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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 16-09-2025
N. 1097/2024 R.G.
All'udienza del 16-09-2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
sono comparsi l'avv. Carmelo Portale per i ricorrenti, e Parte_1
, e l'avv. Daniele Letizia per la società resistente. Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.
Le parti discutono e concludono, insistendo nelle rispettive domande e difese già spiegate in atti e nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
L'avv. Portale chiede, in via subordinata, in caso di declaratoria di improcedibilità della domanda disporsi la compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
L'avv. Letizia si oppone alla chiesta compensazione delle spese di lite.
La causa viene posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 447 bis c.p.c.) a tenore del quale “Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,26.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
nella causa iscritta al n. 1097/2024 R.G. avente ad oggetto
“intimazione di sfratto per morosità”
promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F. , e nato a [...]F._1 Parte_2
Munchen (Germania), il 28/04/1980 (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliati in Capo d'Orlando (ME), via del Piave n.
125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrenti -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Modica (RG), Contrada
Maganuco Fargione snc (Cod. Fisc./P.IVA ), P.IVA_1
2 elettivamente domiciliata in Naso (ME), C/da Cresta n° 577, presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
Resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16-09-2025;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 16 settembre 2024 e depositato in data 17 settembre 2024 nel procedimento iscritto al numero R.G.
967/2024, e intimavano a Parte_1 Parte_2
sfratto per morosità, chiedendo Controparte_1
l'immediato rilascio, dell'immobile, sito in Capo d'Orlando (ME)
via del Piave n. 11, identificato in catasto al foglio di mappa n. 1,
particella 99, subalterno 11, concesso in locazione ad uso commerciale con contratto stipulato in data 27/01/2023, per la durata di sei anni dall' 11 marzo 2023 al 28 febbraio 2029.
Esponevano che il corrispettivo della locazione era stato convenuto nel canone annuo di € 4.440,00, da corrispondersi mediante il versamento di singole rate dell'importo di € 370,00, lamentando che, dal mese di novembre del 2023, la società conduttrice si era resa inadempiente, corrispondendo dapprima un importo mensile ridotto rispetto a quello convenuto e poi omettendo, dal mese di marzo del 2024, il versamento dei canoni.
3 Sulla scorta di tali premesse, gli intimanti chiedevano all'intestato
Tribunale di: “Convalidare il presente sfratto, fissando brevissimo termine per l'esecuzione, e liquidare, in favore dell'intimante, le spese ed i compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA - Pronunciare, ex art. 664 c.p.c., decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere (secondo gli importi contrattualmente previsti) oltre agli interessi legali da ogni scadenza al saldo, e per le spese relative all'intimazione. In caso di opposizione: 1)
Emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando brevissimo termine per l'esecuzione e, contestualmente, disporre il mutamento del rito;
2) Nel merito, pronunciare la risoluzione di diritto quale conseguenza della violazione dell'art. 5) del regolamento contrattuale o, in subordine, giudiziale del contratto di locazione stipulato inter partes per morosità, e, per l'effetto, ordinare al conduttore il rilascio dell'immobile, ove non già disposto ed eseguito in forza di ordinanza ex art. 665 c.p.c.; 3) Condannare la conduttrice CP_1 CP_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore - al
[...]
pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla esecuzione dello sfratto, previa rideterminazione del canone annuale – dalla decorrenza e secondo la modalità operativa prevista in contratto – oltre gli interessi legali da ogni scadenza al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/10/2024, si costituiva opponendosi alla convalida Controparte_1
dell'intimato sfratto e instando per : “NEL MERITO: - rigettare
4 l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 16.09.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto ovvero di rilascio;
- accertare, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla convenuta a titolo di pagamento degli asseriti canoni insoluti;
- per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2024, il
Giudice, con ordinanza del 19-10-2024, “1.
CONSIDERATO che
parte convenuta/intimata si è costituita e si è opposta, onde non può
procedersi alla convalida dell'intimato sfratto ex art. 663 c.p.c.; 2.
CONSIDERATO che non può essere pronunciato il chiesto provvedimento monitorio poiché “In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, se all'esito dell'opposizione dell'intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c.
non può essere più pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 658 e
664 c.p.c. per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, atteso che il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto,
avanzata coevamente all'intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente, dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall'ordinanza non impugnabile di
5 rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato” (ex multis, Tribunale di
Salerno, 8/04/2008); 3.
CONSIDERATO che
il procuratore di parte attrice ha, comunque, chiesto l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile; PREMESSO che, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., i requisiti per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio sono: 1.
l'istanza del locatore;
2. la mancanza di prova scritta in merito alle eccezioni formulate dall'intimato;
3. l'insussistenza di gravi motivi contrari alla sua adozione. Ora, parte convenuta ha opposto eccezioni fondate su prova scritta da cui emergerebbe l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione per cui è causa;
mentre,
in tale fase sommaria, le contestazioni degli attori da cui origina il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute prodotte in giudizio e del riempimento delle stesse non possono essere vagliate,
neppure sommariamente, necessitando di un'eventuale approfondimento istruttorio/tecnico che è estraneo alla predetta fase;
Di talché prima facie la produzione documentale della società conduttrice integra sia la sussistenza della prova scritta sulle eccezioni formulate sia comunque una circostanza idonea ad intercettare la ricorrenza dei gravi motivi contrari all'adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la cui istanza va,
quindi, rigettata;
4.
CONSIDERATO che
, nell'ordinanza di mutamento del rito, il Giudice deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come prescritto dall'art. 5, comma 4, lett.b) d.lgs. 28/2010 e ss.mm. per il quale le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione) non si applicano “b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
6 mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c”, rammentandosi che, “In
materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale". Non basta, dunque, la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
In vero, l'introduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria è stata ideata non come mera formalità pre-processuale ma come occasione di sperimentare l'auspicata (dal legislatore) volontà conciliativa delle parti assistite dai difensori, il cui ruolo, in fase stragiudiziale, appare oggi ulteriormente valorizzato dai recenti interventi normativi che hanno introdotto condizioni di procedibilità della domanda prima inesistenti …
1. NON CONVALIDA l'intimato sfratto per morosità;
2. RIGETTA la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
3. RIGETTA la richiesta di pronuncia di ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto;
4. LETTO l'art. 426 c.p.c., MUTA il rito da ordinario in speciale e fissa per la discussione l'udienza del 7 aprile 2025 ore 9,00,
assegnando rispettivamente termine fino a 30 giorni (al ricorrente ex art. 415 comma 5 c.p.c.) e 10 giorni (al resistente ex art. 416 1 comma c.p.c.)
prima di detta udienza per integrare i propri atti introduttivi, mediante il deposito di memorie e documenti in Cancelleria;
Assegna alle parti termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
7 Disposto il mutamento del rito (n. 1097/2024 R.G.), le parti depositavano nei termini le rispettive memorie integrative.
Di poi, all'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice, “Tenuto conto dell'eccezione sollevata dalla società convenuta in merito alla sorte del procedimento n. 1097/2024
R.G. e tenuto conto, altresì, dell'incidenza di tale rilievo anche sull'eventualità della chiesta riunione del giudizio n. 30/2025 R.G. con il presente, appare opportuno lo svolgimento di un'udienza nelle modalità
della trattazione orale ai fini di una più compiuta disamina delle predette questioni”, rinviava la causa all'udienza del 12 maggio 2025, in cui le parti esponevano quanto segue: “è comparso per
[...]
e l'avv. Carmelo Portale il quale si riporta Parte_1 Parte_2
alle proprie deduzioni articolate in atti e insiste nella richiesta di riunione con il procedimento n. 30/2025 R.G. È presente per la società resistente l'avv. Daniele Letizia il quale insiste nell'eccepita improcedibilità delle domande ex adverso formulate nel presente procedimento e pertanto si oppone alla richiesta di riunione formulata dalla controparte”
All'esito di tale udienza, il Giudice fissava, per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 429 comma 1 c.p.c.,
l'udienza del 16-09-2025.
Come accennato alla predetta udienza del 16 settembre del 2025, le parti discutevano e precisavano le rispettive conclusione giusta verbale in atti
2. Tanto premesso, rileva notare che, nella propria memoria integrativa, ex art. 416 comma 1 c.p.c., depositata il 20 marzo 2025,
8 la società resistente ha eccepito “l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice nell'ordinanza di mutamento del rito emessa in data 19.10.2024. In materia di locazione,
infatti, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 D.lgs
28/2010. Il comma 6 del summenzionato art. 5 esclude, tuttavia,
l'obbligatorietà dell'avvio della predetta procedura nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino all'ordinanza con cui il Giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. Con la predetta ordinanza il
Giudice invita le parti a procedere alla mediazione assegnando alle stesse il termine perentorio di 15 giorni per l'avvio della procedura, a pena di improcedibilità del giudizio. Orbene, seppur formalmente il Giudice ordini di avviare il procedimento di mediazione, senza specificare su quale delle due parti gravi l'onere di esperire tale adempimento, la giurisprudenza è
unanime nel ritenere che, nelle controversie per sfratto, il compito di avviare la mediazione obbligatoria gravi sul locatore, in quanto parte che intende ottenere una pronuncia favorevole in merito alla morosità e al rilascio dell'immobile e, dunque, soggetto che agisce in giudizio e che ha interesse alla prosecuzione dello stesso (Tribunale di Benevento, sentenza n° 1970/2024; Tribunale di Roma, sentenza n° 7008/2020)…”.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
2.1. Ora, l'art. 5 del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale
9 per tutte le controversie elencate nel comma 1, tra cui quelle in materia di locazione.
Il comma 2 del successivo art.
5-quater specifica, poi, che “La
mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
A norma della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 5,
inoltre, il comma 1 e l'articolo 5-quater sopra menzionati non si applicano, fra l'altro, “b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”.
Nella vicenda a mano, gli attori, sui quali gravava l'onere di avviare il procedimento di mediazione disposta dal giudice in seguito al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., non hanno ottemperato a quanto disposto con l'ordinanza del 19 ottobre 2024,
allegando, però, di avere, comunque, assolto la condizione di procedibilità mediante l'invio, in data 17/01/2025, di un'istanza di mediazione in relazione all'altro procedimento, iscritto al n. R.G.
30/2025 e pendente tra le medesime parti, anch'esso avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità ma unicamente per il mancato versamento, da parte della conduttrice, del canone relativo al mese di novembre del 2024.
Tale allegazione è stata documentata da e Parte_1
giusta produzione documentale del 6-04-2025 Parte_2
allegata alle note scritte relative all'udienza del 7-04.2025.
10 Sennonché, ferma restando la natura non perentoria del termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per l'introduzione del procedimento di mediazione cfr. in tal senso Cassazione civile, sez.
II, 14/12/2021, n. 40035, secondo cui “In caso di mediazione delegata,
il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'avvio della procedura non è perentorio e la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se il primo incontro si sia svolto prima dell'udienza fissata con il provvedimento giudiziale”, affinché possa ritenersi assolta la condizione di procedibilità, quel che rileva è l'intervenuto avvio del procedimento di mediazione, con lo svolgimento del primo incontro in data antecedente alla celebrazione dell'udienza fissata nell'ordinanza di mutamento del rito, in relazione e con specifico riguardo al procedimento per cui è stata disposta.
Nel caso in esame, a nulla rileva l'attivazione in altro procedimento per il quale era stata chiesta – ma non accolta - la riunione al presente procedimento proprio perché si era già verificata la causa di improcedibilità in relazione al giudizio 1097/2024 R.G., atteso che “nel giudizio successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. il giudice deve verificare se sia stato preventivamente esperito il tentativo di mediazione e, in caso negativo, assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all'organismo di conciliazione. Ne consegue che, in caso di mancata proposizione della domanda nel termine assegnato o in caso di mancata richiesta di proroga prima di tale scadenza, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda giudiziale” (Tribunale Busto
Arsizio, 15/06/2012).
11 Ne segue la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione (tenuto conto della natura della pronuncia) dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è
svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1097/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara improcedibili le domande proposte da
[...]
e per le causali di cui in motivazione;
Parte_1 Parte_2
12 2. Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore di e delle CP_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 852,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, in data 16 settembre 2024.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
13
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 16-09-2025
N. 1097/2024 R.G.
All'udienza del 16-09-2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
sono comparsi l'avv. Carmelo Portale per i ricorrenti, e Parte_1
, e l'avv. Daniele Letizia per la società resistente. Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.
Le parti discutono e concludono, insistendo nelle rispettive domande e difese già spiegate in atti e nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
L'avv. Portale chiede, in via subordinata, in caso di declaratoria di improcedibilità della domanda disporsi la compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
L'avv. Letizia si oppone alla chiesta compensazione delle spese di lite.
La causa viene posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 447 bis c.p.c.) a tenore del quale “Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,26.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
nella causa iscritta al n. 1097/2024 R.G. avente ad oggetto
“intimazione di sfratto per morosità”
promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F. , e nato a [...]F._1 Parte_2
Munchen (Germania), il 28/04/1980 (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliati in Capo d'Orlando (ME), via del Piave n.
125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrenti -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Modica (RG), Contrada
Maganuco Fargione snc (Cod. Fisc./P.IVA ), P.IVA_1
2 elettivamente domiciliata in Naso (ME), C/da Cresta n° 577, presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
Resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16-09-2025;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 16 settembre 2024 e depositato in data 17 settembre 2024 nel procedimento iscritto al numero R.G.
967/2024, e intimavano a Parte_1 Parte_2
sfratto per morosità, chiedendo Controparte_1
l'immediato rilascio, dell'immobile, sito in Capo d'Orlando (ME)
via del Piave n. 11, identificato in catasto al foglio di mappa n. 1,
particella 99, subalterno 11, concesso in locazione ad uso commerciale con contratto stipulato in data 27/01/2023, per la durata di sei anni dall' 11 marzo 2023 al 28 febbraio 2029.
Esponevano che il corrispettivo della locazione era stato convenuto nel canone annuo di € 4.440,00, da corrispondersi mediante il versamento di singole rate dell'importo di € 370,00, lamentando che, dal mese di novembre del 2023, la società conduttrice si era resa inadempiente, corrispondendo dapprima un importo mensile ridotto rispetto a quello convenuto e poi omettendo, dal mese di marzo del 2024, il versamento dei canoni.
3 Sulla scorta di tali premesse, gli intimanti chiedevano all'intestato
Tribunale di: “Convalidare il presente sfratto, fissando brevissimo termine per l'esecuzione, e liquidare, in favore dell'intimante, le spese ed i compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA - Pronunciare, ex art. 664 c.p.c., decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere (secondo gli importi contrattualmente previsti) oltre agli interessi legali da ogni scadenza al saldo, e per le spese relative all'intimazione. In caso di opposizione: 1)
Emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando brevissimo termine per l'esecuzione e, contestualmente, disporre il mutamento del rito;
2) Nel merito, pronunciare la risoluzione di diritto quale conseguenza della violazione dell'art. 5) del regolamento contrattuale o, in subordine, giudiziale del contratto di locazione stipulato inter partes per morosità, e, per l'effetto, ordinare al conduttore il rilascio dell'immobile, ove non già disposto ed eseguito in forza di ordinanza ex art. 665 c.p.c.; 3) Condannare la conduttrice CP_1 CP_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore - al
[...]
pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla esecuzione dello sfratto, previa rideterminazione del canone annuale – dalla decorrenza e secondo la modalità operativa prevista in contratto – oltre gli interessi legali da ogni scadenza al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/10/2024, si costituiva opponendosi alla convalida Controparte_1
dell'intimato sfratto e instando per : “NEL MERITO: - rigettare
4 l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 16.09.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto ovvero di rilascio;
- accertare, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla convenuta a titolo di pagamento degli asseriti canoni insoluti;
- per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2024, il
Giudice, con ordinanza del 19-10-2024, “1.
CONSIDERATO che
parte convenuta/intimata si è costituita e si è opposta, onde non può
procedersi alla convalida dell'intimato sfratto ex art. 663 c.p.c.; 2.
CONSIDERATO che non può essere pronunciato il chiesto provvedimento monitorio poiché “In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, se all'esito dell'opposizione dell'intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c.
non può essere più pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 658 e
664 c.p.c. per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, atteso che il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto,
avanzata coevamente all'intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente, dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall'ordinanza non impugnabile di
5 rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato” (ex multis, Tribunale di
Salerno, 8/04/2008); 3.
CONSIDERATO che
il procuratore di parte attrice ha, comunque, chiesto l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile; PREMESSO che, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., i requisiti per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio sono: 1.
l'istanza del locatore;
2. la mancanza di prova scritta in merito alle eccezioni formulate dall'intimato;
3. l'insussistenza di gravi motivi contrari alla sua adozione. Ora, parte convenuta ha opposto eccezioni fondate su prova scritta da cui emergerebbe l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione per cui è causa;
mentre,
in tale fase sommaria, le contestazioni degli attori da cui origina il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute prodotte in giudizio e del riempimento delle stesse non possono essere vagliate,
neppure sommariamente, necessitando di un'eventuale approfondimento istruttorio/tecnico che è estraneo alla predetta fase;
Di talché prima facie la produzione documentale della società conduttrice integra sia la sussistenza della prova scritta sulle eccezioni formulate sia comunque una circostanza idonea ad intercettare la ricorrenza dei gravi motivi contrari all'adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la cui istanza va,
quindi, rigettata;
4.
CONSIDERATO che
, nell'ordinanza di mutamento del rito, il Giudice deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come prescritto dall'art. 5, comma 4, lett.b) d.lgs. 28/2010 e ss.mm. per il quale le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione) non si applicano “b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
6 mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c”, rammentandosi che, “In
materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale". Non basta, dunque, la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
In vero, l'introduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria è stata ideata non come mera formalità pre-processuale ma come occasione di sperimentare l'auspicata (dal legislatore) volontà conciliativa delle parti assistite dai difensori, il cui ruolo, in fase stragiudiziale, appare oggi ulteriormente valorizzato dai recenti interventi normativi che hanno introdotto condizioni di procedibilità della domanda prima inesistenti …
1. NON CONVALIDA l'intimato sfratto per morosità;
2. RIGETTA la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
3. RIGETTA la richiesta di pronuncia di ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto;
4. LETTO l'art. 426 c.p.c., MUTA il rito da ordinario in speciale e fissa per la discussione l'udienza del 7 aprile 2025 ore 9,00,
assegnando rispettivamente termine fino a 30 giorni (al ricorrente ex art. 415 comma 5 c.p.c.) e 10 giorni (al resistente ex art. 416 1 comma c.p.c.)
prima di detta udienza per integrare i propri atti introduttivi, mediante il deposito di memorie e documenti in Cancelleria;
Assegna alle parti termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
7 Disposto il mutamento del rito (n. 1097/2024 R.G.), le parti depositavano nei termini le rispettive memorie integrative.
Di poi, all'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice, “Tenuto conto dell'eccezione sollevata dalla società convenuta in merito alla sorte del procedimento n. 1097/2024
R.G. e tenuto conto, altresì, dell'incidenza di tale rilievo anche sull'eventualità della chiesta riunione del giudizio n. 30/2025 R.G. con il presente, appare opportuno lo svolgimento di un'udienza nelle modalità
della trattazione orale ai fini di una più compiuta disamina delle predette questioni”, rinviava la causa all'udienza del 12 maggio 2025, in cui le parti esponevano quanto segue: “è comparso per
[...]
e l'avv. Carmelo Portale il quale si riporta Parte_1 Parte_2
alle proprie deduzioni articolate in atti e insiste nella richiesta di riunione con il procedimento n. 30/2025 R.G. È presente per la società resistente l'avv. Daniele Letizia il quale insiste nell'eccepita improcedibilità delle domande ex adverso formulate nel presente procedimento e pertanto si oppone alla richiesta di riunione formulata dalla controparte”
All'esito di tale udienza, il Giudice fissava, per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 429 comma 1 c.p.c.,
l'udienza del 16-09-2025.
Come accennato alla predetta udienza del 16 settembre del 2025, le parti discutevano e precisavano le rispettive conclusione giusta verbale in atti
2. Tanto premesso, rileva notare che, nella propria memoria integrativa, ex art. 416 comma 1 c.p.c., depositata il 20 marzo 2025,
8 la società resistente ha eccepito “l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice nell'ordinanza di mutamento del rito emessa in data 19.10.2024. In materia di locazione,
infatti, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 D.lgs
28/2010. Il comma 6 del summenzionato art. 5 esclude, tuttavia,
l'obbligatorietà dell'avvio della predetta procedura nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino all'ordinanza con cui il Giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. Con la predetta ordinanza il
Giudice invita le parti a procedere alla mediazione assegnando alle stesse il termine perentorio di 15 giorni per l'avvio della procedura, a pena di improcedibilità del giudizio. Orbene, seppur formalmente il Giudice ordini di avviare il procedimento di mediazione, senza specificare su quale delle due parti gravi l'onere di esperire tale adempimento, la giurisprudenza è
unanime nel ritenere che, nelle controversie per sfratto, il compito di avviare la mediazione obbligatoria gravi sul locatore, in quanto parte che intende ottenere una pronuncia favorevole in merito alla morosità e al rilascio dell'immobile e, dunque, soggetto che agisce in giudizio e che ha interesse alla prosecuzione dello stesso (Tribunale di Benevento, sentenza n° 1970/2024; Tribunale di Roma, sentenza n° 7008/2020)…”.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
2.1. Ora, l'art. 5 del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale
9 per tutte le controversie elencate nel comma 1, tra cui quelle in materia di locazione.
Il comma 2 del successivo art.
5-quater specifica, poi, che “La
mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
A norma della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 5,
inoltre, il comma 1 e l'articolo 5-quater sopra menzionati non si applicano, fra l'altro, “b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”.
Nella vicenda a mano, gli attori, sui quali gravava l'onere di avviare il procedimento di mediazione disposta dal giudice in seguito al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., non hanno ottemperato a quanto disposto con l'ordinanza del 19 ottobre 2024,
allegando, però, di avere, comunque, assolto la condizione di procedibilità mediante l'invio, in data 17/01/2025, di un'istanza di mediazione in relazione all'altro procedimento, iscritto al n. R.G.
30/2025 e pendente tra le medesime parti, anch'esso avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità ma unicamente per il mancato versamento, da parte della conduttrice, del canone relativo al mese di novembre del 2024.
Tale allegazione è stata documentata da e Parte_1
giusta produzione documentale del 6-04-2025 Parte_2
allegata alle note scritte relative all'udienza del 7-04.2025.
10 Sennonché, ferma restando la natura non perentoria del termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per l'introduzione del procedimento di mediazione cfr. in tal senso Cassazione civile, sez.
II, 14/12/2021, n. 40035, secondo cui “In caso di mediazione delegata,
il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'avvio della procedura non è perentorio e la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se il primo incontro si sia svolto prima dell'udienza fissata con il provvedimento giudiziale”, affinché possa ritenersi assolta la condizione di procedibilità, quel che rileva è l'intervenuto avvio del procedimento di mediazione, con lo svolgimento del primo incontro in data antecedente alla celebrazione dell'udienza fissata nell'ordinanza di mutamento del rito, in relazione e con specifico riguardo al procedimento per cui è stata disposta.
Nel caso in esame, a nulla rileva l'attivazione in altro procedimento per il quale era stata chiesta – ma non accolta - la riunione al presente procedimento proprio perché si era già verificata la causa di improcedibilità in relazione al giudizio 1097/2024 R.G., atteso che “nel giudizio successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. il giudice deve verificare se sia stato preventivamente esperito il tentativo di mediazione e, in caso negativo, assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all'organismo di conciliazione. Ne consegue che, in caso di mancata proposizione della domanda nel termine assegnato o in caso di mancata richiesta di proroga prima di tale scadenza, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda giudiziale” (Tribunale Busto
Arsizio, 15/06/2012).
11 Ne segue la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione (tenuto conto della natura della pronuncia) dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è
svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1097/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara improcedibili le domande proposte da
[...]
e per le causali di cui in motivazione;
Parte_1 Parte_2
12 2. Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore di e delle CP_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 852,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, in data 16 settembre 2024.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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