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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 1838/2024 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di appello promosso con ricorso ex artt. 392 ss. c.p.c. in riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 222/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano,
Sezione Quinta Civile, pubblicata il 24.01.2023, nel procedimento R.G. n. 1278/2021 Cont. fra
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Saluzzo n. 22 - C.F: - rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella C.F._1
Bussolati del Foro di Milano - C.F: - pec: C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Parma, Strada Nino Bixio n. 39, 43125, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Martino n. 20 - C.F. - rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dall'Avv. Elena Federici del Foro di Pavia e dall'Avv. Donatella Dellachà del Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vigevano (PV)
Corso Torino n. 24
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
Nell'interesse della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], in persona del CURATORE SPECIALE Avv.ssa
ED ND, C.F. e pec: C.F._4
presso il cui studio in Milano, Piazza Castello n. 9 è Email_2 elettivamente domiciliata
1 Conclusioni congiunte delle parti come da note scritte
“ … Le sottoscritte, in forza delle procure speciali conferitele dai rispettivi clienti e già in atti, con la presente dichiarano che le Parti sono addivenute congiuntamente alla decisione di abbandonare il presente giudizio. L'avv. Bussolati, per conto della sig.ra dichiara pertanto di rinunciare agli atti del Pt_1 procedimento instaurato innanzi a Codesta Ill.ma Corte d'Appello e rubricato sub RG 1838/2024, a spese compensate. L'avv. Dellachà e l'avv. Federici, per conto del sig. sottoscrivendo la presente istanza CP_1 dichiarano di accettare la predetta rinuncia, a spese compensate.
Le predette dichiarano, inoltre, di rinunciare alla celebrazione dell'udienza già fissata, per la comparizione della Parti, per il giorno 4 giugno p.v. e chiedono che venga dichiarata l'estinzione del giudizio ...” .
Il curatore nulla oppone.
Il P.G. nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 820/2024 (R.G. 9436/2023) pubblicata in data 19.03.2024, la Suprema Corte di
Cassazione, decidendo sul ricorso presentato dal sig. , cassava il provvedimento CP_1
n.222/2023 della Corte d'Appello di Milano per essersi svolto il giudizio di impugnazione senza la nomina di un curatore speciale a tutela della minore, pur a fronte della rilevantissima conflittualità esistente tra i due genitori. Con ricorso ex artt. 392 ss. c.p.c. datato 17.06.2024, la sig.ra riassumeva il Parte_1 procedimento avanti questa Corte chiedendo, previa nomina del Curatore Speciale per
[...]
di prevedere "solo incontri protetti padre-figlia nella frequenza ritenuta più opportuna" Per_1
e di disporre "l'affido esclusivo alla madre a causa della grave patologia paterna".
Con comparsa di costituzione del 25.09.2024, il sig. chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1
l'integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 362/2022 emessa dal Tribunale di
Pavia.
Con provvedimento datato 17.10.2024, questa Corte nominava l'Avv. ED ND
Curatore Speciale della minore, assegnando termine per la costituzione entro il 27.02.2025 e fissando udienza in modalità cartolare per la trattazione e la decisione della causa per il giorno 19.03.2025.
Con comparsa di costituzione del 26.02.2025, il Curatore Speciale si costituiva in giudizio nell'interesse della minore.
Successivamente, con istanza congiunta depositata in data 29.05.2025, le parti dichiaravano di essere addivenute congiuntamente alla decisione di abbandonare il presente giudizio. Specificamente, l'Avv. Bussolati, per conto della sig.ra dichiarava di rinunciare agli atti del Pt_1 Co procedimento a spese compensate, mentre gli Avv.ti Dellachà e Federici, per conto del sig. dichiaravano di accettare la predetta rinuncia, parimenti a spese compensate.
Le parti richiedevano inoltre che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, rinunciando alla celebrazione dell'udienza già fissata per il 04.06.2025.
2 La presente controversia trova la sua definizione nell'accordo raggiunto dalle parti, che hanno concordemente manifestato la volontà di porre fine al giudizio mediante rinuncia agli atti e relativa accettazione.
I. Disciplina normativa della rinuncia agli atti
L'istituto della rinuncia agli atti del giudizio è disciplinato dall'art. 306 c.p.c., il quale stabilisce che "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni".
La norma prevede inoltre che "Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti" e che "Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo". II. Giurisprudenza consolidata
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando regolarmente formulata dalla parte appellante e accettata dalla parte appellata costituita, determina l'estinzione del processo indipendentemente dal merito della controversia e dalle questioni sostanziali oggetto del contendere. Come affermato dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sent. n. 152/2025, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti trova applicazione nel giudizio di appello quando la parte appellante dichiari espressamente di rinunciare agli atti del giudizio per essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione dello stesso e la parte appellata accetti tale rinuncia. La concorde volontà delle parti di porre fine al giudizio attraverso la rinuncia agli atti e la relativa accettazione rappresenta espressione del principio dispositivo che governa il processo civile e consente alle parti di disporre liberamente del rapporto processuale.
Analogamente, la Corte d'Appello di Genova, sent. n. 781/2025 ha precisato che "quando le parti concordemente richiedono l'estinzione del giudizio specificando espressamente che la rinuncia viene effettuata 'a spese compensate' e tale condizione viene accettata dalla controparte, si formalizza una comune richiesta di estinzione con compensazione integrale delle spese processuali tra i litiganti".
III. Applicazione al caso di specie
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che:
• La sig.ra , per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, ha Parte_1 dichiarato es inunciare agli atti del presente procedimento a spese compensate;
• Il sig. , per il tramite dei propri difensori parimenti muniti di procura speciale, ha CP_1 accettato rinuncia nelle medesime condizioni;
• Entrambe le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese processuali. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1702/2025: "La rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando dichiarata dall'appellante e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile, con conseguente cessazione definitiva del rapporto processuale senza pronuncia sul merito della controversia".
IV. Compensazione delle spese processuali
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che "Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro". Nel caso di specie, le parti hanno espressamente concordato la compensazione integrale delle spese processuali, derogando così al principio generale che porrebbe le spese a carico del rinunciante. Tale accordo trova piena legittimazione nella norma citata e nella giurisprudenza
3 consolidata.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli, sent. n. 3221/2025, "L'accordo delle parti sulla compensazione integrale delle spese processuali trova specifica tutela nell'ultimo comma del primo periodo dell'articolo 306 del codice di procedura civile, che espressamente consente alle parti di derogare al principio generale della soccombenza mediante pattuizioni specifiche sul punto".
V. Effetti dell'estinzione L'estinzione del procedimento di appello per rinuncia agli atti comporta, ai sensi dell'art. 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Nel caso in esame, pertanto, la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Pavia acquisisce definitività, fatti salvi gli eventuali effetti dei provvedimenti intervenuti nel corso del presente giudizio di appello.
VI. Considerazioni conclusive
La concorde manifestazione di volontà delle parti di porre fine al presente giudizio mediante rinuncia agli atti e relativa accettazione rappresenta espressione legittima del principio dispositivo che governa il processo civile. Il giudice, verificata la regolarità formale delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti normativi, non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del processo.
La compensazione delle spese processuali, concordemente richiesta dalle parti, trova piena giustificazione nell'accordo raggiunto e nell'estinzione del giudizio per rinuncia, circostanza che esclude la sussistenza di una parte soccombente e rende equa la ripartizione dei costi del processo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: DICHIARA ESTINTO il presente giudizio di appello R.G. n. 1838/2024 ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per rinuncia agli atti concorde;
COMPENSA integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti, in conformità al loro accordo;
COMPENSA le spese del grado di legittimità tra le parti, in conformità al loro accordo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al P.G. , al curatore speciale della minore (ammessa al pss) e ai difensori delle parti.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 04 giugno 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di appello promosso con ricorso ex artt. 392 ss. c.p.c. in riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 222/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano,
Sezione Quinta Civile, pubblicata il 24.01.2023, nel procedimento R.G. n. 1278/2021 Cont. fra
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Saluzzo n. 22 - C.F: - rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella C.F._1
Bussolati del Foro di Milano - C.F: - pec: C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Parma, Strada Nino Bixio n. 39, 43125, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Martino n. 20 - C.F. - rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dall'Avv. Elena Federici del Foro di Pavia e dall'Avv. Donatella Dellachà del Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vigevano (PV)
Corso Torino n. 24
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
Nell'interesse della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], in persona del CURATORE SPECIALE Avv.ssa
ED ND, C.F. e pec: C.F._4
presso il cui studio in Milano, Piazza Castello n. 9 è Email_2 elettivamente domiciliata
1 Conclusioni congiunte delle parti come da note scritte
“ … Le sottoscritte, in forza delle procure speciali conferitele dai rispettivi clienti e già in atti, con la presente dichiarano che le Parti sono addivenute congiuntamente alla decisione di abbandonare il presente giudizio. L'avv. Bussolati, per conto della sig.ra dichiara pertanto di rinunciare agli atti del Pt_1 procedimento instaurato innanzi a Codesta Ill.ma Corte d'Appello e rubricato sub RG 1838/2024, a spese compensate. L'avv. Dellachà e l'avv. Federici, per conto del sig. sottoscrivendo la presente istanza CP_1 dichiarano di accettare la predetta rinuncia, a spese compensate.
Le predette dichiarano, inoltre, di rinunciare alla celebrazione dell'udienza già fissata, per la comparizione della Parti, per il giorno 4 giugno p.v. e chiedono che venga dichiarata l'estinzione del giudizio ...” .
Il curatore nulla oppone.
Il P.G. nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 820/2024 (R.G. 9436/2023) pubblicata in data 19.03.2024, la Suprema Corte di
Cassazione, decidendo sul ricorso presentato dal sig. , cassava il provvedimento CP_1
n.222/2023 della Corte d'Appello di Milano per essersi svolto il giudizio di impugnazione senza la nomina di un curatore speciale a tutela della minore, pur a fronte della rilevantissima conflittualità esistente tra i due genitori. Con ricorso ex artt. 392 ss. c.p.c. datato 17.06.2024, la sig.ra riassumeva il Parte_1 procedimento avanti questa Corte chiedendo, previa nomina del Curatore Speciale per
[...]
di prevedere "solo incontri protetti padre-figlia nella frequenza ritenuta più opportuna" Per_1
e di disporre "l'affido esclusivo alla madre a causa della grave patologia paterna".
Con comparsa di costituzione del 25.09.2024, il sig. chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1
l'integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 362/2022 emessa dal Tribunale di
Pavia.
Con provvedimento datato 17.10.2024, questa Corte nominava l'Avv. ED ND
Curatore Speciale della minore, assegnando termine per la costituzione entro il 27.02.2025 e fissando udienza in modalità cartolare per la trattazione e la decisione della causa per il giorno 19.03.2025.
Con comparsa di costituzione del 26.02.2025, il Curatore Speciale si costituiva in giudizio nell'interesse della minore.
Successivamente, con istanza congiunta depositata in data 29.05.2025, le parti dichiaravano di essere addivenute congiuntamente alla decisione di abbandonare il presente giudizio. Specificamente, l'Avv. Bussolati, per conto della sig.ra dichiarava di rinunciare agli atti del Pt_1 Co procedimento a spese compensate, mentre gli Avv.ti Dellachà e Federici, per conto del sig. dichiaravano di accettare la predetta rinuncia, parimenti a spese compensate.
Le parti richiedevano inoltre che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, rinunciando alla celebrazione dell'udienza già fissata per il 04.06.2025.
2 La presente controversia trova la sua definizione nell'accordo raggiunto dalle parti, che hanno concordemente manifestato la volontà di porre fine al giudizio mediante rinuncia agli atti e relativa accettazione.
I. Disciplina normativa della rinuncia agli atti
L'istituto della rinuncia agli atti del giudizio è disciplinato dall'art. 306 c.p.c., il quale stabilisce che "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni".
La norma prevede inoltre che "Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti" e che "Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo". II. Giurisprudenza consolidata
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando regolarmente formulata dalla parte appellante e accettata dalla parte appellata costituita, determina l'estinzione del processo indipendentemente dal merito della controversia e dalle questioni sostanziali oggetto del contendere. Come affermato dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sent. n. 152/2025, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti trova applicazione nel giudizio di appello quando la parte appellante dichiari espressamente di rinunciare agli atti del giudizio per essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione dello stesso e la parte appellata accetti tale rinuncia. La concorde volontà delle parti di porre fine al giudizio attraverso la rinuncia agli atti e la relativa accettazione rappresenta espressione del principio dispositivo che governa il processo civile e consente alle parti di disporre liberamente del rapporto processuale.
Analogamente, la Corte d'Appello di Genova, sent. n. 781/2025 ha precisato che "quando le parti concordemente richiedono l'estinzione del giudizio specificando espressamente che la rinuncia viene effettuata 'a spese compensate' e tale condizione viene accettata dalla controparte, si formalizza una comune richiesta di estinzione con compensazione integrale delle spese processuali tra i litiganti".
III. Applicazione al caso di specie
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che:
• La sig.ra , per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, ha Parte_1 dichiarato es inunciare agli atti del presente procedimento a spese compensate;
• Il sig. , per il tramite dei propri difensori parimenti muniti di procura speciale, ha CP_1 accettato rinuncia nelle medesime condizioni;
• Entrambe le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese processuali. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1702/2025: "La rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando dichiarata dall'appellante e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile, con conseguente cessazione definitiva del rapporto processuale senza pronuncia sul merito della controversia".
IV. Compensazione delle spese processuali
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che "Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro". Nel caso di specie, le parti hanno espressamente concordato la compensazione integrale delle spese processuali, derogando così al principio generale che porrebbe le spese a carico del rinunciante. Tale accordo trova piena legittimazione nella norma citata e nella giurisprudenza
3 consolidata.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli, sent. n. 3221/2025, "L'accordo delle parti sulla compensazione integrale delle spese processuali trova specifica tutela nell'ultimo comma del primo periodo dell'articolo 306 del codice di procedura civile, che espressamente consente alle parti di derogare al principio generale della soccombenza mediante pattuizioni specifiche sul punto".
V. Effetti dell'estinzione L'estinzione del procedimento di appello per rinuncia agli atti comporta, ai sensi dell'art. 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Nel caso in esame, pertanto, la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Pavia acquisisce definitività, fatti salvi gli eventuali effetti dei provvedimenti intervenuti nel corso del presente giudizio di appello.
VI. Considerazioni conclusive
La concorde manifestazione di volontà delle parti di porre fine al presente giudizio mediante rinuncia agli atti e relativa accettazione rappresenta espressione legittima del principio dispositivo che governa il processo civile. Il giudice, verificata la regolarità formale delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti normativi, non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del processo.
La compensazione delle spese processuali, concordemente richiesta dalle parti, trova piena giustificazione nell'accordo raggiunto e nell'estinzione del giudizio per rinuncia, circostanza che esclude la sussistenza di una parte soccombente e rende equa la ripartizione dei costi del processo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: DICHIARA ESTINTO il presente giudizio di appello R.G. n. 1838/2024 ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per rinuncia agli atti concorde;
COMPENSA integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti, in conformità al loro accordo;
COMPENSA le spese del grado di legittimità tra le parti, in conformità al loro accordo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al P.G. , al curatore speciale della minore (ammessa al pss) e ai difensori delle parti.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 04 giugno 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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