CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 224/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (in Persona Del Leg. Rappr. Rappresentante_1) - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ruvo Di Puglia
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - P_IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Relativo a:
- sentenza n. 616/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.1.2024, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedeva l'ottemperanza della sentenza della CGT di primo grado di Bari, appellata innanzi a questa Corte, che aveva annullato l'accertamento per imposta comunale pubblicità (ICP) emesso da AC s.p.a. quale concessionario per l'accertamento e la riscossione del Comune di Ruvo. La ricorrente chiedeva che, in ottemperanza della sentenza, fosse rimborsata l'imposta pagata nelle more del giudizio di primo grado. Difatti, dopo la sentenza, AC aveva pagato alla ricorrente vittoriosa solo le spese legali, ma si era rifiutata di versare le imposte pagate nelle more del giudizio di primo grado perché incassate direttamente dal Comune di Ruvo, unico soggetto legittimato, a suo dire, a ripeterle. Peraltro, il rapporto di concessione tra AC e Comune di Ruvo era cessato avendo detto Comune disposto la concessione in favore di altro soggetto. Ricorrente_1Con due atti del 30.7.2024 e del 16.10.2024 la diffidava la AC e il Comune a rimborsare le imposte pagato ma senza esito. Si costituiva l'11.2.2025 AC eccependo l'inammissibilità dell'ottemperanza e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva essendo unico legittimato il Comune impositore. All' udienza del 25.6.2025 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e la ricorrente ottemperava con atto notificato il 17.7.2025. Si costituiva il Comune di Ruvo eccependo l'inammissibilità della domanda di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di ottemperanza della sentenza di primo grado avverso cui pende appello innanzi a questa Corte è fondata e va accolta. Prescrive l'art. 68 co. 2 D. Lgs. 546/92 che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado”. Nel caso di specie, con la sentenza di primo grado per la quale pende appello innanzi a questa Corte è stato annullato l'accertamento della ICP sicchè l'imposta pagata nelle more del giudizio deve ritenersi indebita sulla base della predetta sentenza immediatamente esecutiva. Nonostante il decorso di più di novanta giorni dalla proposizione dell'appello, che equivale a notifica della sentenza appellata, e nonostante le numerose diffide da parte di Ricorrente_1, né il Comune impositore, né la concessionaria di detto Comune hanno rimborsato l'imposta pagata. Al rimborso deve essere condannato unicamente il Comune impositore essendo venuto meno il rapporto di concessione con la società AC s.p.a., pure evocata in giudizio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina al Comune di Ruvo di restituire le somme incassate sulla base dell'accertamento annullato;
compensa le spese tra le parti. Bari, 22 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 224/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (in Persona Del Leg. Rappr. Rappresentante_1) - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ruvo Di Puglia
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - P_IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Relativo a:
- sentenza n. 616/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.1.2024, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedeva l'ottemperanza della sentenza della CGT di primo grado di Bari, appellata innanzi a questa Corte, che aveva annullato l'accertamento per imposta comunale pubblicità (ICP) emesso da AC s.p.a. quale concessionario per l'accertamento e la riscossione del Comune di Ruvo. La ricorrente chiedeva che, in ottemperanza della sentenza, fosse rimborsata l'imposta pagata nelle more del giudizio di primo grado. Difatti, dopo la sentenza, AC aveva pagato alla ricorrente vittoriosa solo le spese legali, ma si era rifiutata di versare le imposte pagate nelle more del giudizio di primo grado perché incassate direttamente dal Comune di Ruvo, unico soggetto legittimato, a suo dire, a ripeterle. Peraltro, il rapporto di concessione tra AC e Comune di Ruvo era cessato avendo detto Comune disposto la concessione in favore di altro soggetto. Ricorrente_1Con due atti del 30.7.2024 e del 16.10.2024 la diffidava la AC e il Comune a rimborsare le imposte pagato ma senza esito. Si costituiva l'11.2.2025 AC eccependo l'inammissibilità dell'ottemperanza e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva essendo unico legittimato il Comune impositore. All' udienza del 25.6.2025 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e la ricorrente ottemperava con atto notificato il 17.7.2025. Si costituiva il Comune di Ruvo eccependo l'inammissibilità della domanda di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di ottemperanza della sentenza di primo grado avverso cui pende appello innanzi a questa Corte è fondata e va accolta. Prescrive l'art. 68 co. 2 D. Lgs. 546/92 che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado”. Nel caso di specie, con la sentenza di primo grado per la quale pende appello innanzi a questa Corte è stato annullato l'accertamento della ICP sicchè l'imposta pagata nelle more del giudizio deve ritenersi indebita sulla base della predetta sentenza immediatamente esecutiva. Nonostante il decorso di più di novanta giorni dalla proposizione dell'appello, che equivale a notifica della sentenza appellata, e nonostante le numerose diffide da parte di Ricorrente_1, né il Comune impositore, né la concessionaria di detto Comune hanno rimborsato l'imposta pagata. Al rimborso deve essere condannato unicamente il Comune impositore essendo venuto meno il rapporto di concessione con la società AC s.p.a., pure evocata in giudizio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina al Comune di Ruvo di restituire le somme incassate sulla base dell'accertamento annullato;
compensa le spese tra le parti. Bari, 22 ottobre 2025 Il Giudice monocratico