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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 901/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in FRANCIA Parte_1 C.F._1
l'08/04/1962, elettivamente domiciliato presso il difensore in C.SO MOMBELLO, 50 - 18038
SANREMO (IM), rappresentato e difeso dall'Avv. FUCINI LUCA appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente RT P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in VIA BIAGIO ASSERETO, 5/7 - 16036 RECCO (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti SPIGNO ENRICO, RUSSO ANNA e DALLA LIBERA
MASSIMO; appellata
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso il difensore in VIA MARAGLIANO, 5/9 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. GENOVESI GUIDO appellata
1 (COD. FISC. ), nato in SANREMO (IM) il Controparte_3 C.F._2
27/02/1963, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA IV GIUGNO, 41 - 20013
MAGENTA (MI), rappresentato e difeso dall'Avv. BERRA ANNA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma dei Pt_1
capi impugnati della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia n. 559/2023 in data
31/08/2023 e depositata in cancelleria il 07/09/2023, notificata in data 13/09/2023,
I. condannare la ditta a corrispondere al signor l'ulteriore RT Parte_1
importo di euro 92.956,67 per opere non eseguite o eseguite solo parzialmente così come quantificati dal CTU in sede di ATP (R.G. 524/2019 Tribunale di Imperia) oltre tutte le spese sostenute per l'ATP (onorari CTU e spese legali);
II. condannare la ditta alla corresponsione in favore del signor RT Pt_1
delle penali contrattualmente previste e ribadite nella successiva scrittura privata di transazione per l'importo di euro 321.359,25 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
III. condannare la ditta a corrispondere al signor le spese di lite RT Pt_1
del primo grado di giudizio nonché le spese di CTU della fase di ATP.
Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA, CPA ed accessori tutti come per legge. Salvis juribus.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di RT
Appello di Genova, previa fissazione di nuova udienza ed assegnazione di un termine alla parte appellante per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, respingere l'appello e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Imperia
n° 559/2023 del 07/09/2023.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_2
Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: confermare la impugnata sentenza del Tribunale di Imperia n. 559/2023,
Sez. civ., pubblicata il 7.9.2023, e, in ogni caso, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare ogni eventuale domanda svolta nei confronti di Controparte_2
- in via subordinata: si chiede l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, che di seguito si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via principale: rigettare in quanto inammissibile e infondata, sia in linea di fatto sia in linea di diritto, ogni domanda svolta nei confronti di Controparte_4
[...
[...] [...]
(tenuto conto anche dell'art. 1227 c.c.); in via subordinata: nella denegata ipotesi di
[...]
mancato accoglimento della conclusione formulata in via principale, mandare esente
[...]
dal pagamento delle somme che, in forza del contratto di assicurazione Controparte_2
invocato dal sig. , eccedono il massimale e, comunque, sono poste a carico RT dell'Assicurato; in via istruttoria: dichiarare ammissibile l'istanza istruttoria formulata dall'esponente nella propria seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 7.2.2022, non ammessa dal Giudice con ordinanza del 10.3.2022, ovvero l'interrogatorio formale dei sigg.ri
e sul capitolo di prova che di seguito si trascrive: “1) Parte_1 Controparte_5
Vero che, quanto meno a partire dall'agosto 2018, Lei si è trasferito/a nell'immobile sito in
Bordighera (IM), via Conca Verde n. 14/D e che, in tali circostanze di tempo e di luogo, il cantiere del sig. presso il ridetto immobile era aperto? - con refusione Parte_2
delle spese e dei compensi di causa inerenti al presente giudizio di merito e al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo”;
- con refusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 559/23 nei confronti dell'arch.
[...]
con conseguente sua estromissione dal presente giudizio. CP_3
- in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di
Imperia in data 31.08.2023, per quanto attiene alle domande formulate nei suoi confronti.
IN VIA SUBORDINATA
Si chiede l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, che di seguito si ritrascrivono:
In via pregiudiziale dichiarare l'azione esercitata nei confronti di parte esponente decaduta e/o prescritta ai sensi degli artt. 1666 e seguenti del c.c.
In via ulteriormente pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e contraddittorietà delle domande, incidentalmente accertando la nullità, ovvero l'annullabilità e comunque l'improduttività di effetti e/o l'inopponibilità alla parte esponente della Perizia realizzata in sede di ATP per le ragioni trattate sopra, anche a mente di quanto statuito dall'art. 698 c.p.c..
Nel merito in via principale respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto.
3 In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. a Controparte_3 percepire a saldo delle proprie prestazioni l'importo di € 3.879,53 ovvero altra somma inferiore o superiore accertata, per il pagamento della c.d. fase 2° e per conseguenza condannare i Sig.ri e a corrispondere all'Arch. Parte_1 Controparte_5 [...]
la somma dovuta. CP_3
In subordine, nel denegato caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere accertata una qualche responsabilità dell'Arch. quale Direttore dei Lavori oggetto Controparte_3
di causa, limitare il risarcimento nei limiti di quanto effettivamente accertato, e, nel caso di eventuale accertamento di responsabilità solidale accertare la misura della gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalle differenti condotte del
Direttore Lavori e dell'appaltatore, eventualmente compensando totalmente o parzialmente il proprio credito nei confronti dei ricorrenti.
In ogni caso con il favore delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 559/2023 del 07/09/2023, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da e Parte_1 CP_5
quali committenti dei lavori di ristrutturazione di un immobile di loro proprietà,
[...]
nei confronti di , appaltatore dei lavori, RT
, direttore dei lavori, con l'intervento di Controparte_3 Controparte_2
, chiamata in garanzia dall'appaltatore, per vedere dichiarata la risoluzione del contratto
[...] di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e per sentire condannare quest'ultimo alla corresponsione di € 116.168,52 per opere non eseguite e vizi, al pagamento delle penali contrattualmente previste e al risarcimento del danno non patrimoniale, nonché per sentire condannare il direttore dei lavori al risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Il Tribunale così decideva: «1. condanna al pagamento, in favore di RT
della somma di € 23.211,85, oltre interessi sulla detta somma Parte_1
rivalutata anno per anno dalla data del deposito della CTU (geom. e sino al saldo, CP_6
per il titolo di cui in motivazione;
2. condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 3.879,53, oltre gli interessi dalla data della Controparte_3
domanda e sino al saldo, per il titolo di cui in motivazione;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite 5. spese di CTU, come liquidate in fase di ATP, poste definitivamente a carico degli attori nella misura del 50% e del convenuto CP_1
nella residua misura del 50%».
[...]
4 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 13/09/2023.
Con comparsa si costituivano , RT [...]
e , che instavano per il rigetto dell'appello. Controparte_2 Controparte_3
Con ordinanza in data 22/02/2024 la Corte rinviava all'udienza del 29/01/2025 per rimessione della causa in decisione.
Precisate dalle part le conclusioni trascritte in epigrafe, e scambiate le memorie finali, all'esito della predetta udienza del 20/1/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c.., il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 13/02/2025, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È PARZIALMENTE FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI.
1) PRIMO MOTIVO – SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA/RESTITUTORIA
AVENTE AD OGGETTO I LAVORI NON ESEGUITI O ESEGUITI SOLO PARZIALMENTE.
- L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta a ottenere la condanna di al pagamento di euro 116.168,52 CP_1
“per opere non eseguite o eseguite solo parzialmente così come quantificati dal CTU in sede di ATP (R.G. 524/2019 Tribunale di Imperia) oltre tutte le spese sostenute per l'ATP (onorari
CTU e spese legali)”, dichiarando l'appaltatore tenuto soltanto al pagamento di 23.211,85 euro per i vizi riscontrati nelle opere effettivamente eseguite. denuncia Pt_1
l'erroneità della motivazione laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circostanza che il prezzo delle opere non eseguite (o eseguite solo parzialmente) era stato saldato all'appaltatore. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale è incorso «in un evidente errore di valutazione circa la dinamica dei fatti e le risultanze della CTU eseguita in fase di
ATP, nonché sulle prove documentali prodotte in giudizio» (pag. 5 dell'atto di appello), giacché sarebbe bastata la mera consultazione di tutte le ricevute dei bonifici di pagamento effettuati a favore di per appurare che aveva addirittura versato CP_1 Pt_1 una somma superiore a quella concordata nell'ambito della transazione intercorsa tra le parti: 460.377,43 euro versati a fronte di 460.157,00 euro pattuiti. L'appellante si duole anche dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, dapprima, ha affermato che l'appalto non si sottrae alla regola generale della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, inclusa la c.d. “restitutio in integrum”, ma in seguito ha ritenuto che
«il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto (di appalto) ai sensi
5 dell'art. 1453, primo comma, c.c. non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto (c.d. restitutio in integrum) e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato»
(così, pag. 10 della sentenza impugnata). Ciò premesso, deduce che le Pt_1
conclusioni del Giudice di primo grado si discostano in modo erroneo dalle valutazioni contenute nella CTU, da cui emergerebbe con chiarezza quali erano i costi effettivamente sostenuti dal committente per le opere non eseguite o eseguite solo in parte, facendo valere la tesi secondo cui – a prescindere dal titolo (risarcitorio o restitutorio) posto alla base della domanda – il committente, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, ha diritto alla corresponsione di una somma pari al valore delle commesse pagate, anche se non eseguite o mal eseguite. L'appellante, quindi, chiede la riforma della sentenza «in favore di una pronuncia che disponga, in conseguenza della risoluzione del contratto già ottenuta, la condanna dell'appaltatore alla corresponsione della somma di euro 92.956,67 così come puntualmente e specificamente quantificata dal perito nominato dal Tribunale di Imperia in fase di ATP, cui il giudice di primo grado si discostava con evidente vizio di motivazione avuto riguardo alle prove documentali completamente ignorate» (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE-
I) Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge: «… l'importo totale oggetto del contratto di appalto ammontava ad euro 329.438,25 oltre ad euro 14.812,62 per lavori extra approvati, mentre l'importo relativo alle opere realizzate ammontava ad euro
310.641,15. A fronte degli esborsi sostenuti da parte attrice, quest'ultima vantava un credito nei confronti della convenuta pari ad euro 17.213,27. In ordine alla fase 2) l'importo del valore delle opere ammontava ad euro 112.400,00, mentre in relazione alle opere già realizzate ammontava ad euro 46.094,62, con un credito da parte della di RT euro 9.289,69» (pagg. 3 -4) «… ad oggi il sig. ha già versato alla Pt_1 RT la somma di Euro 470.157,50 …, di cui Euro 344.018,50 per la fase 1), Euro 116.138,50 …
III per la fase 2) ed Euro 10.000,00 in contanti le cui ricevute dei bonifici eseguiti sono allegate alla perizia tecnica di parte, oltre alla ricevuta sottoscritta del versamento di Euro
10.000,00 in contanti (doc. 12 allegata)» (pag. 5). Le conclusioni del ricorso introduttivo, per quanto qui interessa erano così formulate (in modo coincidente con quelle riportate in
6 sentenza: « a) dichiarare la risoluzione dei contratti in essere tra le parti per il grave inadempimento posto in essere dalla;
b) condannare la RT CP_1
alla corresponsione dell'importo di euro 116.168,52 per opere non eseguite e vizi
[...]
così come quantificati dal CTU in sede di ATP (R.G. 524/2019 Tribunale di Imperia) oltre tutte le spese sostenute per l'ATP (onorari CTU e spese legali);
II) Nella comparsa di costituzione di in primo grado si legge: «La CTU resa CP_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la presente causa contempla tra i danni occorsi al committente i corrispettivi di opere non eseguite per le quali l'impresa non ha a tutt'oggi percepito alcun pagamento. E evidente che se il CP_1
corrispettivo di tali lavorazioni NON è stato pagato dal committente la mancata realizzazione
NON comporta alcun danno» (pag. 9).
III) Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di , si legge «Innanzitutto, parte CP_1
attrice altera artatamente i dati al fine di ottenere un maggior impatto tra quanto asseritamente corrisposto all'impresa e quanto inizialmente previsto come corrispettivo per le opere appaltate, ma fortunatamente il CTU riporta con esattezza i dati: il corrispettivo delle opere non era di € 329.438,25 oltre € 14.812,62 per lavori extra ma € 344.251,87 oltre
IVA importo totale per la fase 1 € 116.290,00 oltre IVA importo totale per la fase 2. Di tali somme, il committente non ha affatto corrisposto € 470.157,50 ma € 312.744,47 + IVA per la fase 1 ed € 97.0 00,00 circa + IVA per la fase 2 , come da prospetto riepilogativo e fatture che si allegano (doc. 8)» (pagg. 3 -4).
IV) Nella comparsa di costituzione di in appello, si legge: «In secondo luogo, CP_1
la difesa , contestando le asserzioni degli attori, ha depositato tutte le CP_1
fatture emesse per il cantiere di Bordighera, Via Conca Verde unitamente ad un riepilogo dei pagamenti ricevuti (doc. 8 fascicolo 1° grado): essi ammontano ad €
312.744,47 + IVA per la fase 1 ed € 91.185,00 + IVA per la fase 2 oltre € 5.835,00 per i muri in pietra, per un totale di € 409.764,47 oltre IVA» (pag. 5).
V) Nella sentenza impugnata, si legge a pagg. 9 e s.: «Non può invece essere accolta la domanda per il pagamento della ulteriore somma di € 92.956,67 corrispondente - a quanto
è dato comprendere – all'importo pattuito per le opere commissionate all'appaltatore, ma da questi non eseguite o eseguite solo parzialmente. Va anzitutto precisato che l'importo in questione è stato richiesto (non già a titolo restitutorio, ma) a titolo risarcitorio, quale equivalente pecuniario delle opere non eseguite dall'appaltatore (ma non ancora remunerate): non vi è infatti prova in atti - e neppure è stato (specificamente) allegato - che le dette opere (ancorché non eseguite) siano già state saldate all'appaltatore e che, 7 pertanto, questi sia tenuto, a seguito della soluzione del rapporto, alla restituzione del corrispettivo (indebitamente) ricevuto (c.d. conditio indebiti ob causam finitam). La domanda risarcitoria così proposta non può essere accolta. Vale la pena premettere che l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (c.d restitutio in integrum). Pertanto, è stato autorevolmente affermato che il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto (di appalto) ai sensi dell'art. 1453, primo comma, c.c. non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto (c.d. restitutio in integrum) e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato “e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato” (cfr., Cass. n. 8889/11 specie in motivazione). Inoltre,
è stato anche precisato che, in caso di risoluzione del contratto di appalto, il risarcimento dovuto al committente - liberato dall'obbligo di pagare il prezzo - non include il corrispettivo dal committente stesso sostenuto per procurarsi, attraverso la conclusione di un altro contratto di appalto, la medesima utilità prefissa con il negozio risolto, ma soltanto la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo affrontato per la stipulazione di un contratto più oneroso (vd., Cass. n. 17453/2021). La domanda va pertanto rigettata in quanto per effetto della risoluzione del contratto le parti possono soltanto conseguire una totale restitutio in integrum (art. 1458 c.c.), ma non pretendere, neppure sotto il profilo risarcitorio, anche le utilità che sarebbero conseguite dall'esatta e puntuale esecuzione del contratto».
VI) Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, laddove la domanda formulata con riferimento alle opere eseguite o solo parzialmente eseguite è stata qualificata come domanda di risarcimento del danno nella modalità di reintegrazione in forma specifica, in assenza, per di più, di allegazione e prova dei pagamenti eseguiti dal committente, appare evidente che parte attrice e attuale appellante aveva espressamente allegato di avere integralmente pagato le opere contrattualmente previste, addirittura in misura superiore al dovuto secondo il corrispettivo pattuito.
VII) D'altro canto, nella CTU era stata accertato che una parte delle opere contrattualmente previste, per un certo ammontare ivi determinato, non era stata eseguita.
8 VIII) Ne consegue che, nella parte in cui la difesa di parte attrice, dopo avere allegato di avere effettuato pagamenti per un ammontare superiore al corrispettivo contrattuale per le opere appaltate, chiedeva «condannare la ditta alla corresponsione RT dell'importo di euro 116.168,52 per opere non eseguite e vizi così come quantificati dal CTU in sede di ATP», la relativa domanda, per la parte riferita alle opere non eseguite, poteva e può essere qualificata come richiesta di restituzione degli importi già pagati dal committente per opere che poi l'appaltatore non aveva eseguito, o solo parzialmente eseguito.
IX) Pertanto, la domanda formulata nei termini che si sono riprodotti, in estrema sintesi, deve essere qualificata, ad avviso della Corte, quale domanda restitutoria, riconducibile al disposto dell'art. 1458 c.c., conseguente alla pronuncia di risoluzione del contratto di appalto, e non risarcitoria, nella modalità di reintegrazione in forma specifica, come ritenuto dal Tribunale.
X) Venendo alla valutazione in ordine alla debenza di importi da restituire ex art. 1458 c.c.
e alla loro eventuale quantificazione, nella CTU redatta in sede di ATP (produzione 9 appellante) si legge: «- oggetto del contratto tra le parti - L'esecuzione dei lavori è stata disciplinata da diversi documenti contabili. Il primo contratto stipulato tra le parti prevedeva la realizzazione delle opere previste nel progetto redatto dall'arch. (lotto di Persona_1 opere denominato nella documentazione fornita “Fase 1”) ad eccezione dei lavori riguardanti la realizzazione del garage e della piscina;
per questi lavori, esclusi nella prima fase, veniva poi presentato dall'impresa ed accettato dalla committenza uno specifico preventivo (Fase
2). Durante lo svolgimento dei lavori venivano poi concordati, mediante ulteriori preventivi redatti dall'impresa e controfirmati per accettazione dalla committenza, alcuni extra
(modifiche, nuove opere o variazioni di materiali) fino ad arrivare ai seguenti importi:
- Fase 1
Importo a capitolato €. 321.209,25
Extra €. 23.042,62
IMPORTO TOTALE FASE 1 €. 344.251,87
- Fase 2
Importo concordato (preventivo accettato) €. 101.440,00
Extra (preventivi accettati) €. 14.850,00
IMPORTO TOTALE FASE 2 €. 116.290,00
N.B.: Tutti gli importi sono al netto dell'IVA di Legge» (pag. 5).
XI) Pertanto, come giustamente eccepito dalla difesa di , i conteggi CP_1 dell'appellante di cui a pagg. 5 e 6 dell'atto di appello non tengono, innanzitutto, conto del
9 fatto che l'importo dei lavori contrattualmente previsti deve essere incrementato per l'applicazione dell'IVA e che dell'applicazione dell'IVA deve essere tenuto conto nel conteggiare i pagamenti eseguiti.
XII) I documenti prodotti da parte appellante in allegato alla perizia di parte (doc. 8), che l'appellante definisce bonifici, sono in effetti documenti bancari di varia natura e contenuto.
Solo alcuni di essi peraltro contengono dei riferimenti alle fatture emesse da , CP_1 alcune delle quali, per di più, meramente “di acconto” e quindi senza alcun riferimento a SAL
e quindi all'esecuzione di opere specificamente indicate, mentre altri sono semplicemente estratti delle scritture contabili della banca, dalle quali dovrebbe evincersi il versamento di somme in favore di , senza tuttavia alcun collegamento con le fatture emesse CP_1
e, tanto meno, con l'esecuzione di opere specificamente indicate.
XIII) In queste condizioni, stante la espressa e specifica contestazione del convenuto e attuale appellato, è impossibile stabilire se le somme in questione siano riferibili o meno al pagamento delle opere non eseguite o parzialmente eseguite, quali individuate e quantificate dal CTU e alle quali si riferisce la domanda formulata dallo , così CP_1
come qualificata dalla Corte.
XIV) Se poi si considera che l'onere di allegare specificamente e provare i pagamenti delle opere non eseguite, quale fatto costitutivo della pretesa di restituzione, gravava sulla parte attrice e attuale appellante, non può ritenersi raggiunta la prova del pagamento di tutte le opere non eseguite, in base alla documentazione prodotta da tale parte.
XV) Può ritenersi raggiunta la prova del pagamento dell'importo di € 409.764,47, al netto dell'IVA, solo in quanto ammesso dalla difesa di , come riportato ai punti che CP_1 precedono, ragion per cui deve essere verificato se l'ammontare dei pagamenti in questione possa essere in parte riferito al corrispettivo previsto per opere non eseguite o solo parzialmente eseguite.
XVI) Pertanto, a fronte di opere contrattualmente previste per un ammontare di (€.
344.251,87 + €. 116.290,00=) € 460.541,87, oltre IVA, quale risultante dalla CTU, può ritenersi comprovato il pagamento dell'importo di € 409.764,47, al netto di IVA, con una differenza in meno rispetto al corrispettivo contrattuale per tutte le opere appaltate, di €
50.777,40, essendo smentita l'allegazione attorea di avere eseguito pagamenti in misura superiore rispetto al corrispettivo contrattualmente previsto per le opere appaltate, restando da verificare se l'importo pagato sia comunque superiore al corrispettivo dovuto per le opere effettivamente eseguite, da determinare sottraendo, al totale del corrispettivo
10 contrattualmente previsto per le opere appaltate, la parte di corrispettivo riferito alle opere non eseguite o solo parzialmente eseguite, come individuate dal CTU.
XVII) Tra le opere appaltate e non eseguite, sono state correttamente conteggiate dal CTU quelle che secondo l'appellato “non potevano essere eseguite per ragioni CP_1 tecniche” (pag. 6 comparsa di costituzione in appello: ulteriore piastrellatura dell'area esterna intorno alla casa;
realizzazione della scala a sbalzo;
uscita pedonale nel garage).
Indipendentemente dalle ragioni per cui non siano state eseguite, rimane il fatto che non sono state eseguite e che quindi i relativi pagamenti, se effettuati, non erano dovuti. In questa sede, in relazione alla domanda formulata nei termini che si sono riportati, così come qualificata dalla Corte, non si tratta si valutare la colpevolezza dell'inadempimento dell'appaltatore in relazione alla mancata esecuzione di determinate opere contrattualmente previste, ma soltanto se debba essere disposta la restituzione di pagamenti che risultino non dovuti, quale conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto, in conformità alla Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"” (Cass. Sez. 1, 12/07/2022, n.
22065, Rv. 665160 - 01). Se ne ricava che, se l'appaltatore in caso di risoluzione ha diritto a ottenere la liquidazione il prezzo delle opere già eseguite, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum", a contrario, non ha diritto di ritenere il corrispettivo eventualmente ricevuto per opere non eseguite, che deve quindi essere restituito.
XVIII) Allo stesso modo e per le stesse ragioni, deve essere confermato l'inserimento, tra le opere non eseguite, dei “carotaggi per l'areazione del vespaio”. Sul punto, il CTU ha correttamente, ad avviso della Corte, risposto alle osservazioni del CTP di parte
, nel senso che la situazione rilevata dal CTU esclude che i carotaggi siano CP_1
stati eseguiti (pag. 46 relazione).
XIX) Invece non possono essere inserite, tra quelle non eseguite, le opere (indicate da parte appellata a pag. 6 della comparsa di costituzione nel presente grado) che lo stesso CTU descrive come mancanti in capitolato a pagg. 35 e s. della relazione: - Nuova scala esterna
11 di collegamento col piano del fabbricato, e - Ripristino della scala esterna esistente, danneggiata nel corso dei lavori per un ammontare di € 3.855,50. Anche per quanto riguarda il “- Rifacimento del muro di confine”, lavoro stimato in un ammontare di € 1.500,00, il CTU conferma “l'assenza di una voce specifica” (pagg. 41 e 50 relazione), e quindi l'inserimento di tali opere effettuato dal CTU tra quelle non eseguite è erroneo.
XX) Quindi, detratti gli importi delle suddette opere, erroneamente conteggiate da CTU tra quelle non eseguite, e che invece non rientravano tra quelle contrattualmente previste,
l'importo delle opere non eseguite deve essere rideterminato in (92.956,67 - 3.855,50 –
1.500,00 =) € 87.601,17.
XXI) Pertanto, sull'ammontare residuo di €. 87.601,17 per opere non eseguite, si deve escludere che sia stata raggiunta la prova del relativo pagamento per un ammontare pari alla differenza tra l'importo totale delle opere contrattualmente previste (€ 460.541,87) e quello dei pagamenti di cui è stata raggiunta la prova (€ 409.764,47), differenza che abbiamo visto essere pari a € 50.777,40, così come determinata al punto XVI), e che pertanto sia stata raggiunta la prova del pagamento per il residuo ammontare € 36.823,77, di cui dovrà essere ordinata la restituzione, pari alla differenza tra l'importo delle opere non eseguite (€ 87.601,17) e l'importo dei pagamenti non eseguiti (€ 50.777,40) sul corrispettivo totale per le opere contrattualmente previste (€ 460.541,87).
XXII) In altre parole:
A) - opere contrattualmente previste € 460.541,87
B) - opere non eseguite € 87.601,17
C) - totale opere eseguite € 372.940,70
D) - totale pagamenti eseguiti € 409.764,47
E) - importo di cui deve essere ordinata la restituzione pari alla differenza tra pagamenti eseguiti e ammontare delle opere effettivamente eseguite (A – B) € 36.823,77
2) SECONDO MOTIVO – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE PENALI
CONTRATTUALMENTE PREVISTE - L'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la penale fosse stata pattuita per il solo caso di ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che la stessa non poteva trovare applicazione per l'ipotesi di inadempimento, verificatasi nel caso in esame. Secondo
l'assunto dell'appellante, le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado sono illogiche, poiché «la penale per il ritardo nell'inadempimento deve essere riconosciuta
12 quantomeno per il periodo intercorrente tra il momento in cui decorre detto ritardo e fino al momento in cui la parte adempiente dichiara di non voler più profittare della prestazione, di fatto, anticipando una richiesta di risoluzione per inadempimento» (cfr. pag. 10 dell'atto di appello). , quindi, chiede che la sentenza impugnata sia riformata emettendo Pt_1
una pronuncia che riconosca comunque la penale per il periodo intercorrente tra il
18/05/2017, data prevista per la consegna dell'opera, e l'8/05/2019, data di deposito del ricorso per ATP, condannando di conseguenza l'appaltatore al pagamento di 1.606,79 (cioè lo 0,5 per mille di 321.359,25 euro, quale valore del contratto di appalto) per 720 giorni
LA CORTE RILEVA QUANTO CP_7
I) Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: «Gli attori hanno ancora domandato la condanna dell'appaltatore alla corresponsione, in loro favore, “… delle penali contrattualmente previste e ribadite nella successiva scrittura privata di transazione per l'importo di euro 321.359,25 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, comunque, in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento del danno contrattuale per il grave inadempimento posto in essere nei confronti dei ricorrenti” (vd., conclusioni in epigrafe trascritte). In particolare, gli attori esponevano, a fondamento della domanda, il fatto che nell'accordo transattivo sottoscritto il 18.5.2017 fossero state richiamate – e ribadite – le clausole penali già pattuite nel contratto di appalto stipulato in data 18.3.2016 sia per il caso di “ritardo” che per quello di “inadempienza anche parziale nell'esecuzione dei lavori previsti” (vd., doc. 3 fasc. attori, sub par. 9). Tuttavia, nel contratto di appalto del 18.3.2016 le parti avevano concordato una clausola penale soltanto per il solo caso di “ritardo sui lavori”, stabilendo appunto che l'appaltatore, “per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale”, avrebbe dovuto corrispondere una “penale pecuniaria di 0,5x1000 dell'importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo” (vd., art. 32 del contratto di appalto). Pertanto, la clausola penale, poi richiamata nell'accordo transattivo, era stata concordata tra le parti soltanto per il caso di “ritardo nell'adempimento” (art. 1382 c.c.), ossia valeva per l'ipotesi in cui i lavori appaltati venissero (ultimati e) consegnati dall'appaltatore in ritardo rispetto ai tempi convenuti;
per contro nessuna clausola penale era stata negoziata per il “caso di inadempimento”, totale o parziale, del contratto di appalto (art. 1382 c.c.).
Nella vicenda in esame, per quanto già detto, i lavori appaltati non venivano affatto ultimati
(ancorché in ritardo rispetto ai tempi convenuti) perché l'appaltatore si era reso
(definitivamente) inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con conseguente inapplicabilità della clausola penale de qua nei termini convenuti dalle parti. La domanda va pertanto rigettata» (pag. 11)
13 II) Si riproduce di seguito la clausola 32 del contratto di appalto (doc. 1 appellante primo grado)
III) La clausola relativa alle penali veniva richiamata al paragrafo 9 della scrittura privata
18/5/2017, di seguito riprodotta:
IV La decisione assunta sul punto dal Tribunale è, pertanto, conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello, che aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola tanto all'inadempimento - come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto - quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita)”. (Cass. Sez. 2, 03/09/2019, n. 22050, Rv. 655213 - 01)
3) TERZO MOTIVO – SULLE SPESE DI LITE E DI CTU - L'appellante censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese, sostenendo che, alla luce delle deduzioni svolte con i primi due motivi, le spese di lite vadano liquidate in favore di per entrambi Pt_1
i gradi di giudizio, così come le spese di CTU.
La Corte rileva che non si tratta di un autonomo motivo di appello, ma della mera richiesta di riforma della statuizione in punto spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
14 Per quanto attiene al rapporto processuale tra e , l'accoglimento, Pt_1 CP_1 sia pur parziale, dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accoglimento solo di alcune delle domande spiegate in primo grado dall'attuale appellante, per di più in misura ridotta, devono essere poste compensate nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo a carico della parte appellata, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal
DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Riduzione del 50 % su € 14.103,00 per la compensazione € -7.051,50
Compenso al netto delle riduzioni € 7.051,50
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Riduzione del 50 % su € 14.317,00 per la compensazione € -7.158,50
Compenso al netto delle riduzioni € 7.158,50
15 Per quanto attiene alle altre parti del presente giudizio di appello nulla deve essere liquidato in quanto: “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. Sez. 6,
15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01)
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, in parziale riforma della impugnata sentenza pronunciata inter partes in data
[...]
07/09/2023 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica,
1) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di RT Parte_1
della ulteriore somma di € 36.823,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
[...]
confermando nel resto la sentenza impugnata;
2) Compensa tra e le spese di entrambi gradi di giudizio nella CP_1 Pt_1
misura del 50%. Condanna a rifondere, in favore di , il residuo CP_1 Parte_3
50% delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidato, già nella frazione residua in €
7.051,50 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in
€ 7.158,50 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
3) Nulla in punto spese per quanto attiene a e Controparte_2
Controparte_3
Genova, 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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