Articolo 4 della Legge 5 luglio 1964, n. 639
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 agosto 1964
Art. 4.
La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
Entrata in vigore il 5 agosto 1964