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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta art 127ter c.p.c sostitutiva della udienza del 6.2.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5356/2019 R.G
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gennaro Castiglione e domiciliato come in atti
Ricorrente E
in persona della legale rappresentante pt, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mario Barone, e domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
1 Con ricorso depositato in data 31.7.2019 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di essere stato dipendente della società resistente dal 27/11/2018, giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 1 del CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio, con mansioni
“tagliatore di valigeria ed affini”;
- che in data 31 gennaio 2019, mentre era intento nelle proprie mansioni, veniva allontanato dal posto di lavoro, segnatamente veniva licenziato oralmente dal responsabile- capo reparto presente in azienda, tale sig. Persona_1
- di avere chiesto, nell'immediatezza, spiegazioni senza ricevere riscontro, e che, nonostante avesse contatto più volte i responsabili aziendali, gli veniva impedito di riprendere le normali attività;
- che in data 08/2/2019, recatosi in azienda, ancora una volta veniva allontanato dal posto di lavoro dal sig. ; Controparte_2
- che con nota pec del 22/2/2019 impugnava il licenziamento orale intimatogli, chiedendo la revoca dello stesso ed offrendo le proprie prestazioni;
- che il licenziamento intimatogli è nullo e, pertanto, oltre alla reintegra nel posto di lavoro, egli ha maturato il diritto a percepire le retribuzioni maturate nelle more e non corrisposte;
- che, non avendo mai ricevuto alcuna busta paga, la retribuzione base da prendere in considerazione è pari ad € 1.233,22, come da CCNL. Tanto premesso in punto di fatto, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 31 gennaio 2019, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno determinato anche ai sensi dell'art. 1223 c.c. e, comunque, commisurato a tutte le retribuzioni maturate dal ricorrente successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo, fino alla data dell'effettiva riammissione in servizio, tenendosi conto di una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.233,22, con il minimo di cinque mensilità; II. ordinare alla controparte di procedere alla reintegra del sig. nel posto precedentemente occupato e con le mansioni Parte_1 precedentemente espletate. III. condannare la controparte al versamento dei contributi previdenziali maturati nel corso del rapporto lavorativo”. Il tutto con vittoria delle le spese di lite. Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta, chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso poiché infondato. In particolare evidenziava:
-che il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato da soggetti che non sono, in realtà, il suo datore di lavoro, posto che sia il sig. che il sig Persona_1
, sono estranei alla compagine societaria della resistente, e Controparte_2 dunque privi del potere di risolvere il rapporto di lavoro con il ricorrente;
2 -che, in realtà, il licenziamento del ricorrente è avvenuto in forma scritta a fronte della prolungata assenza ingiustificata, ed a seguito di contestazione disciplinare;
- che, in particolare, a far data dal 10 marzo 2019, il lavoratore si assentava ingiustificatamente dal luogo di lavoro;
- che, pertanto, veniva inviata una prima lettera di contestazione dell'assenza ingiustificata, tuttavia restituita al mittente per irreperibilità del destinatario;
- che, a seguito di accertamenti anagrafici, veniva inviata nuovamente lettera di contestazione presso il luogo di residenza, che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che a tanto seguiva la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa con la quale il datore di lavoro comunicava quanto segue: “la scrivente è giunta alla determinazione di risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa e per il seguente motivo: assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 10 marzo 2019 alla odierna data. Ciò anche in virtù dell'art. 77 del CCNL di categoria, il quale contempla come sanzione per il comportamento contestato il licenziamento”;
- che anche tale missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iter del licenziamento si concludeva con la comunicazione obbligatoria
“UniLav”. Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso, nonché per la dichiarazione di legittimità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, in ogni caso, con vittoria di spese. Svolto il libero interrogatorio del ricorrete, ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione. Disposta la trattazione scritta ex art. ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine, appare necessario definire il petitum del giudizio. La domanda formulata da parte ricorrente si incentra sulla impugnativa del licenziamento asseritamente intimatogli oralmente in data 31.1.2019, mentre alcuna domanda ha formulato il ricorrente in relazione al successivo licenziamento disciplinare dedotto dalla resistente, e dunque alcuna pronunzia va resa riguardo al suddetto licenziamento. Invero, la società deduce- e sul punto non vi è specifica contestazione- che in data 19.3.2019 veniva avviato un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata,
3 che si concludeva con il licenziamento del ricorrente, comunicato con lettera di risoluzione notificata al per compiuta giacenza. Pt_1
Agli atti parte resistente ha versato, oltre alle lettere di contestazione, sia la comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r di licenziamento per giusta causa, con la quale comunicava la volontà di risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dal 24.5.2019 (v. lettera di licenziamento e relativo avviso di compiuta giacenza, sub. nn.11 e 12 prod. rest.), sia la comunicazione Unilav in cui risulta indicata la cessazione del rapporto di lavoro in data 24.5.2019.(v.si sub.n.13). Sul punto non vi alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente. Ad ogni buon conto, per completezza argomentativa, si rileva che ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23589). Ebbene, il licenziamento disciplinare in parola non è stato impugnato dal ricorrente. Ne discende che esula dall'oggetto del presente giudizio, dunque sia dal thema decidedum che, conseguentemente, dal thema probandum, l'accertamento della legittimità di tale licenziamento, pure richiesta da parte resistente che, tuttavia non ha formulato a tal fine apposita domanda riconvenzionale(v.si memoria di costituzione). Da tutto quanto sopra evidenziato discende che anche laddove il licenziamento oggetto dell'odierno giudizio dovesse in ipotesi risultare illegittimo, al ricorrente residuerebbe unicamente la tutela risarcitoria limitata al periodo ricompreso tra il 31.1.2019 ed il 24.5.2019. Ed invero alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione “Il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi motivi del precedente. Ne consegue che, nel caso in cui, dopo un primo licenziamento, ne sia intervenuto un altro non tempestivamente impugnato, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo licenziamento e non può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definitivamente estinto, per effetto della mancata
4 impugnativa del secondo provvedimento di recesso” (cfr. Cass., sez. lav., 06/03/2008, n. 6055; Cass. 04.11.2000 n. 14426).
Così individuato l'oggetto di indagine, è ora possibile passare al vaglio del merito. Si osserva anzitutto che è pacifica, ed in ogni caso documentata(v.si contratto di lavoro e comunicazioni Unilav in atti) la circostanza della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a decorrere dal 27.11.2018, con l'inquadramento e le mansioni dedotte in ricorso. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato licenziato oralmente in data 31.1.2019 da aggiungendo che, successivamente, in data 8.2.2019, recatosi in Persona_1 azienda, veniva nuovamente allontanato da tale ), mentre la Controparte_2 parte resistente, non contestando in punto di fatto tali accadimenti, ha tuttavia evidenziato l'estraneità dei predetti soggetti al rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente insussistenza in capo agli stessi del potere di licenziare il ricorrente, e l'esistenza di un successivo licenziamento scritto, a seguito di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Ciò posto, l'impugnativa del licenziamento appare infondata e va pertanto disattesa, non essendo stata dimostrata, ma invero, ancor più a monte, non essendo stata allegata in giudizio, l' estromissione del ricorrente dal lavoro da parte della società resistente datrice di lavoro Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c..” (cfr. C. Cass. 3822/2019; C. Cass. 13195/2019; C. Cass. 18402/2019; C. Cass. 31501/2018).
In tema di licenziamento orale, pertanto, grava sul lavoratore l'onere di provare - oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - la “estromissione” dal rapporto che, invero, “non coincide tout court con il fatto della “cessazione” del rapporto di lavoro, ma con “un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo” (cfr. C. Cass. n. 3822/2019, cit.).
5 Come condivisibilmente evidenziato dalla Suprema Corte, non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento (Cass. Civ. sez. Lavoro n. 3822/2019 cit.). Tale inversione dell'onere probatorio, invero, non è prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale, e non è neppure desumibile in via sistematica. Stante quanto sopra, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento orale i fatti costituitivi della domanda sono l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'estromissione dal rapporto intesa quale atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo, non essendo la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di essere sato licenziato oralmente in data 31.1.2019 da tale “responsabile /capo reparto presente in azienda” Persona_1
e, ancora, che in data 8.2.2019, presentatosi in azienda, veniva nuovamente
“allontanato dal sig. . Controparte_2
Dunque, posto che nel caso di specie parte datoriale è una persona giuridica, emerge una carenza assertiva del ricorso, non avendo l'istante, a ben vedere, dedotto di essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro, o comunque, da un soggetto abilitato alla sua rappresentanza. In altre parole parte istante non ha dedotto (prima ancora che provato) che il soggetto a cui è stato imputato l'asserito licenziamento orale avesse il potere di adottare l'atto, non avendo allegato se si trattasse del legale rappresentante della convenuta o comunque di un soggetto titolare di deleghe in tal senso. Ed invero, quanto alla deduzione di essere stato licenziato verbalmente da
[...]
“responsabile -capo reparto”, pur avendo indicato, sebbene Pt_1 genericamente, il ruolo rivestito da quest'ultimo all'interno dell'organigramma societario, nulla ha dedotto in ordine al criterio di imputazione organica della volontà negoziale espressa da tale soggetto alla persona giuridica datrice di lavoro. Medesima carenza e genericità assertiva si rinviene in relazione alla deduzione di essere stato allontanato nuovamente, in data 8.2.2019, da tale , Controparte_2 senza alcuna ulteriore precisazione in ordine all'identità di tale soggetto, al ruolo rivestito da quest'ultimo all'interno dell'organigramma societario e, quindi,
6 all'eventuale criterio di imputazione organica della volontà negoziale espressa alla persona giuridica, datrice di lavoro. Tali carenze assertive hanno conseguentemente reso del tutto superflua la prova articolata sul punto. Ferme ed assorbenti le suddette considerazioni, ad ogni buon conto deve rilevarsi che la convenuta ha recisamente contestato che i soggetti indicati da parte ricorrente siano dotati di potere di rappresentanza della società, all'uopo allegando e documentando l'estraneità degli stessi alla propria compagine societaria. La resistente ha infatti dedotto che è dipendente, e che lo era Persona_1 anche all'epoca dei fatti, di altra società, segnatamente della FOX PELLETTERIE s.r.l., all'uopo depositando estratto contributivo, da cui emerge tale circostanza(v.si doc.in atti), ed ha altresì dedotto e documentato che è il legale Controparte_2 rappresentante della suddetta società (v.si visura CCIAA, prod. resistente). Dunque, posto che non è stato dedotto (né conseguentemente provato) che i soggetti che hanno allontanato verbalmente il ricorrente dal luogo di lavoro sono dotati di potere di rappresentanza della società datrice di lavoro, tale
“licenziamento” deve ritenersi tamquam non esset. In tema giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione n. 2272/ 2013
“... Infondati sono poi il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, relativi alla ritenuta inidoneità del licenziamento orale a risolvere il rapporto, motivi che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi e che sono logicamente da esaminare prima degli altri motivi. Correttamente la corte d'appello ha ritenuto tamquam non esset l'asserito licenziamento orale in quanto intimato da soggetto che non poteva impegnare la società. Infatti, qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio). deve essere manifestata dalla persona o dall'organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell'ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente e privo di effetti per la società datrice di lavoro, salvo che quest'ultima non lo ratifichi a norma dell'art. 1399 cod. civ..” Né è emersa una eventuale ratifica da parte del datore di lavoro delle dichiarazioni attribuite ai soggetti indicati dal ricorrente, posto che: in epoca di poco successiva all'impugnazione stragiudiziale del dedotto licenziamento orale (v.si stampa della ricevuta di avvenuta consegna del 22.2.2019 della pec di impugnativa , sub. prod riocrrente) - la società resistente contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata dal lavoro, chiedendo spiegazioni al lavoratore circa l'assenza dal lavoro ed esortandolo ad evitare ulteriori assenze ingiustificate (v. si lettere di contestazione disciplinare del 19.3.2019 e del 1.4.2019 e relativi AR, prod.resist.); la circostanza che al
7 ricorrente nelle immediatezze dell'asserito licenziamento “nonostante avesse contatto più volte i responsabili aziendali veniva impedito di riprendere le normali attività” risulta formulata in maniera assolutamente generica e, pertanto, non suscettiva di prova. In definitiva, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, in difetto di prova dell'estromissione da parte del datore dal luogo di lavoro, il ricorso va rigettato. Le spese di lite, stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame, vanno compensate in ragione della metà e, nella restante parte, seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, tento conto dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite in ragione della metà, e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi euro 1700, 00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. si comunichi. Nola, 26.05.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Filomena Naldi
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