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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13120/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Parte_1 professionale denunciata e già riconosciuta per tunnel carpale, presenta postumi invalidanti nella misura del 6% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2.
Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 6% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In corso di causa, è stata disposta CTU con la formulazione dei seguenti quesiti: accerti il CTU se la denunziata malattia professionale abbia causato esiti permanenti di inabilità in misura pari o superiore al minimo indennizzabile, fissandone la percentuale - nel rispetto della tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000, reso in esecuzione dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 - e la decorrenza. Il CTU ha risposto formulando le seguenti conclusioni: Al periziato di anni 53 nel mese di settembre 2023 veniva emesso dall' provvedimento con danno biologico CP_1
1 pari al 004% (quattropercento). Dalle condizioni cliniche attuali emerse in corso di visita peritale e dall'obiettività riscontrata visionando la documentazione medica presente in atti, si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da esiti di intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano sinistro (sindrome canalicolare) e STC destro con sintomi e limitazioni funzionali descritti in esame obiettivo. Tali lesioni sono dipendenti dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente con qualifica di manovale edile – carpentiere. Posso quindi concludere che alla luce della visita medica e dalla valutazione degli esami strumentali prodotti la valutazione del danno biologico è quantificabile nella misura del 006% (seipercento) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 del CP_1
D.lvo n. 38/00 per un'inabilità permanente del 6% oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/11/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13120/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Parte_1 professionale denunciata e già riconosciuta per tunnel carpale, presenta postumi invalidanti nella misura del 6% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2.
Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 6% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In corso di causa, è stata disposta CTU con la formulazione dei seguenti quesiti: accerti il CTU se la denunziata malattia professionale abbia causato esiti permanenti di inabilità in misura pari o superiore al minimo indennizzabile, fissandone la percentuale - nel rispetto della tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000, reso in esecuzione dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 - e la decorrenza. Il CTU ha risposto formulando le seguenti conclusioni: Al periziato di anni 53 nel mese di settembre 2023 veniva emesso dall' provvedimento con danno biologico CP_1
1 pari al 004% (quattropercento). Dalle condizioni cliniche attuali emerse in corso di visita peritale e dall'obiettività riscontrata visionando la documentazione medica presente in atti, si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da esiti di intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano sinistro (sindrome canalicolare) e STC destro con sintomi e limitazioni funzionali descritti in esame obiettivo. Tali lesioni sono dipendenti dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente con qualifica di manovale edile – carpentiere. Posso quindi concludere che alla luce della visita medica e dalla valutazione degli esami strumentali prodotti la valutazione del danno biologico è quantificabile nella misura del 006% (seipercento) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 del CP_1
D.lvo n. 38/00 per un'inabilità permanente del 6% oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/11/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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