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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/07/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 73/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per 'avv. ZANELLA MARCO Parte_1
per l'avv. SICA SERGIO, CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Entrambi discutono riportandosi agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate rispettivamente in data 30.6.2025 e 27.6.2025. Dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ZANELLA MARCO, contro
(C.F. ) in persona del Direttore p.t., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4.7.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni nei confronti di : “accertarsi e dichiararsi il diritto del CP_1
ricorrente al riconoscimento da parte dell' di ulteriori 325 di giornate di Naspi, o il CP_1
numero di giorni maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannarsi l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ad erogare in favore del ricorrente la prestazione spettante ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 22/2015 nella mi-sura di legge, con riconoscimento della copertura contributiva ai sensi dell'art. 12 D Lgs. 22/2015, arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
In sintesi, ha allegato di aver effettivamente goduto della Naspi, a seguito della perdita involontaria del lavoro, in più periodi, ed in particolare:
“- una prima volta con decorrenza dal 26.6.2021, per la durata iniziale di 728 giorni, di
pagina 2 di 10 cui ne ha effettivamente utilizzati solamente 68, essendosi rioccupato a far data dal
4.9.2021 (doc. 4: prospetto Naspi n. 7100.21/06/2021.0085028); CP_1
- una seconda volta dal 8.7.2022, per la durata inziale di 632 giorni, di cui ne ha effettivamente utilizzati solamente 383 - dal 8.7.2022 al 27.11.2022 e dal 29.1.2023 al
1.10.2023, intervallati da un breve rapporto di lavoro (doc. 5: prospetto Naspi n.
7100.04/07/2022.0079094); CP_1
- una terza volta dal 2.7.2024, della durata iniziale di 109 giorni, poi aumentati a 168 in seguito al ricorso amministrativo di cui si dirà infra (doc. 6: prospetto Naspi n.
7100.25/06/2024.0093359)”. CP_1
Ritenendo illegittima la decisione dell' di neutralizzare, ai fini del calcolo dell'ultima CP_1
Naspi spettante, tutte le settimane di contribuzione precedenti l'ultima erogazione della prestazione ed utilizzate per il calcolo della prestazione massima in astratto dovuta nelle precedenti occasioni, e non solo le settimane di contribuzione proporzionali al computo della Naspi nella misura di volta in volta effettivamente goduta, ha convenuto in giudizio l' , dopo aver inutilmente proposto ricorso amministrativo in data 2.10.2024, ha CP_1 invocato una interpretazione degli artt. 3 e , soprattutto, 5 del d.lgs. 22/2015 che, in conformità alla littera dello stesso art. 5 citato, computi ai fini del calcolo della Naspi dovuta, i soli periodi contributivi “che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
All'udienza del 18.4.2025, riscontrata la mancata costituzione dell' , ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
L' si è quindi tardivamente costituito in data 30.4.2025, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso in quanto infondato.
In particolare, l' ha sostenuto di aver legittimamente considerato, ai fini della CP_2 erogazione dell'ultima Naspi richiesta con efficacia dal 2.7.2024 in relazione alla perdita del lavoro avvenuta in data 24.6.2024, le sole settimane di contribuzione maturate successivamente al 30.6.2022, data di computo della contribuzione utile alla quantificazione della “seconda” Naspi percepita dal ricorrente, e ciò in quanto (i) le settimane di contribuzione precedenti, pur maturate entro il quadriennio precedente la corresponsione della prestazione di cui trattasi, sono già state utilizzate non solo ai fini della determinazione della durata della Naspi utilizzabile, ma anche del relativo importo, pagina 3 di 10 “poiché la prestazione viene calcolata sulla media delle retribuzioni del quadriennio di riferimento”; (ii) “se nelle Naspi precedenti si fosse ritenuto di considerare utile ai fini del calcolo e della durata della prestazione la sola contribuzione effettivamente utilizzata e non anche quella teorica, occorrerebbe ricalcolare anche l'importo della prestazione con relativo consistente indebito, fortemente penalizzante per il ricorrente medesimo”
(memoria, pag. 5).
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata discussa.
***
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell' . CP_1
La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” (Naspi) trova disciplina negli artt. 1 e ss. del d.lgs. 22/2015.
In particolare, l'art. 3 dispone che “la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
La sussistenza dei requisiti di legge in capo all'odierno ricorrente non è in contestazione tra le parti.
Il successivo art. 4 dispone, per quanto qui ritenuto di interesse, che “
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la
NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la pagina 4 di 10 retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel
2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per
i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda”.
Infine, l'art. 5 stabilisce che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”, ed è proprio sull'interpretazione di tale ultima disposizione (“Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”) che si scontrano le opposte posizioni delle odierne parti in causa.
Ebbene, ritiene questo Giudice di condividere e di dover dar seguito alla interpretazione della norma già fatta propria dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 21/2022 CP_ prodotta dal ricorrente sub suo doc. 9, laddove si legge che “secondo l' […] nel momento in cui il lavoratore ottenesse la prestazione […] ma – a fronte del reperimento di nuova occupazione anche di breve durata – ne fruisse soltanto in parte, ciò nonostante
l'intera contribuzione “teorica” dovrebbe essere neutralizzata e risulterebbe inutilizzabile ai fini del calcolo per durata di eventuali richieste successive di prestazione. CP_ Interpretazione che risulta in contrasto con la circolare n. 94/15 invocata dall'appellante [e che l'odierno ricorrente ha prodotto in copia in questa sede come proprio doc. 11 allegato al ricorso] – che come è noto non ha valore normativo ma può essere utilizzata a fini interpretativi- ove sul tema della durata della naspi era indicato quanto segue: “ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito pagina 5 di 10 base di calcolo”.
Inoltre nel determinare la durata della prestazione qualora preceduta dai diversi istituti della DSP e ASPI – al punto B nella stessa circolare lo stesso istituto stabiliva che: “il numero di settimane da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe potuto avere”.
D'altra parte il legislatore nella norma citata ai fini dell'esclusione dal calcolo della durata dei periodi di contribuzione utilizzava il termine “erogazione” che ad avviso del
Collegio rafforza l'interpretazione del giudicante che aveva ritenuto di decurtare esclusivamente i periodi di contribuzione che avevano costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita dal ”. CP_3
Il ricorrente ha pertanto diritto ad ottenere dall' il riconoscimento e l'erogazione della CP_1
Naspi calcolata facendo riferimento non già alle sole settimane di contribuzione maturate successivamente all'ultima Naspi percepita, con esclusione di tutte quelle maturate precedentemente al 30.6.2022, ma anche a quelle maturate precedentemente, già considerate in astratto nella base di calcolo per la stima delle prima due Naspi riconosciutegli, ma con l'ovvia esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione effettiva della prestazione di disoccupazione.
Non osta a tale soluzione interpretativa quanto dedotto in questa sede dall' , facendo CP_1 riferimento al fatto che i periodi contributivi utili al calcolo della Naspi erogabile rileverebbero non solo ai fini della quantificazione della durata di quest'ultima, ma anche della misura della prestazione concretamente erogabile, poiché:
- l'art. 4 d.lgs. 22/2015 citato stabilisce bensì che la Naspi sia rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33: art. 4 co. 1), ma non riproduce il disposto del successivo art. 5 e dunque non contiene alcun riferimento ai “periodi contributivi che [diano] luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”; inoltre, la sua quantificazione è di fatto e comunque contenuta dal legislatore entro l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente;
pagina 6 di 10 - con riferimento al caso di specie, l' non ha precisato né l'importo concretamente CP_1
percepito dal ricorrente nei periodi di Naspi sinora goduti, né quello (diverso e ipoteticamente inferiore) cui avrebbe avuto diritto nel caso fossero state computate le sole settimane contributive che hanno dato luogo “ad erogazione della prestazione”, così svuotando di rilevanza l'eccezione formulata.
Si deve aggiungere, però, che non tutti i periodi contributivi considerati ai fini della quantificazione delle prime due Naspi ma non effettivamente “consumati” possono essere de plano nuovamente considerati, oggi, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione da ultimo riconosciuta al ricorrente a far data dal 2.7.2024, poichè la littera della legge impone pur sempre di considerare le sole “settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”, limitando quindi la rilevanza alle sole settimane contributive, che non abbiano dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione effettivamente godute (e cioè, nell'ambito e con il limite delle 39,5 settimane di contribuzione precedente residua, stimate complessivamente dall'attore – a pag. 7 del ricorso – e non specificamente contestate, come tali, dall' ), che risultino altresì ricomprese nel quadriennio CP_1 precedente il 2.7.2024.
Si è pertanto reso necessario chiarire se il numero delle settimane su cui è calcolata la prestazione richiesta dal ricorrente corrisponda a quelle comunque effettivamente maturate nel quadriennio di riferimento, con i limiti sopra indicati, escluse quelle che già hanno dato luogo ad effettiva erogazione della Naspi precedente, ed a tal fine le parti sono state invitate a dedurre con apposite note, all'udienza del 11.6.2025.
Il ricorrente ha ben chiarito, nelle note autorizzate depositate in data 30.6.2025, sul punto non contestate da , che le Naspi effettivamente godute corrispondono alle settimane CP_1 contributive ricostruibili come segue.
I) La “prima Naspi” è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal 26.6.2021 in misura CP_1 pari a 728 giorni, corrispondenti a 104 settimane e ad un periodo contributivo utile al calcolo di 208 settimane di contribuzione nel quadriennio compreso tra il 18.6.2017 ed il
18.6.2021 (considerati gli 8 giorni di carenza).
Sono stati fruiti 68 giorni dal 26.6.2021 al 3.9.2021, utilizzando così 19,5 settimane di contribuzione delle 208 a disposizione.
Sono residuate pertanto, siccome “inutilizzate”, 188,5 settimane di contribuzione (208 – pagina 7 di 10 19,5 = 188,5), pari a 660 giorni di Naspi non fruita (188,5 x 7 : 2 = 660) e corrispondenti a
94,5 settimane (188,5 : 2 = 94,25, con arrotondamento a 94,5).
Le 188,5 settimane di contribuzione corrispondono, andando a ritroso dal 18.6.2021, ai seguenti periodi lavorati nel più ampio periodo compreso tra il 1.11.2017 ed il 18.6.2021:
24 settimane tra il 1.1.2021 ed il 18.6.2021; 52 settimane tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020;
52 settimane tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019; 52 settimane tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2018;
8,5 settimane tra il 1.11.2017 ed il 31.12.2017.
II) La “seconda Naspi” è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal 8.7.2022, a fronte CP_1
della maturazione, nel periodo successivo all'erogazione della “prima Naspi”, di ulteriori
44 settimane di contribuzione (doc. 5 ricorrente).
Applicando il principio di diritto sopra esposto, deve affermarsi che il ricorrente aveva dunque a disposizione, nel quadriennio di riferimento per la seconda Naspi (30.6.2018 –
30.6.2022), 155 settimane “inutilizzate” di contribuzione relative al periodo compreso tra il
30.6.2018 (data di inizio del quadriennio di riferimento ex lege) ed il 18.6.2021 (data di conclusione dell'ultimo rapporto lavorativo che ha generato settimane contributive utili al calcolo della “prima Naspi”) e 44 settimane di contribuzione successive alla “prima
Naspi”, per un totale di 199 settimane, corrispondenti a 99,5 settimane di Naspi (199 : 2 =
99,5) ovvero a 696,5 giorni (99,5 x 7 = 696,5).
Il ricorrente ha utilizzato 383 giorni di Naspi dal 8.7.2022 al 27.11.2022 e dal 29.1.2023 al
1.10.2023, equivalenti a 110 settimane di contribuzione utilizzata ai fini del calcolo dell'erogazione (383 : 7 x 2 = 110), con un secondo residuo “inutilizzato” di 89 settimane
(199 – 110).
Tali 89 settimane corrispondono, andando a ritroso dal 30.6.2022, ai seguenti periodi lavorati: 26 settimane tra il 30.6.2022 ed il 1.1.2022; 17 settimane dal 4.9.2021 al
31.12.2021; 24 settimane tra il 1.1.2021 ed il 18.6.2021; 22 settimane tra il 31.12.2020 ed il 1.8.2020.
III) La “terza Naspi”, oggetto di causa, è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal CP_1
2.7.2024, a fronte della maturazione, nel periodo successivo all'erogazione della “seconda
Naspi”, di ulteriori 31 settimane di contribuzione (doc. 6 ricorrente).
Applicando il principio di diritto sopra esposto, deve affermarsi che il ricorrente aveva dunque a disposizione, nel quadriennio di riferimento per la “terza Naspi” (24.6.2020 - pagina 8 di 10 24.6.2024), non solo le predette 31 settimane di nuova maturazione, ma anche integralmente le 89 settimane “inutilizzate” dopo la “seconda Naspi”, perché riferite a periodi contributivi, comunque, tutti integralmente ricadenti nel quadriennio di riferimento.
A queste devono aggiungersi 8 settimane di contribuzione per il periodo di lavoro “dal
28.11.2021 al 28.1.2022” – rectius, dal 28.11.2022 al 28.1.2023, corrispondente al periodo di lavoro svolto presso l'Istituto di istruzione superiore I.S.A. di Trecenta (doc. 2 ricorrente) - e quindi attribuendogli un totale di 128 settimane di contribuzione, corrispondenti a 64 settimane di Naspi, a loro volta pari a 448 giorni, contro i 168 riconosciuti dall' convenuto, con una differenza qui rilevante pari a 280 giorni. CP_2
Non possono essere riconosciute, invece, le “6 settimane di contribuzione relative al periodo dal 24.6.2020 al 1.8.2020” (cfr. note del 30.6.2025 di parte ricorrente) poiché esse, ricadendo in entrambi i quadrienni di osservazione sia della “seconda Naspi”, sia della
“terza Naspi”, non rientrano, per stessa ammissione dell'attore, nel numero di 89 settimane residue e non godute della “seconda Naspi”, e devono pertanto, a contrario, ritenersi aver costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita con l'erogazione della
“seconda Naspi”, il che le esclude dal computo di quelle utili per la terza prestazione, anche in base alla interpretazione qui condivisa.
Per tali ragioni, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere dall' il riconoscimento e l'erogazione della Naspi calcolata facendo CP_1 riferimento a tutte le settimane di contribuzione maturate nel quadriennio di riferimento, con la sola esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all'effettiva erogazione della prestazione di disoccupazione, secondo quanto chiarito sopra, e dunque al riconoscimento da parte dell' di ulteriori 280 giornate di Naspi, con la condanna CP_1 dell' ad erogare in favore del ricorrente la prestazione spettantegli. CP_1
Le spese si liquidano applicando il DM 55/2014, cause di previdenza, scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000, valori medi, con compensazione di 1/5 per la parziale soccombenza reciproca.
p.q.m.
il Giudice, non definitivamente decidendo:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell' ; CP_1
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento Parte_1 pagina 9 di 10 da parte dell' di ulteriori 280 giornate di Naspi;
CP_1
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare in CP_1
favore del ricorrente la prestazione spettantegli ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.
N. 22/2015 nella misura dovuta in base a quanto accertato al capo che precede, unitamente al riconoscimento della copertura contributiva ai sensi dell'art. 12 D Lgs.
22/2015, degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. liquida le spese di lite nella misura di € 43,00 per anticipazioni e di € 5.391,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' a rifondere le spese al ricorrente nella misura di 4/5 dell'importo CP_1 sopra liquidato per l'intero, e dichiara tra le parti compensate le spese nella residua misura di 1/5.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 73/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per 'avv. ZANELLA MARCO Parte_1
per l'avv. SICA SERGIO, CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Entrambi discutono riportandosi agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate rispettivamente in data 30.6.2025 e 27.6.2025. Dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ZANELLA MARCO, contro
(C.F. ) in persona del Direttore p.t., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4.7.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni nei confronti di : “accertarsi e dichiararsi il diritto del CP_1
ricorrente al riconoscimento da parte dell' di ulteriori 325 di giornate di Naspi, o il CP_1
numero di giorni maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannarsi l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ad erogare in favore del ricorrente la prestazione spettante ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 22/2015 nella mi-sura di legge, con riconoscimento della copertura contributiva ai sensi dell'art. 12 D Lgs. 22/2015, arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
In sintesi, ha allegato di aver effettivamente goduto della Naspi, a seguito della perdita involontaria del lavoro, in più periodi, ed in particolare:
“- una prima volta con decorrenza dal 26.6.2021, per la durata iniziale di 728 giorni, di
pagina 2 di 10 cui ne ha effettivamente utilizzati solamente 68, essendosi rioccupato a far data dal
4.9.2021 (doc. 4: prospetto Naspi n. 7100.21/06/2021.0085028); CP_1
- una seconda volta dal 8.7.2022, per la durata inziale di 632 giorni, di cui ne ha effettivamente utilizzati solamente 383 - dal 8.7.2022 al 27.11.2022 e dal 29.1.2023 al
1.10.2023, intervallati da un breve rapporto di lavoro (doc. 5: prospetto Naspi n.
7100.04/07/2022.0079094); CP_1
- una terza volta dal 2.7.2024, della durata iniziale di 109 giorni, poi aumentati a 168 in seguito al ricorso amministrativo di cui si dirà infra (doc. 6: prospetto Naspi n.
7100.25/06/2024.0093359)”. CP_1
Ritenendo illegittima la decisione dell' di neutralizzare, ai fini del calcolo dell'ultima CP_1
Naspi spettante, tutte le settimane di contribuzione precedenti l'ultima erogazione della prestazione ed utilizzate per il calcolo della prestazione massima in astratto dovuta nelle precedenti occasioni, e non solo le settimane di contribuzione proporzionali al computo della Naspi nella misura di volta in volta effettivamente goduta, ha convenuto in giudizio l' , dopo aver inutilmente proposto ricorso amministrativo in data 2.10.2024, ha CP_1 invocato una interpretazione degli artt. 3 e , soprattutto, 5 del d.lgs. 22/2015 che, in conformità alla littera dello stesso art. 5 citato, computi ai fini del calcolo della Naspi dovuta, i soli periodi contributivi “che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
All'udienza del 18.4.2025, riscontrata la mancata costituzione dell' , ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
L' si è quindi tardivamente costituito in data 30.4.2025, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso in quanto infondato.
In particolare, l' ha sostenuto di aver legittimamente considerato, ai fini della CP_2 erogazione dell'ultima Naspi richiesta con efficacia dal 2.7.2024 in relazione alla perdita del lavoro avvenuta in data 24.6.2024, le sole settimane di contribuzione maturate successivamente al 30.6.2022, data di computo della contribuzione utile alla quantificazione della “seconda” Naspi percepita dal ricorrente, e ciò in quanto (i) le settimane di contribuzione precedenti, pur maturate entro il quadriennio precedente la corresponsione della prestazione di cui trattasi, sono già state utilizzate non solo ai fini della determinazione della durata della Naspi utilizzabile, ma anche del relativo importo, pagina 3 di 10 “poiché la prestazione viene calcolata sulla media delle retribuzioni del quadriennio di riferimento”; (ii) “se nelle Naspi precedenti si fosse ritenuto di considerare utile ai fini del calcolo e della durata della prestazione la sola contribuzione effettivamente utilizzata e non anche quella teorica, occorrerebbe ricalcolare anche l'importo della prestazione con relativo consistente indebito, fortemente penalizzante per il ricorrente medesimo”
(memoria, pag. 5).
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata discussa.
***
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell' . CP_1
La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” (Naspi) trova disciplina negli artt. 1 e ss. del d.lgs. 22/2015.
In particolare, l'art. 3 dispone che “la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
La sussistenza dei requisiti di legge in capo all'odierno ricorrente non è in contestazione tra le parti.
Il successivo art. 4 dispone, per quanto qui ritenuto di interesse, che “
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la
NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la pagina 4 di 10 retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel
2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per
i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda”.
Infine, l'art. 5 stabilisce che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”, ed è proprio sull'interpretazione di tale ultima disposizione (“Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”) che si scontrano le opposte posizioni delle odierne parti in causa.
Ebbene, ritiene questo Giudice di condividere e di dover dar seguito alla interpretazione della norma già fatta propria dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 21/2022 CP_ prodotta dal ricorrente sub suo doc. 9, laddove si legge che “secondo l' […] nel momento in cui il lavoratore ottenesse la prestazione […] ma – a fronte del reperimento di nuova occupazione anche di breve durata – ne fruisse soltanto in parte, ciò nonostante
l'intera contribuzione “teorica” dovrebbe essere neutralizzata e risulterebbe inutilizzabile ai fini del calcolo per durata di eventuali richieste successive di prestazione. CP_ Interpretazione che risulta in contrasto con la circolare n. 94/15 invocata dall'appellante [e che l'odierno ricorrente ha prodotto in copia in questa sede come proprio doc. 11 allegato al ricorso] – che come è noto non ha valore normativo ma può essere utilizzata a fini interpretativi- ove sul tema della durata della naspi era indicato quanto segue: “ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito pagina 5 di 10 base di calcolo”.
Inoltre nel determinare la durata della prestazione qualora preceduta dai diversi istituti della DSP e ASPI – al punto B nella stessa circolare lo stesso istituto stabiliva che: “il numero di settimane da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe potuto avere”.
D'altra parte il legislatore nella norma citata ai fini dell'esclusione dal calcolo della durata dei periodi di contribuzione utilizzava il termine “erogazione” che ad avviso del
Collegio rafforza l'interpretazione del giudicante che aveva ritenuto di decurtare esclusivamente i periodi di contribuzione che avevano costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita dal ”. CP_3
Il ricorrente ha pertanto diritto ad ottenere dall' il riconoscimento e l'erogazione della CP_1
Naspi calcolata facendo riferimento non già alle sole settimane di contribuzione maturate successivamente all'ultima Naspi percepita, con esclusione di tutte quelle maturate precedentemente al 30.6.2022, ma anche a quelle maturate precedentemente, già considerate in astratto nella base di calcolo per la stima delle prima due Naspi riconosciutegli, ma con l'ovvia esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione effettiva della prestazione di disoccupazione.
Non osta a tale soluzione interpretativa quanto dedotto in questa sede dall' , facendo CP_1 riferimento al fatto che i periodi contributivi utili al calcolo della Naspi erogabile rileverebbero non solo ai fini della quantificazione della durata di quest'ultima, ma anche della misura della prestazione concretamente erogabile, poiché:
- l'art. 4 d.lgs. 22/2015 citato stabilisce bensì che la Naspi sia rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33: art. 4 co. 1), ma non riproduce il disposto del successivo art. 5 e dunque non contiene alcun riferimento ai “periodi contributivi che [diano] luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”; inoltre, la sua quantificazione è di fatto e comunque contenuta dal legislatore entro l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente;
pagina 6 di 10 - con riferimento al caso di specie, l' non ha precisato né l'importo concretamente CP_1
percepito dal ricorrente nei periodi di Naspi sinora goduti, né quello (diverso e ipoteticamente inferiore) cui avrebbe avuto diritto nel caso fossero state computate le sole settimane contributive che hanno dato luogo “ad erogazione della prestazione”, così svuotando di rilevanza l'eccezione formulata.
Si deve aggiungere, però, che non tutti i periodi contributivi considerati ai fini della quantificazione delle prime due Naspi ma non effettivamente “consumati” possono essere de plano nuovamente considerati, oggi, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione da ultimo riconosciuta al ricorrente a far data dal 2.7.2024, poichè la littera della legge impone pur sempre di considerare le sole “settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”, limitando quindi la rilevanza alle sole settimane contributive, che non abbiano dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione effettivamente godute (e cioè, nell'ambito e con il limite delle 39,5 settimane di contribuzione precedente residua, stimate complessivamente dall'attore – a pag. 7 del ricorso – e non specificamente contestate, come tali, dall' ), che risultino altresì ricomprese nel quadriennio CP_1 precedente il 2.7.2024.
Si è pertanto reso necessario chiarire se il numero delle settimane su cui è calcolata la prestazione richiesta dal ricorrente corrisponda a quelle comunque effettivamente maturate nel quadriennio di riferimento, con i limiti sopra indicati, escluse quelle che già hanno dato luogo ad effettiva erogazione della Naspi precedente, ed a tal fine le parti sono state invitate a dedurre con apposite note, all'udienza del 11.6.2025.
Il ricorrente ha ben chiarito, nelle note autorizzate depositate in data 30.6.2025, sul punto non contestate da , che le Naspi effettivamente godute corrispondono alle settimane CP_1 contributive ricostruibili come segue.
I) La “prima Naspi” è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal 26.6.2021 in misura CP_1 pari a 728 giorni, corrispondenti a 104 settimane e ad un periodo contributivo utile al calcolo di 208 settimane di contribuzione nel quadriennio compreso tra il 18.6.2017 ed il
18.6.2021 (considerati gli 8 giorni di carenza).
Sono stati fruiti 68 giorni dal 26.6.2021 al 3.9.2021, utilizzando così 19,5 settimane di contribuzione delle 208 a disposizione.
Sono residuate pertanto, siccome “inutilizzate”, 188,5 settimane di contribuzione (208 – pagina 7 di 10 19,5 = 188,5), pari a 660 giorni di Naspi non fruita (188,5 x 7 : 2 = 660) e corrispondenti a
94,5 settimane (188,5 : 2 = 94,25, con arrotondamento a 94,5).
Le 188,5 settimane di contribuzione corrispondono, andando a ritroso dal 18.6.2021, ai seguenti periodi lavorati nel più ampio periodo compreso tra il 1.11.2017 ed il 18.6.2021:
24 settimane tra il 1.1.2021 ed il 18.6.2021; 52 settimane tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020;
52 settimane tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019; 52 settimane tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2018;
8,5 settimane tra il 1.11.2017 ed il 31.12.2017.
II) La “seconda Naspi” è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal 8.7.2022, a fronte CP_1
della maturazione, nel periodo successivo all'erogazione della “prima Naspi”, di ulteriori
44 settimane di contribuzione (doc. 5 ricorrente).
Applicando il principio di diritto sopra esposto, deve affermarsi che il ricorrente aveva dunque a disposizione, nel quadriennio di riferimento per la seconda Naspi (30.6.2018 –
30.6.2022), 155 settimane “inutilizzate” di contribuzione relative al periodo compreso tra il
30.6.2018 (data di inizio del quadriennio di riferimento ex lege) ed il 18.6.2021 (data di conclusione dell'ultimo rapporto lavorativo che ha generato settimane contributive utili al calcolo della “prima Naspi”) e 44 settimane di contribuzione successive alla “prima
Naspi”, per un totale di 199 settimane, corrispondenti a 99,5 settimane di Naspi (199 : 2 =
99,5) ovvero a 696,5 giorni (99,5 x 7 = 696,5).
Il ricorrente ha utilizzato 383 giorni di Naspi dal 8.7.2022 al 27.11.2022 e dal 29.1.2023 al
1.10.2023, equivalenti a 110 settimane di contribuzione utilizzata ai fini del calcolo dell'erogazione (383 : 7 x 2 = 110), con un secondo residuo “inutilizzato” di 89 settimane
(199 – 110).
Tali 89 settimane corrispondono, andando a ritroso dal 30.6.2022, ai seguenti periodi lavorati: 26 settimane tra il 30.6.2022 ed il 1.1.2022; 17 settimane dal 4.9.2021 al
31.12.2021; 24 settimane tra il 1.1.2021 ed il 18.6.2021; 22 settimane tra il 31.12.2020 ed il 1.8.2020.
III) La “terza Naspi”, oggetto di causa, è stata riconosciuta dall' con decorrenza dal CP_1
2.7.2024, a fronte della maturazione, nel periodo successivo all'erogazione della “seconda
Naspi”, di ulteriori 31 settimane di contribuzione (doc. 6 ricorrente).
Applicando il principio di diritto sopra esposto, deve affermarsi che il ricorrente aveva dunque a disposizione, nel quadriennio di riferimento per la “terza Naspi” (24.6.2020 - pagina 8 di 10 24.6.2024), non solo le predette 31 settimane di nuova maturazione, ma anche integralmente le 89 settimane “inutilizzate” dopo la “seconda Naspi”, perché riferite a periodi contributivi, comunque, tutti integralmente ricadenti nel quadriennio di riferimento.
A queste devono aggiungersi 8 settimane di contribuzione per il periodo di lavoro “dal
28.11.2021 al 28.1.2022” – rectius, dal 28.11.2022 al 28.1.2023, corrispondente al periodo di lavoro svolto presso l'Istituto di istruzione superiore I.S.A. di Trecenta (doc. 2 ricorrente) - e quindi attribuendogli un totale di 128 settimane di contribuzione, corrispondenti a 64 settimane di Naspi, a loro volta pari a 448 giorni, contro i 168 riconosciuti dall' convenuto, con una differenza qui rilevante pari a 280 giorni. CP_2
Non possono essere riconosciute, invece, le “6 settimane di contribuzione relative al periodo dal 24.6.2020 al 1.8.2020” (cfr. note del 30.6.2025 di parte ricorrente) poiché esse, ricadendo in entrambi i quadrienni di osservazione sia della “seconda Naspi”, sia della
“terza Naspi”, non rientrano, per stessa ammissione dell'attore, nel numero di 89 settimane residue e non godute della “seconda Naspi”, e devono pertanto, a contrario, ritenersi aver costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita con l'erogazione della
“seconda Naspi”, il che le esclude dal computo di quelle utili per la terza prestazione, anche in base alla interpretazione qui condivisa.
Per tali ragioni, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere dall' il riconoscimento e l'erogazione della Naspi calcolata facendo CP_1 riferimento a tutte le settimane di contribuzione maturate nel quadriennio di riferimento, con la sola esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all'effettiva erogazione della prestazione di disoccupazione, secondo quanto chiarito sopra, e dunque al riconoscimento da parte dell' di ulteriori 280 giornate di Naspi, con la condanna CP_1 dell' ad erogare in favore del ricorrente la prestazione spettantegli. CP_1
Le spese si liquidano applicando il DM 55/2014, cause di previdenza, scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000, valori medi, con compensazione di 1/5 per la parziale soccombenza reciproca.
p.q.m.
il Giudice, non definitivamente decidendo:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell' ; CP_1
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento Parte_1 pagina 9 di 10 da parte dell' di ulteriori 280 giornate di Naspi;
CP_1
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare in CP_1
favore del ricorrente la prestazione spettantegli ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.
N. 22/2015 nella misura dovuta in base a quanto accertato al capo che precede, unitamente al riconoscimento della copertura contributiva ai sensi dell'art. 12 D Lgs.
22/2015, degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. liquida le spese di lite nella misura di € 43,00 per anticipazioni e di € 5.391,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' a rifondere le spese al ricorrente nella misura di 4/5 dell'importo CP_1 sopra liquidato per l'intero, e dichiara tra le parti compensate le spese nella residua misura di 1/5.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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