase extragiudiziaria, una certificazione medica di parte presente in atti. Il 3.12.2024 il giudice, quindi, nominava come CTU il dott. , al quale poneva il seguente Persona_2 quesito: ” Dica l'ausiliare, esaminata la documentazione agli atti del giudizio e praticati gli accertamenti che riterrà opportuni, se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata e se sia stata contratta per cause di lavoro specificando le ragioni della ritenuta esposizione a rischio professionale nonché i motivi della sussistenza del nesso di causalità; in caso positivo, determini la relativa inabilità permanente al lavoro. Dica altresì il CTU – ove rinvenibile sulla base degli accertamenti eseguiti - a quale data sia da far risalire la conoscenza o conoscibilità dalla parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata, della sua eziologia professionale e del superamento del minimo indennizzabile.” Il dott. depositava la perizia il 3.5.2025. Per_2
All'odierna udienza il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Incontestato il tipo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente ed indicato in ricorso, occorre accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato la malattia e accertare, infine, se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta e nell'affermativa determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Occorre innanzitutto chiarire che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Tornando al caso di fattispecie, abbiamo anticipato , nella parte narrativa della decisione , che la ricorrente chiede il riconoscimento dell'etiologia professionale di “Spondiloartrosi, lombalgia cronica recidivante da ernia discale “ e considerato che si tratta di patologia comune a genesi multifattoriale, diffusa in vaste fasce della popolazione adulta e non compresa nella “nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura”, di cui al D.M. 9.4.2008, è evidente che occorre una prova rigorosa circa la riferibilità delle predette patologie all'attività lavorativa svolta . Sennonché, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della esposizione a rischio dell'attività svolta, apparendo irrilevante allo scopo la prova testimoniale articolata in atti.
Il consulente precisava che l'esame clinico generale non evidenziava dati patologici degni di nota ai fini della consulenza tecnica di ufficio. L'esame clinico locale metteva poi in luce: movimenti della colonna vertebrale liberi, possibili fino ai gradi avanzati;
modesto deficit funzionale nelle escursioni avanzate del rachide cervicale, con ginocchia e spalle senza deficit funzionali di rilievo. La diagnosi era di “note artrosiche a modesto impegno funzionale, con riscontri strumentali di discopatie lombari
e cervicali”.
Sulla base degli atti peritali, della documentazione medica e dei principi scientifici consolidati in ambito medico-legale, il consulente non ravvisava elementi significativi per sostenere con adeguata certezza tecnico-scientifica la genesi professionale delle patologie sofferte dal sig. Nonnis. Le evidenze cliniche risultavano lievi, l'esposizione lavorativa non era documentata con parametri quantitativi adeguati, nel senso che un viaggio alla settimana non rappresenta una stimolazione particolarmente grave della cerniera lombosacrale, ed inoltre un altro elemento che bisognava considerare è che nel caso in discussione il processo artrosico era diffuso, e le discopatie erano presenti anche a livello cervicale, mentre non si assisteva ad ernie o discopatie a livello L5-S1, che è la zona principalmente interessata nei conduttori di mezzi pesanti. La natura multifattoriale delle affezioni lamentate non consentiva in definitiva al consulente di attribuire al lavoro un ruolo causale determinante.
L'ernia discale, non è una patologia direttamente collegata alle sollecitazioni biomeccaniche tipiche della mansione svolta. Inoltre, affinché una patologia vertebrale possa essere riconosciuta come malattia professionale tabellata, è necessario dimostrare che le condizioni di lavoro abbiano generato un sovraccarico biomeccanico continuativo ai sensi del DPR 1124/1965 e dell'Aggiornamento delle malattie professionali obbligatoria-mente denunciabili (DM 9 aprile 2008). Pertanto, l'ernia discale non rientra tra le patologie professionali tabellate attribuibili alle condizioni lavorative del Nonnis.
Anche se l'ernia fosse considerata nella valutazione complessiva, essa risulterebbe compatibile con cause multifattoriali (fattori genetici, età, abitudini posturali, usura naturale), senza evidenze cliniche di una diretta correlazione con l'attività lavorativa.
Il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 stabilisce che per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico biomeccanico sia necessario dimostrare:
-La ripetitività dei movimenti per almeno metà del turno lavorativo.
-Esposizione continuativa a posture incongrue senza interruzioni adeguate.
-Assenza di dispositivi di supporto per la riduzione del carico biomeccanico.
Pertanto, la modalità di lavoro descritta non è compatibile con un sovraccarico biomeccanico continuo, elemento determinante per il riconoscimento della causalità professionale. Sono pertanto da condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, per cui, in assenza di una evidenza biomeccanica certa, la patologia resta multifattoriale e non può essere attribuita in via esclusiva all'attività lavorativa.
La valutazione medico-legale ha chiarito che:
-La patologia diagnosticata non è tabellata tra le malattie professionali riconosciute dal DM 9 aprile
2008.
-Non esiste una presunzione legale di origine professionale
-La patologia ha un'eziologia degenerativa e non può essere direttamente attribuita al lavoro.
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato.
Ragioni di equità, in considerazione della materia trattata, inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, mentre restano a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Salerno 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.Anna Maria D'Antonio