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Sentenza 1 novembre 2024
Sentenza 1 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2024, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1975/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LAURETTA ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 TRECASE
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to CAPANNOLO EMANUELA con il quale elettivamente domicilia in VIA
DE GASPERI C/O NAPOLI CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, ha esposto che l' , con le note indicate in atti, gli ha comunicato di aver CP_1 corrisposto un indebito. Il ricorrente, contestando la pretesa dell' convenuto, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del CP_3
1 provvedimento dell . L' si é costituito in giudizio CP_3 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare da un esame complessivo dell'atto introduttivo risulta oggetto di impugnazione una richiesta di indebito su una pensione di reversibilità, per superamento del limite reddituale. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a
2 condizione che l “nel provvedimento amministrativo di CP_3 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, i motivi della richiesta di indebito– tenuto conto anche del carattere specificamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – non sono indicati a parere del presente giudice in modo idoneo. Si legge infatti nella motivazione: “.con precedente lettera del 21/09/2020 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/01/2019 al
30/06/2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.336,74 per i seguenti motivi: Dalla dichiarazione reddituale dei nostri archivi si evince che la S.V. possiede redditi di partecipazione in società dal 2018. Dalla dichiarazione reddituale dei nostri archivi risulta che la S.v. possiede redditi di partecipazione in società dal 2018”. Al riguardo infatti non si dà fra l'altro alcuna specifica indicazione sulla natura dei requisiti che sarebbero insussistenti. E' evidente che, di fronte ad un tale tipo di generica contestazione, il soggetto colpito dal provvedimento non si trova in una posizione idonea a comprendere le reali e specifiche ragioni della revoca e quindi, conseguentemente a preparare una adeguata difesa. Deve, dunque, rilevarsi che manca, a sommesso avviso di questo giudice, una sufficiente indicazione sulle cause del presunto indebito. Non può quindi farsi gravare, nel caso in esame, sul ricorrente l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che legittimavano la corresponsione della indennità nella misura ritenuta non corretta dall' . Infatti, come accennato, il ricorrente CP_3 doveva, in base all'atto sopra indicato, predisporre le proprie difese e indicare i mezzi di prova a pena delle decadenze di rito. Comunque e l'osservazione appare tranchant è stato prodotto in atti un certificato della Agenzia delle Entrate da cui emerge il maancato superamento dei limiti reddituali anche per il periodo oggetto di causa. Nessuna osservazione di merito appare aver svolto l' CP_1 sulla predetta circostanza e, quindi, appare essere stata data la prova positiva, nel presente giudizio, del mancato superamento dei limiti reddituali
3 Deve quindi accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'indebito. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di lite devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1. - dichiara insussistente l'indebito di euro 2.336,74 richiesto dall' con il provvedimento del 16/02/2022, condannando CP_1
l' alla restituzione delle somme trattenute oltre accessori di CP_1 legge;
2. - condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, con attribuzione per distrazione;
3. - è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 30/10/2024
Il Giudice del lavoro (dott. Giovanni Favi)
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