CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90/23 r.g.
TRA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Parte_1
Chiummariello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Annunziata CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte l'11.1.23 la parte appellante di cui in epigrafe, contumace nel grado, impugnava la sentenza n. 5375/22 del 27.10.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il ricorso dell'odierno appellato coinvolto in una procedura di appalto -quale responsabile unico del procedimento e direttore della esecuzione sino alla consegna dei cantieri- per la condanna al pagamento del “compenso incentivante” ex dl.vo 50/16 che l'ente procrastinava ritardando la procedura di legge propedeutica alla sua determinazione ed erogazione;
il ricorrente uantificava la percentuale a lui spettante, della somma accantonata CP_1 dall'ente ma poi non liquidata e ripartita e chiedeva, anche, il risarcimento del danno da ritardata disponibilità delle somme a lui dovute, danno derivante dal ritardo nella adozione del previsto regolamento per la determinazione degli incentivi;
adozione avvenuta nel 2020 a due anni dalla aggiudicazione definitiva dell'appalto e con giustificazione addotta negli atti dall'ente in base alla necessità appunto di dotarsi di regolamento per disciplinare la ripartizione del compenso a seguito dell'impegno di spesa per l'accantonamento del relativo fondo da cui attingere il compenso incentivante.
Il Tribunale richiamata la giurisprudenza (Cass. 1022/20) circa la necessità della adozione del regolamento per la insorgenza del diritto all'incentivo, mancata adozione che però determina responsabilità risarcitoria;
rilevato il riscontro documentale dell'espletamento di tutte le attività connesse al ruolo allegato dal ricorrente, accoglieva la domanda di pagamento dell'incentivo nel quantum richiesto, euro 12145,00, con interessi e rivalutazione dall'1.8.18 quale epoca di cessazione dall'incarico; rigettava la domanda risarcitoria da ritardata disponibilità delle somme per difetto di allegazione di un danno ulteriore a quello da ritardo considerato in ambito codicistico.
Il Comune appellante lamenta un errore nella pronuncia di condanna di pagamento che teneva conto anche della rivalutazione monetaria e non solo degli interessi, ciò in mancanza di prova del maggior danno ex comma 2 dell'art. 1224 cod. civ..
Lamenta poi che il ricorrente indicava la decorrenza “alla data di cessazione del rapporto” ovvero a gennaio 2019, mentre il Tribunale ne indicava la decorrenza dal agosto 2018 che corrispondeva invece all'epoca di cessazione dall'incarico di rup, ed anche che il primo Giudice non avesse considerato, per la decorrenza degli accessori, l'epoca della prima messa in mora documentata, risultante dagli atti al 24.9.19.
Parte appellata si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto il gravame chiedendone il rigetto.
All'esito della camera di consiglio dell'1.4.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei limiti di cui di seguito, conseguendone la parziale riforma della sentenza impugnata;
sentenza che non risulta gravata, peraltro, come emerge dal riassunto di cui in parte narrativa, nei suoi aspetti di “merito” della pretesa dell'odierno appellato.
Quanto alla censura sull'avvenuto cumulo di accessori la stessa risulta fondata, trattandosi di pretesa retributiva azionata nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego.
Ciò in base alla pronuncia di cui a Corte Costituzionale 459/00 che ha sì dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 legge 724/94 ma limitatamente ai rapporti di lavoro privati (art. 22 che recita: “L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.”); articolo 22 che richiama, appunto, il citato art. 16 il quale a sua volta al comma 6 dispone - in relazione alle prestazioni dovute dagli enti di gestione della previdenza obbligatoria-che “L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. Perciò, in riforma sul punto della sentenza impugnata il nella persona del Sindaco p.t. va condannato al pagamento dei soli interessi Parte_1 legali sulla somma capitale già liquidata in euro 12145,00 sino all'effettivo soddisfo.
Le restanti doglianze sono da rigettare, potendosi confermare per il resto la statuizione del primo
Giudice in ordine alla decorrenza degli accessori. Ed infatti può attribuirsi rilevanza a quanto richiesto in corpo di ricorso di primo grado, quindi dando prevalenza alla circostanza indicata in sede di argomentazioni difensive e quindi a che il vi faceva riferimento all'epoca di cessazione dall' CP_1
“incarico”, corrispondente all'epoca, agosto 2018, individuata dal primo Giudice. Analogamente, emerge in atti una messa in mora del 30.7.18, risalente rispetto a quella del 24.9.19 indicata nell'atto di gravame.
Le spese del presente grado vengono definitivamente liquidate secondo soccombenza con la liquidazione di cui a dispositivo, previa compensazione per la metà tra le parti in ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello, e determinate sulla base del primo “scaglione” di valore previsto per le controversie in appello in ragione, da un canto della doverosa limitazione del valore al quantum ancora in contesa (Cass. 35195/22 :”… L'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione.….”), d'altro canto in base al notorio andamento dei tassi di interesse del periodo, nella più che verosimile incidenza sul quantum per sorte capitale liquidato dal primo Giudice su cui, come già rilevato, non vi è stata impugnazione.
PQM
La Corte così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, quindi in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il nella persona del Sindaco p.t. al pagamento dei soli interessi Parte_1
legali sulla somma capitale già liquidata in euro 12145,00 nella sentenza impugnata sino all'effettivo soddisfo;
rigetta per il resto.
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 1.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90/23 r.g.
TRA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Parte_1
Chiummariello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Annunziata CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte l'11.1.23 la parte appellante di cui in epigrafe, contumace nel grado, impugnava la sentenza n. 5375/22 del 27.10.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il ricorso dell'odierno appellato coinvolto in una procedura di appalto -quale responsabile unico del procedimento e direttore della esecuzione sino alla consegna dei cantieri- per la condanna al pagamento del “compenso incentivante” ex dl.vo 50/16 che l'ente procrastinava ritardando la procedura di legge propedeutica alla sua determinazione ed erogazione;
il ricorrente uantificava la percentuale a lui spettante, della somma accantonata CP_1 dall'ente ma poi non liquidata e ripartita e chiedeva, anche, il risarcimento del danno da ritardata disponibilità delle somme a lui dovute, danno derivante dal ritardo nella adozione del previsto regolamento per la determinazione degli incentivi;
adozione avvenuta nel 2020 a due anni dalla aggiudicazione definitiva dell'appalto e con giustificazione addotta negli atti dall'ente in base alla necessità appunto di dotarsi di regolamento per disciplinare la ripartizione del compenso a seguito dell'impegno di spesa per l'accantonamento del relativo fondo da cui attingere il compenso incentivante.
Il Tribunale richiamata la giurisprudenza (Cass. 1022/20) circa la necessità della adozione del regolamento per la insorgenza del diritto all'incentivo, mancata adozione che però determina responsabilità risarcitoria;
rilevato il riscontro documentale dell'espletamento di tutte le attività connesse al ruolo allegato dal ricorrente, accoglieva la domanda di pagamento dell'incentivo nel quantum richiesto, euro 12145,00, con interessi e rivalutazione dall'1.8.18 quale epoca di cessazione dall'incarico; rigettava la domanda risarcitoria da ritardata disponibilità delle somme per difetto di allegazione di un danno ulteriore a quello da ritardo considerato in ambito codicistico.
Il Comune appellante lamenta un errore nella pronuncia di condanna di pagamento che teneva conto anche della rivalutazione monetaria e non solo degli interessi, ciò in mancanza di prova del maggior danno ex comma 2 dell'art. 1224 cod. civ..
Lamenta poi che il ricorrente indicava la decorrenza “alla data di cessazione del rapporto” ovvero a gennaio 2019, mentre il Tribunale ne indicava la decorrenza dal agosto 2018 che corrispondeva invece all'epoca di cessazione dall'incarico di rup, ed anche che il primo Giudice non avesse considerato, per la decorrenza degli accessori, l'epoca della prima messa in mora documentata, risultante dagli atti al 24.9.19.
Parte appellata si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto il gravame chiedendone il rigetto.
All'esito della camera di consiglio dell'1.4.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei limiti di cui di seguito, conseguendone la parziale riforma della sentenza impugnata;
sentenza che non risulta gravata, peraltro, come emerge dal riassunto di cui in parte narrativa, nei suoi aspetti di “merito” della pretesa dell'odierno appellato.
Quanto alla censura sull'avvenuto cumulo di accessori la stessa risulta fondata, trattandosi di pretesa retributiva azionata nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego.
Ciò in base alla pronuncia di cui a Corte Costituzionale 459/00 che ha sì dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 legge 724/94 ma limitatamente ai rapporti di lavoro privati (art. 22 che recita: “L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.”); articolo 22 che richiama, appunto, il citato art. 16 il quale a sua volta al comma 6 dispone - in relazione alle prestazioni dovute dagli enti di gestione della previdenza obbligatoria-che “L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. Perciò, in riforma sul punto della sentenza impugnata il nella persona del Sindaco p.t. va condannato al pagamento dei soli interessi Parte_1 legali sulla somma capitale già liquidata in euro 12145,00 sino all'effettivo soddisfo.
Le restanti doglianze sono da rigettare, potendosi confermare per il resto la statuizione del primo
Giudice in ordine alla decorrenza degli accessori. Ed infatti può attribuirsi rilevanza a quanto richiesto in corpo di ricorso di primo grado, quindi dando prevalenza alla circostanza indicata in sede di argomentazioni difensive e quindi a che il vi faceva riferimento all'epoca di cessazione dall' CP_1
“incarico”, corrispondente all'epoca, agosto 2018, individuata dal primo Giudice. Analogamente, emerge in atti una messa in mora del 30.7.18, risalente rispetto a quella del 24.9.19 indicata nell'atto di gravame.
Le spese del presente grado vengono definitivamente liquidate secondo soccombenza con la liquidazione di cui a dispositivo, previa compensazione per la metà tra le parti in ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello, e determinate sulla base del primo “scaglione” di valore previsto per le controversie in appello in ragione, da un canto della doverosa limitazione del valore al quantum ancora in contesa (Cass. 35195/22 :”… L'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione.….”), d'altro canto in base al notorio andamento dei tassi di interesse del periodo, nella più che verosimile incidenza sul quantum per sorte capitale liquidato dal primo Giudice su cui, come già rilevato, non vi è stata impugnazione.
PQM
La Corte così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, quindi in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il nella persona del Sindaco p.t. al pagamento dei soli interessi Parte_1
legali sulla somma capitale già liquidata in euro 12145,00 nella sentenza impugnata sino all'effettivo soddisfo;
rigetta per il resto.
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 1.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone