Trib. Lecco, sentenza 16/04/2025, n. 104
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco, dalla dott.ssa Federica Trovò, riguarda l'impugnazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova da parte di un dipendente. La parte ricorrente ha contestato la validità del recesso, sostenendo che l'ASST non potesse recedere poiché il periodo di prova era scaduto e che vi fossero vizi procedurali, tra cui la mancanza di contraddittorio nella valutazione. Ha inoltre richiesto un risarcimento per danni. La parte resistente ha replicato sostenendo che la domanda di ripetizione della prova non fosse stata proposta e che il calcolo del periodo di prova dovesse considerare solo i giorni di servizio effettivo, escludendo le ferie e i giorni non lavorativi.

Il Giudice ha rigettato le domande del ricorrente, ritenendo che il recesso fosse legittimo e che le contestazioni sollevate non avessero fondamento giuridico. Ha argomentato che il periodo di prova fosse stato correttamente calcolato secondo le disposizioni contrattuali e che la proroga fosse stata tempestiva. Inoltre, ha evidenziato che la mancanza di contraddittorio non avesse inciso sulla validità della valutazione, in quanto le procedure di valutazione erano state rispettate. La decisione ha comportato la compensazione delle spese legali tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecco, sentenza 16/04/2025, n. 104
    Giurisdizione : Trib. Lecco
    Numero : 104
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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