Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3754/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3754 del R.G.A.C. dell'anno 2019, ad oggetto: contratto preliminare – esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., promossa
DA
Avv. (C.F. , nato a [...] in Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 data 05.04.1960 ed ivi residente a[...], quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in
Lauro (AV), al viale dei Platani n. 10;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a Napoli in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
07.03.1971 e residente in [...]8 e, per questi, in qualità di amministratore di sostegno, il Sindaco del CP_2
giusta decreto di nomina del Giudice tutelare del 10 giugno 2020,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Constantinos Varvarigos (C.F. ), presso il CodiceFiscale_3 quale è elettivamente domiciliato in Napoli, in Piazza Medaglie D'Oro n. 27;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 11 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10-17 agosto 2019, l'Avv. IO Moschiano ha convenuto in giudizio , onde sentir “accertare e dichiarare il diritto Controparte_1 dell'istante ad acquistare l'immobile Villetta alla via Prov. Forino Moschiano N.C.
16.18.20 di vani cat. 11.5. comprendente anche un vano staccato del corpo principale riportatori catasto al foglio 8 particelle 227 e 321. Il tutto come da atto di provenienza di divisione del 31.12.1990 n. 26041 per notaio nello Persona_1 stato di fatto e di diritto di cui si trova unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze di cui è causa e pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2932 c.c., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento della de cuius sig.ra
e per essa dell'erede universale sig. e che produca Controparte_3 Controparte_1 gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino di trascrivere la emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., con esonero di ogni responsabilità; in via subordinata, accertare e dichiarare il risarcimento dei danni, tutti ex art. 2043 e ss. cod. civ. patrimoniali, economici e non, arrecati e dovuti all'istante dalla sig.ra e dall'erede universale sig. Controparte_3 Controparte_1 in uno agli interessi legali e bancari e rivalutazione all'attualità, quantificati alle memorie di precisazione;
condannare alla restituzione del prezzo pagato, versato e compensato e delle spese e costi sostenuti per gli eseguiti lavori di messa in sicurezza e dell'amministrazione, la sig.ra e il sig. Controparte_3 Controparte_1 condannare il sig. quale erede universale di alla Controparte_1 Controparte_3 refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15 %), CPA e IVA, come da legge”.
2. A fondamento delle domande proposte, l'attore ha premesso in fatto:
a) di aver, in data 08 luglio 2005, stipulato con un contratto Controparte_3 preliminare di compravendita avente ad oggetto la “Villetta alla via Prov. Forino
Moschiano N.C. 16.18.20 di vani cat. 11,5, comprendente anche un vano staccato dal corpo principale riportato in catasto al foglio 8 particelle 227 e 321. Il tutto come atto di provenienza di divisione del 31.12.1990 n. 26041 per notaio nello Persona_1 stato di fatto e di diritto in cui si trova unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, R.G. n. 3754/2019
accessioni e pertinenze” (cfr. art.1 contratto preliminare);
b) che, in forza di tale contratto, ha promesso di vendere e l'attore Controparte_3
Avv. IO Moschiano ha promesso di acquistare l'immobile de quo per sé o per altra persona e società da nominare al momento “della stipula del contratto di compravendita definitivo”;
c) che il corrispettivo pattuito è previsto dall'art. 2 del contratto ed è pari ad €
75.000,00 ed il pagamento sarebbe dovuto avvenire, ai sensi dell'art. 3, al momento della sottoscrizione del preliminare, per € 10.000,00, al cui versamento l'attore ha provveduto a mezzo gli assegni nn. 0690273709 e 006125467-10 di € 5.000,00, rispettivamente tratti su Banca di Roma S.p.A. e e Controparte_4 mediante versamento del residuo importo pari ad € 65.000,00 con scadenze annuali;
d) che l'attore ha, altresì, versato l'ulteriore importo di € 5.000,00 in data 04 ottobre
2005 a mezzo assegno tratto su Banca di Roma n. 0690287792-12 e la somma di €
10.000,00 a mezzo assegni di € 5.000,00 tratti su n. Controparte_4
0006125468-11 ed € 5.000,00 tratto su n. 0690286427.12; Controparte_4
e) che l'immissione nel possesso del bene oggetto del contratto preliminare è avvenuta al momento della sottoscrizione del preliminare;
e) che la stipula del contratto definitivo sarebbe dovuta avvenire entro il 10 luglio
2008;
f) che, in forza di accordo tra le parti, l'importo residuo ancora dovuto dall'attore a titolo di corrispettivo è stato compensato con il maggior credito vantato dal promissario acquirente Avv. IO Moschiano a titolo di competenze professionali per
€ 1.000,00 per pagamento competenze legali Avv. Pietro Quinto, per € 23.384,82 per vertenze Consiglio di Stato R.G. nn. 9060/2001 e 1911/2001, € 13.017,87 per vertenza R.G. n. 3951/2000 ed € 7.750,08 per procura della CP_5
Repubblica di Avellino n. 6064/00;
g) che, pertanto, con dichiarazione aggiunta al contratto preliminare e datata 08 luglio 2005, la promittente venditrice ha riconosciuto la debenza di tali somme e compensato le stesse con i controcrediti vantati dall'attore, mentre il promissario acquirente ha riconosciuto la gratuità delle spese legali a sostenersi successivamente a tale data per l'incasso dell'indennità di esproprio “Giardino Grande” dovute dal per occupazione d'urgenza n. 9 del 7.12.1999; Controparte_6
h) che la data della stipula del definitivo è stata concordemente differita, essendo R.G. n. 3754/2019
intervenute le ordinanze di messa in sicurezza dell'immobile oggetto del preliminare nn. 10 del 4 maggio 2005 e 21 del 13 maggio 2009, emesse dal Comune di Lauro, cui hanno fatto seguito i lavori diretti dall'ing. ed eseguiti dalla Controparte_7 impresa edile , su incarico del promissario acquirente, in forza della delega e CP_8 dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 8 del contratto preliminare;
i) che in data 25 febbraio 2010 è deceduta improvvisamente la promittente venditrice per cui non è stato possibile addivenire alla stipula del Controparte_3 contratto definitivo;
l) che ha lasciato, quale erede universale, il figlio . Controparte_3 Controparte_1
Ciò posto, in diritto, l'attore – premessa la competenza del Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 20 c.p.c., vertendo la causa in materia di diritti di obbligazione, per cui ad esser competente è anche il giudice del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione ed, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., il Tribunale del luogo in cui situato l'immobile – ha agito, in via principale, al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto non concluso, essendo comune intenzione delle parti quella di addivenire alla stipula del definitivo a seguito della messa in sicurezza dell'immobile ed avendo l'attore adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo, in parte mediante i versamenti delle somme con assegni bancari ed in parte con compensazione dei controcrediti professionali vantati nei confronti della promittente venditrice.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 febbraio
2020, , in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore, Controparte_1 facendo rilevare di aver avuto contezza della pendenza del presente giudizio solo a seguito di un'ispezione ipotecaria afferente la persona di ed Controparte_1 eccependo all'uopo la nullità della notifica eseguita personalmente nei confronti dell'amministrato, essendo quest'ultimo un soggetto in stato di incapacità legale, con la conseguenza che la notificazione avrebbe dovuto esser eseguita nei confronti dell'amministratore di sostegno.
Ha, altresì, eccepito la nullità della citazione per esser stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c., chiedendo all'uopo fissarsi nuova udienza per il dispiegamento delle proprie attività defensionali.
Ha comunque disconosciuto qualsiasi contratto asseritamente sottoscritto da _3
, madre dell'amministrato e la prescrizione del diritto di
[...] Controparte_1 R.G. n. 3754/2019
addivenire alla stipula del contratto definitivo.
4. Ciò posto, all'udienza del 25 febbraio 2020, è stata dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione, assegnando al convenuto termine sino a venti giorni prima dell'udienza del 7 luglio 2020 per costituirsi in giudizio e proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali.
Con note di trattazione scritta depositate in data 06 luglio 2020, l'amministratore di sostegno pro tempore, Avv. Intartaglia, ha dato atto della intervenuta revoca della carica di amministratore di sostegno del convenuto , giusta decreto Controparte_1 emesso in data 08 giugno 2020 dal Giudice tutelare del Tribunale di Napoli e depositato il 10 giugno 2020.
Ha, altresì, eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire essendo l'attività notificatoria stata eseguita nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale volta al contenimento del contagio da COVID-19.
Pertanto, all'udienza celebrata in data 19 luglio 2020, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti del nuovo amministratore di sostegno, con rinvio della causa all'udienza del 26 gennaio 2021.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 gennaio 2021, si è costituito , a mezzo del nuovo amministratore di sostegno, giusta Controparte_1 decreto di nomina del Tribunale di Napoli dell'08 giugno 2020 e depositato il 10 giugno 2020 eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, in quanto
“carente dei requisiti essenziali, per mancata allegazione dell'ordinanza e per difetto di notifica” nonchè l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della mediazione, atteso che il presente giudizio comporta il coinvolgimento di un diritto reale.
Ha, poi, eccepito l'intervenuta prescrizione del controcredito professionale vantato dall'attore e portato in compensazione con il debito derivante dal pagamento del residuo corrispettivo, essendo decorsi più di tre anni (prescrizione presuntiva) con riguardo ai compensi relativi alle asserite prestazioni professionali rese dall'attore in favore della promittente venditrice e comunque oltre cinque anni rispetto alla pretesa di pagamento (prescrizione ordinaria).
Ha, inoltre, contestato la fondatezza della domanda attorea in ragione della compensazione del residuo corrispettivo con dei crediti per azioni legali future, le R.G. n. 3754/2019
quali peraltro non risultano neppure dal contratto nonché in ragione della non autenticità del contratto di preliminare, trattandosi di foglio in bianco riempito abusivamente e delle sottoscrizioni apposte in calce al preliminare ed alla scrittura privata di riconoscimento del debito da parte della de cuius . Controparte_3
Pertanto, il convenuto ha proposto querela di falso avente ad oggetto la scrittura preliminare e le firme apposte dalla promittente venditrice ed, in via Controparte_3 subordinata, ha eccepito l'assenza di data certa del preliminare, non essendo presente alcuna autenticazione da parte di un pubblico ufficiale sia in relazione alle firme apposte nonchè la sussistenza del termine essenziale di conclusione della data indicata in preliminare per addivenire alla stipula del contratto definitivo. Ancora ha contestato la fondatezza delle domande attoree, atteso che l'attore ha assunto contrattualmente l'obbligazione di pagare almeno € 10.000,00 per ciascun anno successivo alla stipula del preliminare e, tuttavia, l'Avv. Moschiano a tanto non ha provveduto, in quanto, a fronte di un corrispettivo pattuito per € 75.000,00, risulta versata una somma pari ad € 10.000,00 contestualmente alla stipula, mentre alcun rilievo riveste l'asserito pagamento effettuato in data 4/10/2005 a Controparte_3 per € 5.000,00, atteso che l'assegno bancario reca una data che sembra modificata o contraffatta del 4 ottobre 2002.
Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo “In via preliminare: Controparte_1
1) dichiarare improcedibile, nulla e prescritta la domanda. In via definitiva: Nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, prescritta, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto, non avendo l'attore alcun diritto di proprietà sul bene oggetto del giudizio che resta in proprietà del sig.
[...]
; 2) rigettare la richieste di pagamento, compensazione, e risarcimento CP_1 danni perché nulla, prescritte, inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in diritto;
4) Condannare l'opponente al pagamento delle spese legali in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
6. Ciò posto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 gennaio 2021, è stato assegnato al convenuto termine per depositare il provvedimento del Giudice
Tutelare contenente l'indicazione analitica dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno del convenuto , con l'elencazione degli atti che richiedono Controparte_1 la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore de quo, rinviando, per tale verifica, all'udienza del 05 luglio 2021 ed all'udienza del 22 febbraio 2022 il R.G. n. 3754/2019
convenuto ha depositato la ratifica del Giudice tutelare in ordine al conferimento dei poteri dell'amministratore di sostegno, mentre l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'intervenuto amministratore di sostegno nella persona del
Sindaco con l'Avv. Varvarigos e del precedente Parte_3 amministratore di sostegno , che è intervenuto quale avvocato del Controparte_9 beneficiario . Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04 luglio 2023.
All'esito di molteplici rinvii, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino.
8. Sempre in via preliminare, ritiene il Tribunale che l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione debba esser disattesa, in quanto l'azione ex art. 2932 c.c. riveste carattere personale e non già reale.
Trattandosi, pertanto, di controversia avente ad oggetto, non già direttamente il diritto reale, ma le concrete modalità del suo trasferimento tramite lo strumento processuale prescelto dall'attore, non ricorre alcuna delle ipotesi di legge per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
9. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, formulata dal convenuto.
Invero, la nullità ex art. 164, comma 4 c.p.c. inficia l'atto di citazione solo allorquando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda
(Cass. civ., Sez Un. 22 maggio 2012 n. 8078).
Tale situazione non è ravvisabile nel presente giudizio, in quanto, dall'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, risultano sufficientemente certi ed identificabili sia il petitum che la causa petendi.
Tanto emerge chiaramente anche dal fatto che il convenuto ha articolato le proprie difese anche nel merito della controversia. R.G. n. 3754/2019
10. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento della conformità all'originale del contratto preliminare formulato dal convenuto
[...]
, in quanto del tutto carente dell'allegazione di specifici elementi CP_1 attestanti la non corrispondenza tra la copia e l'originale.
Tale inammissibilità deriva dal principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 27633/2018), secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”. Nel caso in esame, l'opponente si è limitato disconoscere la conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. in quanto non conformi agli originali”, senza, tuttavia, specificare sotto quali aspetti differirebbero dagli originali e senza indicare quali fossero gli elementi di difformità della copia fotostatica rispetto all'originale.
A tanto aggiungasi che “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 4395/04)”.
11. Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” dell'amministratore di sostegno formulata dall'attore Avv. IO Moschiano, si rileva che, con decreto integrativo del 30 marzo 2018 e depositato il 03 aprile 2018, il
Giudice Tutelare ha attribuito all'amministratore di sostegno nominato con decreto del 13 giugno 2012, Avv. (poi revocato con decreto del 10 giugno Controparte_9
2020), poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, disponendo altresì che il compimento di tali atti fosse riservato esclusivamente all'amministratore di sostegno previa autorizzazione del
Giudice Tutelare. R.G. n. 3754/2019
Orbene, come è noto, colui che promuove il giudizio quale rappresentante legale dell'incapace ha l'onere di munirsi dell'autorizzazione del G.T. quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali e tale presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale sussiste anche laddove intervenga ratifica anche in udienza dell'atto introduttivo del giudizio e del mandato al difensore già conferito.
Nel caso di specie, il nuovo amministratore di Controparte_10 sostegno nominato con decreto del G.T. dell'08 giugno 2020 e depositato il 10 giugno
2020, ha ottenuto, in data 12 gennaio 2022, dal Giudice tutelare del Tribunale di
Napoli, Dr.ssa Molfino, la ratifica dell'incarico conferito dall'amministratore di sostegno al difensore autonomamente (cfr. documento, denominato “provvedimento del 12.01.2022”, depositato in data 17.01.2022), con la conseguenza che l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” formulata dall'attore Avv. IO Moschiano deve esser rigettata.
12. Sempre in via preliminare, deve darsi atto della intervenuta rinuncia alla querela di falso proposta da per abusivo riempimento di foglio sottoscritto in Controparte_1 bianco.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che “In tema di querela di falso, alla ipotesi (normativamente disciplinata dall'art. 222 c.p.c.) di risposta negativa della parte all'interpello del giudice di volersi avvalere del documento oggetto della querela è legittimamente equiparabile l'ipotesi in cui la parte medesima, dopo la presentazione della querela, dichiari spontaneamente di rinunziare ad avvalersi del documento” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/11/1997, n. 12054).
13. Passando ad esaminare il merito della res controversa, come emerge dalla ricostruzione in punto di fatto, l'attore Avv. IO Moschiano, rilevando di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo scaturente dal contratto preliminare di compravendita, ha chiesto, in via principale,
l'adozione di una pronuncia costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c..
A tal fine, l'attore ha versato in atti il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dall'attore, in data 08 luglio 2005, con , madre Controparte_3 defunta del convenuto , suo erede universale, con cui Controparte_1 _3
ha promesso di vendere a Moschiano IO che ha promesso di acquistare
[...] per sé o per persona da nominare l'immobile costituito da “villetta alla via Prov. R.G. n. 3754/2019
Forino-Moschiano N.C. 16-18-20 di vani cat.11,5” al prezzo complessivo di €
75.000,00, di cui € 10.000,00 versati dall'attore, a titolo di caparra, al momento della stipula del preliminare ed € 65.000,00 da versarsi il 10 gennaio ed il 10 luglio di ogni anno con rate di almeno € 10.000,00.
L'art. 5 del contratto preliminare prevede, inoltre, che “la consegna dei beni sopra descritti ed il loro possesso e godimento saranno acquistati dal promittente acquirente alla sottoscrizione della presente” ed all'art. 6 stabilisce che la stipula del definitivo sarebbe avvenuta entro il 10 luglio 2008 e “comunque anche prima, non appena il promittente acquirente avrà terminato il pagamento”.
Trattasi, dunque, di un contratto preliminare ad effetti anticipati, essendo la consegna dei beni avvenuta in epoca antecedente rispetto alla conclusione del definitivo.
Orbene, come è noto, il promissario acquirente che, a norma dell'art. 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso
(o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo (cfr. Cass. sent. n. 22997/2018).
Nel caso di specie, l'attore Avv. IO Moschiano ha dedotto di aver già adempiuto la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito e di avervi provveduto, in parte, mediante il versamento della somma di € 10.000,00, a titolo di caparra a mezzo assegni nn. 0690273709 e 006125467-10 per € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente tratti su Banca di Roma S.p.A. e e Controparte_4 mediante versamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 in data 04 ottobre 2005 a mezzo assegno tratto su Banca di Roma n. 0690287792-12 e dell'ulteriore importo di
€ 10.000,00 a mezzo due assegni nn. 0006125468-11 n. 0690286427-12, tratti su n. 0006125468-11 per € 5.000,00 ciascuno ed, in parte, Controparte_4 mediante compensazione del proprio debito residuo con alcuni controcrediti professionali vantati nei confronti della promittente venditrice . Controparte_3
Tuttavia, premesso che il contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo residuo (al netto della caparra e pari ad € 65.000,00) sarebbe stato versato il 10 R.G. n. 3754/2019
gennaio ed il 10 luglio di ogni anno con rate di almeno di € 10.000,00, comunque non vi è prova in atti del pagamento asseritamente effettuato in data 04 ottobre 2005 a Pa mezzo assegno n. 0690287792-12 tratto Banca di Roma S.p.A. e dell'importo di €
10.000,00 a mezzo due assegni per € 5.000,00 ciascuno nn. 06125468-11 ed €
5.000,00 tratto su n. 0690286427-12, in quanto gli assegni Controparte_4 versati in atti – così come eccepito dal convenuto - sono privi degli elementi essenziali di data e luogo al momento della loro emissione, con conseguente nullità degli stessi, ai sensi dell'art. 2 R.D. 1736/1933.
Quanto, poi, alla dichiarazione di avvenuta ricezione della suddetta somma, recante la sottoscrizione di entrambe le parti, il convenuto ha dichiarato di Controparte_1 non conoscere la sottoscrizione della de cuius ai sensi dell'art. 215, Controparte_3 co. 2, c.p.c. e l'attore non ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità della scrittura privata de qua.
Con riguardo, poi, alla dedotta compensazione tra il credito residuo vantato da
, a titolo di residuo corrispettivo della compravendita ed il Controparte_3 controcredito professionale maturato in capo all'attore, non risulta fornita alcuna prova circa l'intervenuto accordo tra le parti sul punto, atteso che la scrittura privata coeva al preliminare (08 luglio 2005) e sottoscritta dalle parti contempla unicamente l'impegno dell'Avv. Moschiano di curare “a titolo gratuito” “tutte le pratiche legali per ottenere il pagamento ed il risarcimento dell'esproprio effettuato dal di Lauro CP_2 del cosiddetto Giardino Grande di proprietà della signora e di espletare anche _3
l'eventuale giudizio sempre a titolo gratuito”.
D'altronde, non sono state in alcun modo documentate le attività professionali asseritamente rese in favore di , con la conseguenza che la domanda Controparte_3 di condanna in forma specifica ex art. 2932 c.c. deve essere rigettata.
14. Neppure risultano meritevoli di accoglimento le domande proposte dall'attore Avv.
IO Moschiano in via subordinata e, segnatamente, la domanda risarcitoria, atteso che la stessa, oltre ad esser genericamente formulata con riguardo ai danni
“patrimoniali, economici e non”, è del tutto sprovvista della prova del nocumento effettivamente patito dall'attore.
Va, del pari, disattesa la domanda subordinata di condanna del convenuto alla restituzione del “prezzo pagato, versato e compensato e delle spese e costi sostenuti per gli eseguiti lavori di messa in sicurezza e dell'amministrazione”, in quanto la restituzione del prezzo costituisce un effetto naturale della risoluzione del contratto R.G. n. 3754/2019
preliminare, collegato al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite e, tuttavia, nella specie, tale domanda non risulta in alcun modo proposta dall'attore.
Neppure può esser ordinata la restituzione dell'immobile oggetto di preliminare e nella cui disponibilità risulta esser stato pacificamente immesso l'attore sin dalla stipula del preliminare, atteso che alcuna domanda riconvenzionale è stata formulata dal convenuto , il quale ha, peraltro, depositato tardivamente la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in data 25 gennaio 2021 per l'udienza del 26 gennaio 2021.
15. Ai sensi dell'art. 2668, co. 2, c.c., atteso il rigetto della domanda attorea, deve esser ordinata alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Avellino la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., effettuata presso la Conservatoria dei
R.R.I.I. di Avellino in data 03 febbraio 2020, reg. generale n. 1862 e reg. particolare n. 1557.
16. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attore Avv. IO Moschiano ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del convenuto, Avv. Costantinos Varvarigos.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nella controversia recante R.G. n. 3754/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande attoree;
2) ordina alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Avellino di provvedere, con esonero da responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., effettuata presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Avellino in data 03 febbraio 2020, reg. generale n. 1862 e reg. particolare n. 1557; R.G. n. 3754/2019
3) condanna l'attore Avv. IO Moschiano al pagamento, in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Costantinos Varvarigos, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani