Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 761/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 16 aprile 2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SCARPELLI FRANCO ed il dott. NAVA personalmente;
per la parte resistente l' Avv. GALLO GIUSEPPE.
È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. SCARPELLI conclude come da ricorso, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda;
rileva che il caso in esame è diverso da quelli decisi dalla giurisprudenza ex adverso richiamata, perché qui si discute della validità del recesso quando la prova era già scaduta e si contesta la validità della proroga, oltre al vizio procedurale, con rilevanza sostanziale, dell'erronea valutazione del dott.
NAVA in assenza del suo contraddittorio. Rileva che sono contestati anche i fatti che hanno indotto la valutazione negativa dell , che peraltro avrebbero avuto Pt_1
necessità di essere istruiti. Osserva che, essendo scaduto il periodo di prova, l Pt_1
non poteva recedere per mancato superamento della prova.
Osserva che, se l'atto è illegittimo, per il principio iura novit curia il giudice applica le conseguenze di legge, quindi anche un regime diverso da quello invocato;
in ogni caso rileva che la domanda contiene anche una richiesta risarcitoria. Quanto all'aliunde perceptum, rileva che era onere del ricorrente eccepirlo e provarlo (ma sul punto vi sarebbe solo una deduzione critica di controparte). In ogni caso, ove il
Giudice lo ritenesse necessario, il ricorrente si dichiara disponibile a produrre i cedolini delle retribuzioni percepite
solo se fosse disciplinata in giorni, il criterio adottato da controparte sarebbe corretto, ma è computata in un periodo di sei mesi, sicchè anche il prolungamento deve essere computato come periodo inclusivo di sabati e domeniche. Inoltre evidenzia che il prolungamento non poteva essere disposto per le ferie, perché l'art. 12 CCNL esclude che la prova sia sospesa per ferie, richiamando, quali motivi di sospensione solo quelli previsti dalla legge e dal CCNL (nessuna disposizione escludendo dal computo i giorni di ferie, di aggiornamento facoltativo e di partecipazione a concorsi;
essendo esclusi dalla prova solo gli eventi straordinari). Sulle ferie chiede di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che fa riferimento a tutti casi di periodi di prova di durata limitata nel massimo a sei mesi e, del resto, il godimento delle ferie
è un evento obbligatorio, perciò non può essere considerato un evento straordinario.
Quanto alla formazione, richiama l'art. 50 CCNL e l'art. 24, comma 4, CCNL, da cui si evince che si tratta di eventi normalmente retribuiti e fatti comprendere nell'orario di lavoro, quindi anche questi non sono eventi straordinari;
inoltre nessuna norma dispone che la formazione obbligatoria sia esclusa dal computo della prova. Quanto alla tempestività della proroga, ribadisce che essa, pur essendo atto di gestione del rapporto di lavoro unilaterale recettizio, non è stata comunicata tempestivamente, perchè la mail prodotta dalla controparte non è stata ricevuta dal ricorrente, al quale invece il recesso è stato comunicato via pec. Ribadisce che la proroga non è stata decisa dal collegio e che non vi era necessità di impugnarla.
Quanto all'eccepito difetto di contraddittorio all'atto della valutazione della prova, osserva che il ragionamento di controparte non può essere condiviso, perché la contrattazione collettiva avrebbe detto esplicitamente che la procedura era diversa
2 per la fase di valutazione. Infine precisa che nell'interpretazione dei criteri di superamento della prova si deve tenere conto del fatto che si tratta di candidato che ha superato una selezione.
L'Avv. GALLO rileva che, ai fini della decisione sul merito della valutazione di mancato superamento della prova, è dirimente la mancata proposizione della domanda di ripetizione della prova.
Sull'aliunde perceptum osserva che la resistente ha formulato il capitolo di prova n.
39; del resto, rispetto alla domanda di risarcimento del danno, va valutato necessariamente solo il danno effettivo.
Quanto al conteggio del periodo di prova, richiama il disposto dell'art. 12 CCNL, il cui comma 2 deve leggersi congiuntamente al comma 8, dalle norme evincendosi che la prova deve essere rapportata ai giorni di servizio “effettivamente prestato”. È una norma speciale che riguarda la sanità pubblica. Ogni giorno in meno di servizio vale pertanto un giorno in più. Secondo il calcolo del servizio effettivamente prestato, se le ferie sono fatte in periodo di prova vanno recuperate e nel computo del prolungamento non si possono comprendere i sabati e le domeniche perché non sono di servizio effettivo. Assume che dall'art 36 comma 4 CCNL si desume che i giorni di partecipazione a concorsi ed esami, i giorni di lutto, di assenza per matrimonio, non sono giorni di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso le ferie non devono essere consumate nell'anno, potrebbero essere fruite entro aprile o in via eccezionale a giugno dell'anno dopo;
quindi non necessariamente sono un evento normale nel periodo di prova;
così come la formazione è facoltativa, e quindi non necessariamente evento prevedibile.
Sulla tempestività della proroga si riporta alla memoria difensiva, ribadendo che se la proroga fosse intervenuta tardivamente, tale motivo doveva essere fatto valere con tempestiva impugnazione e che solo che il recesso deve essere motivato. Quanto al contraddittorio asseritamente violato, osserva che nella fase di valutazione non può esservi coinvolgimento del dirigente, che altrimenti verrebbe orientato nell'attività sottoposta a valutazione. Conclude come da memoria difensiva.
3 I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, in cui fissa il termine per il deposito della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 761/2024, avente per oggetto “incarico di direttore di unità operativa complessa – impugnazione del recesso per mancato superamento della prova”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. FRANCO Parte_2 C.F._1
SCARPELLI e dell'Avv. SILVIA BALESTRO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE GALLO, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Pt_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta le domande del ricorrente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
5 Lecco, 16 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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