Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 377
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Fondatezza della richiesta di ottemperanza

    La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di ottemperanza, basandosi sull'art. 68 co. 2 D. Lgs. 546/92, che prevede il rimborso d'ufficio entro novanta giorni dalla notifica della sentenza in caso di accoglimento del ricorso. Ha constatato che, nonostante il decorso dei termini e le diffide, né il Comune né il concessionario hanno provveduto al rimborso. Ha altresì statuito che solo il Comune impositore è tenuto al rimborso, essendo venuto meno il rapporto di concessione con la società concessionaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 377
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 377
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo