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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Italia Arcuri Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_1
Filice, Marcello Carnovale e Caterina Battaglia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.1.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione n. 10056531 Cat. VO CP_1 con decorrenza 21.12.2016, esponeva di aver presentato all' in data CP_1
31.5.2022 domanda di ricostituzione pensione per contributi pregressi con richiesta di riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli
) per il periodo dal 2009 al 2016 e che la stessa era stata respinta sul Org_1 presupposto dell'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Deduceva che analoga sorte aveva avuto il successivo ricorso in sede amministrativa e, dopo aver contestato l'eccepita decadenza, assumeva il diritto all'accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di trattamento di integrazione salariale e concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare
e Dichiarare il diritto del ricorrente, previo accredito dei contributi figurativi, alla ricostituzione della pensione di vecchiaia sulla base della contribuzione
1 maturata per i periodi in cui lo stesso ha usufruito del trattamento di disoccupazione (dal 2009 al 2016); 2) Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità categoria VO n.10056531 e, per
l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente le differenze tra gli CP_1 importi spettanti e quelli percepiti, nei limiti della decadenza mobile, o triennale, oltre accessori per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'improponibilità CP_1 della domanda per omessa presentazione dei rimedi precontenziosi nonché inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto e per intervenuta prescrizione del diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi CP_2 essendovi in atti prova del ricorso presentato all' il 5.7.2022 (cfr. all. fasc. CP_1 ricorrente).
Nel merito, premesso che il periodo di trattamento di integrazione salariale (dal
2009 al 2016) in relazione al quale è stata presentata domanda di ricostituzione della pensione in godimento con accredito della relativa contribuzione figurativa è documentalmente provato (cfr. buste paga in fasc. ricorrente) e non è oggetto di contestazione, si osserva, in punto di diritto, che l'art. 27 della legge 457/1972 dispone “I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.”
Tanto premesso, l'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_2
Come correttamente rileva parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
2 riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. Cass. Sez.
L. n. 17430 del 17.6.2021).
Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato “[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123;
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2022, n. 4858; Cassazione civile, sez. lav.,
14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, la decadenza investe i ratei maturati antecedentemente il 30.1.2020 (ossia quelli maturati nel triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 30.1.2023) e quindi, nella specie, tutti quelli per i quali è stato richiesto l'accredito dei contributi figurativi essendo questi relativi al periodo dal 2009 al 2016.
In ogni caso l' ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_2 all'accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995 nonché del diritto ai ratei arretrati ai sensi dell'art. dell'art. 47 bis D.P.R.
639/70.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata. CP_1
Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno dall' ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata CP_2 tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già
3 dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio
2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi
(obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017,
n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali
(per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del
2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]”
(cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
L'art. 47 bis D.P.R. 639/70 – introdotto dall'art. 38, comma 1) lett. d) n. 2,
D.L. 98/11 conv. in L. 111/11 dispone, poi, che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati e della disposizione normativa ora indicata, deve affermarsi, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. 335/1995 anche alla contribuzione figurativa e, dall'altro, l'operatività di detto termine non solo ai ratei liquidati e non riscossi ma anche ai ratei non liquidati.
Conseguentemente, nella specie, avuto riguardo alla domanda amministrativa presentata da parte ricorrente il 31.5.2022, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto all'accredito della contribuzione figurativa
(che è relativa al periodo dal 2009 al 2016) nonché quello al pagamento dei ratei arretrati.
4 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Italia Arcuri Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_1
Filice, Marcello Carnovale e Caterina Battaglia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.1.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione n. 10056531 Cat. VO CP_1 con decorrenza 21.12.2016, esponeva di aver presentato all' in data CP_1
31.5.2022 domanda di ricostituzione pensione per contributi pregressi con richiesta di riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli
) per il periodo dal 2009 al 2016 e che la stessa era stata respinta sul Org_1 presupposto dell'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Deduceva che analoga sorte aveva avuto il successivo ricorso in sede amministrativa e, dopo aver contestato l'eccepita decadenza, assumeva il diritto all'accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di trattamento di integrazione salariale e concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare
e Dichiarare il diritto del ricorrente, previo accredito dei contributi figurativi, alla ricostituzione della pensione di vecchiaia sulla base della contribuzione
1 maturata per i periodi in cui lo stesso ha usufruito del trattamento di disoccupazione (dal 2009 al 2016); 2) Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità categoria VO n.10056531 e, per
l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente le differenze tra gli CP_1 importi spettanti e quelli percepiti, nei limiti della decadenza mobile, o triennale, oltre accessori per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'improponibilità CP_1 della domanda per omessa presentazione dei rimedi precontenziosi nonché inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto e per intervenuta prescrizione del diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi CP_2 essendovi in atti prova del ricorso presentato all' il 5.7.2022 (cfr. all. fasc. CP_1 ricorrente).
Nel merito, premesso che il periodo di trattamento di integrazione salariale (dal
2009 al 2016) in relazione al quale è stata presentata domanda di ricostituzione della pensione in godimento con accredito della relativa contribuzione figurativa è documentalmente provato (cfr. buste paga in fasc. ricorrente) e non è oggetto di contestazione, si osserva, in punto di diritto, che l'art. 27 della legge 457/1972 dispone “I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.”
Tanto premesso, l'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_2
Come correttamente rileva parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
2 riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. Cass. Sez.
L. n. 17430 del 17.6.2021).
Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato “[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123;
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2022, n. 4858; Cassazione civile, sez. lav.,
14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, la decadenza investe i ratei maturati antecedentemente il 30.1.2020 (ossia quelli maturati nel triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 30.1.2023) e quindi, nella specie, tutti quelli per i quali è stato richiesto l'accredito dei contributi figurativi essendo questi relativi al periodo dal 2009 al 2016.
In ogni caso l' ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_2 all'accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995 nonché del diritto ai ratei arretrati ai sensi dell'art. dell'art. 47 bis D.P.R.
639/70.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata. CP_1
Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno dall' ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata CP_2 tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già
3 dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio
2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi
(obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017,
n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali
(per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del
2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]”
(cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
L'art. 47 bis D.P.R. 639/70 – introdotto dall'art. 38, comma 1) lett. d) n. 2,
D.L. 98/11 conv. in L. 111/11 dispone, poi, che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati e della disposizione normativa ora indicata, deve affermarsi, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. 335/1995 anche alla contribuzione figurativa e, dall'altro, l'operatività di detto termine non solo ai ratei liquidati e non riscossi ma anche ai ratei non liquidati.
Conseguentemente, nella specie, avuto riguardo alla domanda amministrativa presentata da parte ricorrente il 31.5.2022, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto all'accredito della contribuzione figurativa
(che è relativa al periodo dal 2009 al 2016) nonché quello al pagamento dei ratei arretrati.
4 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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