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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3395 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente, in via Nuova Panoramica dello Stretto C.F._1
1020, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille, is. 101, n° 243, presso lo studio dell'avv. DALMAZIO ANTONINO (C.F.:
), pec: mail: C.F._2 Email_1
tel./fax: 090.2982335, che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], 98121 C.F._3
Messina, C.F: , elettivamente domiciliato in Messina, C.F._3
alla via Ghibellina n° 48, presso lo studio dell'avv. FAVAZZO KETTY (C.F.:
), pec: mail: C.F._4 Email_3
1 , fax: 0906412636, che lo rappresenta e difende per Email_4
procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 15/10/2024, i coniugi nata a [...] Parte_1
il 28/12/1973 e , nato a [...] il [...], Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il
05/01/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte
1, anno 2007; che dall'unione era nato un figlio di nome , in data Per_1
25.07.2010; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6482/2017 del 27.03.2017; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “A) Ritenere venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, per l'effetto, ricorrendo ogni altro presupposto di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.01.2007, secondo il rito civile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina, anno
2007, atto n. 3, parte I. B) Confermare l'affidamento condiviso del figlio
(nato a [...] il [...]), con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre, con le modalità già indicate nel decreto di omologazione della separazione;
C) Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore
2 del figlio minore, concordata in euro 400,00, a carico del padre, disponendo altresì che tutte le spese straordinarie e scolastiche (per la cui specificazione si fa riferimento alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense, nel
2017) relative al figlio sono a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% per ciascuno. D) Disporre che la casa coniugale resti assegnata, nella sua interezza, come è attualmente, alla sig.ra stante la domiciliazione CP_1
prevalente del minore presso di lei;
E) Disporre che la spesa relativa al mutuo pari ad € 600,00 (seicento/00 mensili), ancora gravante sull'immobile, già casa coniugale, verrà sostenuta al 50% ciascuno dai sigg.ri e F) Parte_2 CP_1
Confermare, nel resto, ogni altra condizione contenuta nel decreto di omologazione delle condizioni di separazione G) Conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e, per l'effetto, disporre che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa al suddetto Ufficio di Stato Civile, a cura della cancelleria;
H) Le spese ed i compensi legali di omologazione del presente giudizio restano compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi
3 abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. cronol. 6482/2017 del 27.03.2017 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Messina il 05/01/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 1, anno 2007, tra nata a [...] il Parte_1
28/12/1973 e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 15/10/2024
e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
04/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3395 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente, in via Nuova Panoramica dello Stretto C.F._1
1020, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille, is. 101, n° 243, presso lo studio dell'avv. DALMAZIO ANTONINO (C.F.:
), pec: mail: C.F._2 Email_1
tel./fax: 090.2982335, che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], 98121 C.F._3
Messina, C.F: , elettivamente domiciliato in Messina, C.F._3
alla via Ghibellina n° 48, presso lo studio dell'avv. FAVAZZO KETTY (C.F.:
), pec: mail: C.F._4 Email_3
1 , fax: 0906412636, che lo rappresenta e difende per Email_4
procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 15/10/2024, i coniugi nata a [...] Parte_1
il 28/12/1973 e , nato a [...] il [...], Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il
05/01/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte
1, anno 2007; che dall'unione era nato un figlio di nome , in data Per_1
25.07.2010; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6482/2017 del 27.03.2017; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “A) Ritenere venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, per l'effetto, ricorrendo ogni altro presupposto di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.01.2007, secondo il rito civile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina, anno
2007, atto n. 3, parte I. B) Confermare l'affidamento condiviso del figlio
(nato a [...] il [...]), con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre, con le modalità già indicate nel decreto di omologazione della separazione;
C) Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore
2 del figlio minore, concordata in euro 400,00, a carico del padre, disponendo altresì che tutte le spese straordinarie e scolastiche (per la cui specificazione si fa riferimento alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense, nel
2017) relative al figlio sono a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% per ciascuno. D) Disporre che la casa coniugale resti assegnata, nella sua interezza, come è attualmente, alla sig.ra stante la domiciliazione CP_1
prevalente del minore presso di lei;
E) Disporre che la spesa relativa al mutuo pari ad € 600,00 (seicento/00 mensili), ancora gravante sull'immobile, già casa coniugale, verrà sostenuta al 50% ciascuno dai sigg.ri e F) Parte_2 CP_1
Confermare, nel resto, ogni altra condizione contenuta nel decreto di omologazione delle condizioni di separazione G) Conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e, per l'effetto, disporre che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa al suddetto Ufficio di Stato Civile, a cura della cancelleria;
H) Le spese ed i compensi legali di omologazione del presente giudizio restano compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi
3 abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. cronol. 6482/2017 del 27.03.2017 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Messina il 05/01/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 1, anno 2007, tra nata a [...] il Parte_1
28/12/1973 e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 15/10/2024
e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
04/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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