Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06535/2025REG.PROV.COLL.
N. 03301/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2024, proposto dalla Meet One - SO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Germana Cassar, con domicilio digitale presso la medesima in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio dei primi due in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III ter, 12 febbraio 2024, n. 2826, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale depositate dalla società appellante e dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Giuseppe Carlomagno su delega dell’avv. Germana Cassar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e integrato da motivi aggiunti, la società Meet One – So S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico, ubicato nel Comune di Taranto, identificato con il n. 1005578, di potenza pari a 996,48 kW e ammesso in forza di specifica convenzione sottoscritta con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. a beneficiare della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) sulla base del d.m. 5 luglio 2012 (quinto conto energia), si doleva dell’illegittimità degli atti adottati dal GSE, a seguito dell’anomalo aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, per correggere un preteso errore nell’algoritmo di calcolo della TFO come a suo tempo rimodulata in applicazione di quanto previsto dall’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (“normativa spalma-incentivi”), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Nello specifico impugnava, unitamente agli atti presupposti e connessi, la nota con cui il G.S.E. le aveva comunicato la sospensione dell’erogazione dei corrispettivi di acconto degli incentivi per l’anno 2022 nelle more dell’adeguamento dell’algoritmo e la successiva comunicazione concernente la rideterminazione della TFO a seguito dell’adeguamento della formula algoritmica.
Chiedeva, altresì, l’accertamento del diritto a continuare a beneficiare della tariffa come quantificata ai sensi dell’originario algoritmo del GSE.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
4. Avverso la decisione di primo grado la società ricorrente ha interposto appello, articolando cinque motivi di gravame.
5. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e il GSE si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
6. Non si è costituita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - Arera e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ritualmente intimata.
7. In vista dell’udienza di trattazione il GSE ha depositato memoria per chiedere il rigetto dell’appello sulla base dei precedenti di questa Sezione relativi a controversie di tenore analogo a quella per cui è causa.
8. L’appellante ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo di appello la società deduce, in sintesi, che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti poiché, per un verso, la c.d. “normativa spalma incentivi” ha modificato in modo sostanziale la tariffa incentivante (garantendo all’operatore, a fronte della rimodulazione della tariffa, il pieno diritto a ottenere in ogni caso il valore di mercato dell’energia, oltre alla componente incentivante) e, per altro verso, il GSE non si è limitato ad una mera rettifica dell’algoritmo ma ha modificato le voci che compongono la tariffa omnicomprensiva, travalicando i propri compiti istituzionali.
Il motivo è infondato.
L’appellante sostiene che la c.d. “normativa spalma incentivi” avrebbe modificato la struttura della tariffa, che da fissa e omnicomprensiva sarebbe divenuta variabile e suddivisa in due componenti distinte, equiparando il trattamento incentivante di grandi e piccoli impianti.
La tesi non può essere condivisa.
L’art. 26 comma 4 d.l. 91/2014 stabilisce che per le TFO erogate ai sensi del quarto e del quinto conto energia le riduzioni di cui all’allegato 2 si applicano alla sola componente incentivante “ calcolata ” secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del d.m. 5 luglio 2012.
Il dato testuale è chiaro nel senso che: i) la rimodulazione si applica alla sola componente incentivante della TFO e non all’intera tariffa; ii) la componente incentivante è calcolata con la stessa modalità della componente incentivante per gli impianti superiori a 1 MW ; iii) la TFO rimodulata rimane quella erogata ai sensi del quarto e quinto conto energia, ossia fissa e onnicomprensiva, nell’ambito delle due componenti, incentivante e non incentivante.
La richiamata disposizione, invece, non prevede: i) che la tariffa da fissa diventi variabile e da onnicomprensiva sia articoli in due distinte voci di ricavi, una tariffaria e una di mercato; ii) che la valorizzazione dell’energia prodotta – la c.d. componente non incentivante – dipenda solo dal prezzo di mercato, superando anche la TFO; iii) che il regime incentivante degli impianti di piccola taglia sia equiparato a quello degli impianti di taglia superiore.
La tesi dell’appellante si infrange sul dato testuale.
Come chiarito da questa Sezione in contenziosi di tenore analogo a quello per cui è causa (sent. nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 3814, 5026, 5027, 5207 e 5208 del 2025), il rinvio all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012, disposto dall’art. 26 d.l. 91/2014, riguarda esclusivamente il meccanismo di calcolo poiché il perimetro applicativo della disposizione è stabilito a monte dalla la c.d. “normativa spalma incentivi” e il richiamo al d.m. 5 luglio 2012 è finalizzato solo a mutuare il metodo quantitativo per la determinazione della componente incentivante della tariffa.
Sul piano finalistico, il richiamo alla modalità di calcolo della componente incentivata prevista per gli impianti di taglia superiore ha la sola finalità di limitare a tale quota la rimodulazione tariffaria prevista dalla “spalma incentivi” e non quella di trasformare la tariffa da fissa a variabile.
La disciplina di settore non contempla affatto due canali di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti fino a 1 MW - ossia la tariffa e il prezzo zonale - ma un’unica fonte costituita dalla tariffa fissa e onnicomprensiva che viene influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale, ai fini della quantificazione delle due componenti, incentivata e non incentivata; la componente incentivata è tanto maggiore quanto minore è il prezzo zonale mentre la componente non incentivata, costituita dal prezzo zonale, trova un limite nella tariffa.
La tariffa perderebbe i caratteri di stabilità e di onnicomprensività - intrinseci alla struttura e natura del sistema di incentivazione mediante TFO - qualora il prezzo zonale venisse considerato non un fattore di determinazione delle due componenti della tariffa, ma un parametro di indicizzazione della tariffa nel suo complesso.
In caso di differenziale negativo, il produttore non riceve il prezzo di mercato, in sostituzione della tariffa (“uscendo” temporaneamente dalla TFO nei momenti in cui non è conveniente aderirvi), ma riceve una tariffa superiore a quella prevista dal conto energia e pari al prezzo di mercato.
Per tale ragione non colgono nel segno le censure relative all’avvenuta fissazione, per effetto della revisione della formula algoritmica, di un tetto ai ricavi dei produttori poiché gli impianti che aderiscono alla TFO, a differenza degli impianti maggiori, non vendono l’energia sul libero mercato ma la cedono al GSE a fronte di una tariffa fissa, onnicomprensiva e predeterminata, mettendosi al riparo dalle oscillazioni del mercato.
Per tali produttori il “ricavo” è già compreso nella TFO a cui hanno liberamente aderito.
Riconoscere il prezzo di mercato superiore alla tariffa contrasta con la ratio della “spalma incentivi” che è quello di rimodulare in diminuzione le tariffe coniugando la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica (Corte cost. n. 16 del 2017).
Come osservato dal T.a.r., l’operatore ammesso alla TFO ha potuto valutare ex ante , al momento dell’accesso al regime di riferimento, la sostenibilità dell’iniziativa economica, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni del mercato. Non può, pertanto, pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo a cui ha avuto accesso.
Da quanto sopra esposto discende l’infondatezza delle doglianze relative all’indebito intervento del GSE nella disciplina legislativa e regolamentare in materia di incentivi nonché l’inconferenza del richiamo all’art. 15 bis d.l. 4/2022 e al regolamento UE n. 2022/1854 che hanno introdotto un tetto ai ricavi dell’energia (cfr., sul punto, le sentenze di questa Sezione nn. 3814, 5026, 5207 e 5298 del 2025).
Con l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo il Gestore ha esercitato il potere di regolamentazione operativa a esso espressamente riconosciuto dall’art. 26 comma 2 d.l. 91/2014, introducendo una funzione di massimo alla componente non incentivante che, proprio in quanto mera componente, non può superare la TFO come determinata dai c.d. conti energia.
Il motivo deve, quindi, essere respinto.
12. Con il secondo motivo la società deduce, in sintesi, che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui, esaminando congiuntamente il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti e il primo motivo del ricorso straordinario, ha escluso la lesione del legittimo affidamento, affermando che il GSE non avrebbe introdotto modifiche retroattive alla tariffa omnicomprensiva, ma si sarebbe limitato a ripristinare il corretto funzionamento della tariffa omnicomprensiva in coerenza con il principio di equa remunerazione dei costi di investimento e con la funzione della tariffa omnicomprensiva di evitare le oscillazioni di mercato.
Il motivo - che muove dall’erroneo presupposto dell’intervenuta trasformazione della tariffa da fissa a variabile per effetto della “spalma-incentivi” - è infondato.
Come sopra osservato, l’operatore ammesso alla TFO sceglie di aderire al meccanismo di incentivazione che contempla per l’energia prodotta e immessa in rete una fonte di remunerazione unica, fissa e predeterminata, indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato. Non può, quindi, chiedere la (temporanea) disapplicazione del regime da lui stesso prescelto e ottenere il prezzo di mercato in luogo della tariffa allorché la congiuntura economica ( id est l’impennata dei prezzi energetici in conseguenza di shock esogeni imprevisti e imprevedibili) non renda più conveniente la scelta originaria.
Nessun affidamento legittimo è, infatti, ravvisabile nella corresponsione e nel mantenimento di importi superiori a quelli riconosciuti sulla base del regime tariffario a cui l’operatore stesso ha aderito.
Per altro verso, il recupero degli importi superiori alla TFO ha natura di atto dovuto e costituisce un indebito oggettivo, rendendo irrilevante il profilo soggettivo dell’ AC .
Di qui l’infondatezza della doglianza relativa alla lesione del legittimo affidamento (venendo, piuttosto, in considerazione il principio della fiducia reciproca - operante anche con riguardo regimi di sostegno: cfr. art. 2 comma 3 d.lgs 190/2024 - il quale esclude che l’operatore possa pretendere dall’amministrazione la disapplicazione temporanea della tariffa nei momenti in cui essa non risulti conveniente) e alla disciplina nazionale e sovranazionale in tema di stabilità dei sistemi di incentivazione e di prevedibilità degli investimenti.
Con riguardo alla tutela dell’affidamento dell’operatore economico a fronte della rimodulazione tariffaria, la Corte costituzionale (sent. n. 16/2017, richiamata anche dalle sentenze n.ri 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830 del 2025) ha, peraltro, statuito che la garanzia di costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto non implica, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata. Ciò ancor più ove si consideri che le convenzioni stipulate con il gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore, ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico.
Giova rimarcare che la TFO, garantendo ai piccoli impianti un’entrata fissa e al riparo dalle oscillazioni di mercato, contribuisce a “ creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile ” (considerando 1, considerando 14 e Allegato VI della Direttiva n. 2009/28/CE, citati a pag. 7 della memoria di replica).
Non può condividersi, infine, la tesi della perfetta equiparazione tra impianti di piccola taglia e quelli di taglia superiore ad 1 MW, non essendo mai stato eliminato, nemmeno dalla “spalma-incentivi”, l’elemento di netto discrimine tra gli uni e gli altri costituito dal rischio di mercato.
Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento né rischio di alterazione del regime concorrenziale.
In definitiva, con la revisione dell’algoritmo il GSE non ha modificato in via retroattiva la disciplina di legge, ma si è limitato a correggere l’errore nella formula matematica proprio al fine di renderla conforme al precetto del già citato art. 26, comma 4, d.l. 91/2014.
Il motivo deve, quindi, essere respinto.
13. Con il terzo motivo di appello la società deduce, in sintesi, che la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti e il secondo motivo del ricorso straordinario, affermando che la revisione dell’algoritmo non si traduce in un provvedimento di autotutela.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, bensì al potere di determinazione delle modalità operative per l’erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al Gestore dall’art. 26 comma 2 d.l. 91/2014.
Questa Sezione, nei precedenti sopra richiamati, ha rimarcato che l’intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela in quanto ha ad oggetto la formula algoritmica e non il provvedimento amministrativo. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto.
Non giova, pertanto al ricorrente il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico poiché, nel caso di specie, non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell’amministrazione, ma una mera formula di calcolo, certamente suscettibile di rettifica ( id est un algoritmo e non una decisione algoritmica).
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi difensiva in ordine all’applicabilità al caso di specie del paradigma dell’autotutela, la Sezione ha già osservato nei precedenti sopra richiamati (tutti afferenti a provvedimenti di tenore identico a quello di cui si discute in questa sede) che “ il GSE ha puntualmente motivato sia in relazione al termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile (la “fiammata” dei prezzi del 2021 e 2022), sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore ” (sent. 3814/2025), il quale non avrebbe mai potuto fare legittimo e ragionevole affidamento del riconoscimento di un importo superiore al regime di TFO a cui è stato ammesso.
E’ appena il caso di puntualizzare che il termine ragionevole non può decorrere dal primo scostamento, ma solo dal momento in cui il superamento di TFO da parte di PZm ha evidenziato, per la sua sistematicità, l’incompletezza della formula.
Anche il terzo motivo deve, quindi, essere respinto.
14. Con il quarto motivo la società deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che quello effettuato dal GSE sia un intervento retroattivo sul meccanismo d’incentivazione che viola il principio di equa remunerazione dei costi e non rispetta il quadro normativo euro-unionale in materia di fonti rinnovabili per il fatto di minare la stabilità nel tempo della regolamentazione dei regimi di sostegno e di disincentivare, in tal modo, gli investimenti.
Il motivo è infondato poiché si basa su un duplice postulato – la modifica retroattiva del funzionamento della tariffa omnicomprensiva da parte del Gestore e la violazione delle disposizioni, nazionali e europee, in tema di stabilità dei sistemi di incentivazione e di prevedibilità degli investimenti – che, come già detto esaminando i precedenti motivi di appello, non è corretto.
Gli atti impugnati non hanno determinato una modifica retroattiva del criterio di calcolo, ma si sono limitati a correggere un errore della formula matematica da cui era conseguita l’erogazione di importi superiori a quelli che erano riconosciuti alla società appellante dal c.d. conto energia e dalla convenzione sottoscritta, come rimodulati dalla normativa “spalmaincentivi”.
Il motivo deve, quindi, essere respinto.
15. Con il quinto motivo la società impugna la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza, in capo al GSE, del potere di sospensione cautelare dei provvedimenti ampliativi, in forza dell’art. 14 della convenzione, e ha escluso che l’esercizio in concreto di tale potere fosse affetto da vizi, adducendo, nel senso dell’erroneità della sentenza, che la sospensione disposta dal GSE non è stata accompagnata dall’indicazione di un termine finale ed è stata mantenuta ferma ben oltre la scadenza del termine annuale per l’esercizio del potere di autotutela.
Il motivo è infondato.
Non è revocabile in dubbio il potere del GSE di sospendere l’erogazione dell’incentivo che, in quanto non dovuto, non trova fondamento né nel provvedimento di ammissione al beneficio (che è disposto nei limiti del d.m. 5 luglio 2012), né nella convenzione ad esso accessiva.
La sospensione trova, quindi, giustificazione nella mancanza della causa dell’erogazione, indipendentemente dal richiamo al paradigma della sospensione provvedimentale di cui all’art. 21 quater l. 241/1990, che, in ogni caso, nella specie risulta rispettato anche con riguardo al termine di sospensione in quanto disposta “nelle more dell’implementazione della formula di calcolo” (sulla sussistenza in capo al GSE di un potere generale di sospensione dell’erogazione dell’incentivo e sulla possibilità di stabilire il termine della sospensione avendo riguardo a un evento futuro e certo - sebbene incerto ne sia il momento di verificazione: certus an et incertus quando - cfr. le sentenze di questa Sezione nn. 1780 del 2025 e 158 del 2024).
Inoltre, poiché, come già detto, l’intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela, non è pertinente il richiamo della società appellante alla scadenza del termine per l’esercizio del relativo potere.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
16. Le considerazioni sopra esposte determinano, altresì, la reiezione della domanda di accertamento del diritto a ricevere l’incentivo sulla base dell’algoritmo non rettificato, riproposta con l’appello.
17. Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO