Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5287/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5287/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. IANNONE
MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
PIAZZA CASALBORE, 25 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO
REMIGIO (c.f.: ) e dell'Avv. FIORILLO VINCENZO C.F._5
( ) PIAZZA CASALBORE, 25 84124 SALERNO, dal quale è C.F._6
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno citato in giudizio i convenuti al fine di accertare la natura comune della corte identificata con la part.lla 358 sita in Costa di Mercato San Severino via Corte Pergamo n. 3.
Parte convenuta ha eccepito di essere proprietaria esclusiva della suddetta area.
Ciò premesso, la domanda attorea di accertamento della natura comune dello spazio in oggetto e di ripristino dello status quo ante, sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
Invero, è stata espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti e rilievi effettuati, la quale ha verificato che la particella n. 358 è, per le sue caratteristiche dimensionali e topologiche, un vialetto di passaggio sulla cui consistenza prospettano i vani di accesso alla proprietà della sig.ra (cfr. codici grafici “a” e “b” – elaborato CP_1
n. 4 della ctu), il vano di accesso alla proprietà dei coniugi – cfr. codice Pt_1 Pt_2 grafico “c” – elaborato n. 4), la scala che conduce al primo piano ove insistono altre unità immobiliari delle parti in causa e confina ad est con le particelle n.ri 298 e 302 (di proprietà di terzi).
Pertanto, ritenuto che l'area in questione è prospiciente le unità immobiliari di proprietà delle parti e dei terzi, è destinata al transito delle persone e che dall'esame dei titoli di provenienza delle proprietà delle parti non si evince la titolarità esclusiva del vialetto in capo alla parte convenuta, deve ritenersi presuntivamente che la part.lla 358 sia comune alle parti in causa ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare il principio secondo cui il criterio attributivo della proprietà comune previsto dall'art. 1117 c.c. può essere superato soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all'insorgenza del , ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione. Al Parte_3
riguardo, si deve considerare infatti che i rapporti tra proprietà individuale e proprietà condominiale sono regolati dal principio secondo cui "In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che
Pagina 2 di 5 esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del
07/05/2010, Rv. 613094).
La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto.
Secondo quanto già reiteratamente statuito dalla S.C., per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari
(cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n.
24189), e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità.
L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez.
2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass.,
Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143).
Nel caso di specie, il ctu ha accertato che la part.lla 358 per le sue caratteristiche strutturali è un vialetto di passaggio sul quale accedono le proprietà di entrambe le parti del giudizio e anche quelle di terzi.
Pertanto, in presenza di tale presunzione legale e della mancanza di prove in ordine alla titolarità esclusiva dell'area in questione in capo alla parte convenuta, va accolta la domanda attorea e per l'effetto parte convenuta va condannata a rimuovere il cancello in ferro apposto sulla part.lla 358, in quanto impedisce agli attori il diritto di fare pari uso dello spazio comune in questione.
La giurisprudenza della S.C. in base alla quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. ha due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere
Pagina 3 di 5 illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. n. 7752/1995, Cass. n. 3640/2004 e Cass. n. 7618/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la condotta della convenuta, consistente nella chiusura dello spazio comune stabile o, comunque nella continua, occupazione del cortile comune (o per l'ampiezza totale o quasi totale di esso), configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'area comune.
Invero, il danno per il proprietario (o comproprietario), secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr. Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, gli attori, nell'atto introduttivo, non hanno dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene comune da parte della convenuta.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza della convenuta, e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta la natura di bene comune appartenente, ad entrambe le parti del giudizio, dell'area identificata al catasto con la part.lla 358 foglio 10 del Comune di Mercato
Pagina 4 di 5 San Severino e per l'effetto condanna a rimuovere il cancello in ferro CP_1
apposto su detta area;
2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Mauro CP_1
Iannone, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 229,13 per spese vive ed euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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