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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7721 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 12479/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 14/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. IS AR, che si riporta Parte_1 al ricorso.
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IS AR, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DAVERIO 6 20122 MILANO, presso il difensore avv. IS AR
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da avverso in Parte_2 Controparte_1
proprio e quale titolare della cessata omonima impresa individuale Controparte_1
deve essere accolta.
2 La parte ricorrente, che ha modificato la propria denominazione sociale da Euroconsult
Rental Division S.p.A. in (di seguito per brevità indicata Parte_2
anche solo come ) ha provato, sulla base della documentazione prodotta agli atti di CP_2 causa: che in data 21 febbraio 2020 sottoscriveva con il conduttore in CP_2 Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale il contratto di Controparte_1
locazione operativa n° 20200207002 avente ad oggetto n. 1 attrezzatura per ristorazione centro assistenza tecnica (doc. 3); che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali CP_2
beni presso Centro assistenza tecnica di campus (di seguito anche solo il Parte_3
“Fornitore”), corrispondendo l'importo complessivo di € 42.702,42, IVA compresa, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 4);
che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 21 febbraio 2020, come emerge dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna, in calce al contratto, entrambi debitamente sottoscritti (docc. 3- 4);
che il contratto prevedeva una durata di 48 mesi, con un maxi-canone iniziale di € 3.500,00 e successivi canoni pari ad € 872,95;
che obbligato in solido con l'impresa individuale NI IE UI al pagamento delle somme dovute risultava essere lo stesso il quale assumeva un obbligo di Controparte_1 garanzia nell'adempimento del debito da parte dell'odierna conduttrice stipulando in data 21 aprile 2020 apposita fideiussione per un importo massimo di € 44.528,65 oltre IVA (doc. 5);
che a causa del mancato pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione relativi al contratto, la locatrice con pec del 20 gennaio 2023, in forza di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 delle condizioni generali del Contratto e dell'art. 1456 c.c., invocava la risoluzione di diritto del contratto sopra menzionato, con effetto immediato e, più precisamente, chiedeva:
- la condanna di alla restituzione di tutti i beni dati in locazione, in Controparte_1
esecuzione del contratto, in forza degli artt. 10 e 13 dello stesso (doc. 6);
- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 20.378,79 a titolo di canoni di locazione insoluti, spese di gestione degli insoluti ai sensi dell'art. 14 del contratto e a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
3 Il Tribunale ritiene che con la comunicazione del 20 Parte_2
gennaio 2023 si sia legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa n. 9 contenuta nel contratto stipulato con in proprio e quale titolare della cessata Controparte_1 omonima impresa individuale Controparte_1
Ed infatti, le parti con tale clausola hanno attribuito all'odierna ricorrente la facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, nell'ipotesi di “inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici e/o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto, alle scadenze ivi previste, ovvero inadempimento ad una qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente contratto o dalla legge applicabile” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà perché il conduttore non ha ottemperato al pagamento delle fatture emesse in relazione al contratto (docc. 7-13).
In forza degli artt. 9 e 10 delle condizioni generali del contratto di locazione, in caso di risoluzione dell'accordo, la conduttrice è tenuta sia al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, sia alle spese o oneri sostenuti dalla locatrice in ragione della cessazione degli effetti del contatto sia al pagamento di una penale sia, infine, alla restituzione dei beni, dati originariamente in locazione, entro il termine di cinque giorni dalla risoluzione del contratto.
La parte locatrice, sulla quale incombeva l'onere, ha dato prova di avere adempiuto all'obbligo contrattuale di consegnare i beni oggetto del contratto di locazione (docc. 3-4), mentre il conduttore, rimasto contumace, non ha dato prova di avere proceduto alla restituzione del bene conseguente alla risoluzione del contratto, né ha dato prova dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente.
Pertanto, nella sua qualità di titolare della cessata omonima impresa Controparte_1
individuale NI IE UI, deve essere condannato alla restituzione beni mobili dati in locazione, avendo il medesimo violato quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del contratto.
L'importo di € 20.378, 79 di cui risulta essere creditrice nei Parte_2
confronti del resistente è stato correttamente determinato dalla ricorrente, mediante prove scritte e documentalmente prodotte, ovvero:
€ 6.857,54 per le n. 7 fatture insolute prodotte in giudizio (docc 7-13);
4 € 427,00 a titolo di spese di gestione insoluti ex art. 14 del contratto (€ 50 per ogni insoluto +
IVA);
€ 13.094,25, a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 10 del contratto che attribuisce alla locatrice il diritto di richiedere al Conduttore” a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”.
Segue la condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1 impresa individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
dell'importo complessivo di € 20.378,79.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto n° 20200207002, per inadempimento del conduttore in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale Controparte_1
2. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale alla restituzione di n. 1 attrezzatura per Controparte_1
ristorazione centro assistenza tecnica, come meglio descritto ed indicato nel menzionato contratto di locazione e nel relativo D.D.T. prodotto oltre che nella fattura di acquisto prodotta;
3. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 20.378,79; Parte_2
4. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale alla refusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di liquidate in € 454,00 per spese ed € Parte_2
3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.A.
5 Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6
VERBALE DELLA CAUSA N. 12479/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 14/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. IS AR, che si riporta Parte_1 al ricorso.
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IS AR, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DAVERIO 6 20122 MILANO, presso il difensore avv. IS AR
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da avverso in Parte_2 Controparte_1
proprio e quale titolare della cessata omonima impresa individuale Controparte_1
deve essere accolta.
2 La parte ricorrente, che ha modificato la propria denominazione sociale da Euroconsult
Rental Division S.p.A. in (di seguito per brevità indicata Parte_2
anche solo come ) ha provato, sulla base della documentazione prodotta agli atti di CP_2 causa: che in data 21 febbraio 2020 sottoscriveva con il conduttore in CP_2 Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale il contratto di Controparte_1
locazione operativa n° 20200207002 avente ad oggetto n. 1 attrezzatura per ristorazione centro assistenza tecnica (doc. 3); che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali CP_2
beni presso Centro assistenza tecnica di campus (di seguito anche solo il Parte_3
“Fornitore”), corrispondendo l'importo complessivo di € 42.702,42, IVA compresa, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 4);
che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 21 febbraio 2020, come emerge dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna, in calce al contratto, entrambi debitamente sottoscritti (docc. 3- 4);
che il contratto prevedeva una durata di 48 mesi, con un maxi-canone iniziale di € 3.500,00 e successivi canoni pari ad € 872,95;
che obbligato in solido con l'impresa individuale NI IE UI al pagamento delle somme dovute risultava essere lo stesso il quale assumeva un obbligo di Controparte_1 garanzia nell'adempimento del debito da parte dell'odierna conduttrice stipulando in data 21 aprile 2020 apposita fideiussione per un importo massimo di € 44.528,65 oltre IVA (doc. 5);
che a causa del mancato pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione relativi al contratto, la locatrice con pec del 20 gennaio 2023, in forza di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 delle condizioni generali del Contratto e dell'art. 1456 c.c., invocava la risoluzione di diritto del contratto sopra menzionato, con effetto immediato e, più precisamente, chiedeva:
- la condanna di alla restituzione di tutti i beni dati in locazione, in Controparte_1
esecuzione del contratto, in forza degli artt. 10 e 13 dello stesso (doc. 6);
- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 20.378,79 a titolo di canoni di locazione insoluti, spese di gestione degli insoluti ai sensi dell'art. 14 del contratto e a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
3 Il Tribunale ritiene che con la comunicazione del 20 Parte_2
gennaio 2023 si sia legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa n. 9 contenuta nel contratto stipulato con in proprio e quale titolare della cessata Controparte_1 omonima impresa individuale Controparte_1
Ed infatti, le parti con tale clausola hanno attribuito all'odierna ricorrente la facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, nell'ipotesi di “inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici e/o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto, alle scadenze ivi previste, ovvero inadempimento ad una qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente contratto o dalla legge applicabile” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà perché il conduttore non ha ottemperato al pagamento delle fatture emesse in relazione al contratto (docc. 7-13).
In forza degli artt. 9 e 10 delle condizioni generali del contratto di locazione, in caso di risoluzione dell'accordo, la conduttrice è tenuta sia al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, sia alle spese o oneri sostenuti dalla locatrice in ragione della cessazione degli effetti del contatto sia al pagamento di una penale sia, infine, alla restituzione dei beni, dati originariamente in locazione, entro il termine di cinque giorni dalla risoluzione del contratto.
La parte locatrice, sulla quale incombeva l'onere, ha dato prova di avere adempiuto all'obbligo contrattuale di consegnare i beni oggetto del contratto di locazione (docc. 3-4), mentre il conduttore, rimasto contumace, non ha dato prova di avere proceduto alla restituzione del bene conseguente alla risoluzione del contratto, né ha dato prova dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente.
Pertanto, nella sua qualità di titolare della cessata omonima impresa Controparte_1
individuale NI IE UI, deve essere condannato alla restituzione beni mobili dati in locazione, avendo il medesimo violato quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del contratto.
L'importo di € 20.378, 79 di cui risulta essere creditrice nei Parte_2
confronti del resistente è stato correttamente determinato dalla ricorrente, mediante prove scritte e documentalmente prodotte, ovvero:
€ 6.857,54 per le n. 7 fatture insolute prodotte in giudizio (docc 7-13);
4 € 427,00 a titolo di spese di gestione insoluti ex art. 14 del contratto (€ 50 per ogni insoluto +
IVA);
€ 13.094,25, a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 10 del contratto che attribuisce alla locatrice il diritto di richiedere al Conduttore” a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”.
Segue la condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1 impresa individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
dell'importo complessivo di € 20.378,79.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto n° 20200207002, per inadempimento del conduttore in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale Controparte_1
2. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale alla restituzione di n. 1 attrezzatura per Controparte_1
ristorazione centro assistenza tecnica, come meglio descritto ed indicato nel menzionato contratto di locazione e nel relativo D.D.T. prodotto oltre che nella fattura di acquisto prodotta;
3. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 20.378,79; Parte_2
4. condanna in proprio e quale titolare della cessata omonima Controparte_1
impresa individuale alla refusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di liquidate in € 454,00 per spese ed € Parte_2
3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.A.
5 Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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