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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 19557/23 R.G.L. vertente
TRA
, rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Napoli, alla Via Santa Lucia n. 123,
- RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1
, con sede legale in Napoli (NA), al Largo Domenico Martuscelli n.2; P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dei connessi diritti di credito e la condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto. A tal fine la ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto ( durata, mansioni, inquadramento, modalità del recesso) specificando che aveva stipulato con contratto di finanziamento n. 952740 del 19/10/2009 dietro cessione CP_2 del quinto dello stipendio, rimborsabile mediante cessione di n° 120 rate totali (12 per anno) di € 252,00 ciascuna e successivamente, in data 15.06.2010, con I.B.L. Banca S.p.a., contratto di mutuo n. 173650 rimborsabile mediante delegazione di pagamento sulla retribuzione, per un totale di n. 120 ratei mensili (12 per anno) di € 228,00 ciascuno.
Ha enunciato che:
- l' aveva operato sulla sua retribuzione ,per 12 Controparte_1 mensilità annue, una decurtazione netta di € 480,00 per onorare i finanziamenti;
-dal febbraio 2015 il datore di lavoro, pur effettuando trattenute non aveva versato agli istituti bancari le relative somme, con riferimento al contratto di mutuo n.
173650 stipulato con I.B.L. S.p.a., salvo che per i mesi di Novembre 2016, Febbraio,
Marzo, Aprile e Settembre 2017;
- è ancora morosa con riferimento a tale contratto di mutuo, nei confronti dell'istituto bancario, dell'importo complessivo di euro 13.680,00 più interessi;
- ha diritto alla corresponsione da parte del datore di lavoro, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di € 6.840,00, corrispondenti a n. 30 trattenute
1 mensili effettuate dal datore di lavoro sulla propria retribuzione, per il periodo intercorrente dal Febbraio 2015 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel Dicembre 2017 (€ 228,00 x 30 ratei/mensilità = € 6.840,00);
La causa è stata quindi riassegnata alla scrivente a seguito di provvedimento di scardinamento del 5.12.2023.
Nella contumacia del resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso in data in data 30.1.2024, è stata acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 467/2024 emessa dall'intestato Tribunale. Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti e decisa mediante separata sentenza, previo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La domanda è fondata.
In limine va delimitato l'oggetto del contendere poiché tra le stesse parti per la medesima causa petendi (intesa come medesimo rapporto di lavoro e medesimo inadempimento datoriale) è intervenuta sentenza n. 467/2023 di questo Tribunale passata in giudicato , di reiezione della domanda .
Senonchè, mentre la domanda del primo giudizio era limitata al contratto di finanziamento n. 952740 del 19/10/2009 stipulato con , rimborsabile mediante CP_2 cessione di n° 120 rate totali, l'odierna domanda è riferita alle somme trattenute in virtù di un altro contratto di mutuo, quello stipulato con IBL Banca.
Dalle buste paga in atti, dall'estratto contributivo, dal certificato di stipendio rilasciato dal convenuto, può agevolmente ricavarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1^.10.1986 al 19.12.2017. E' pure documentalmente provato che la ricorrente contrasse due mutui di cui , quello che qui interessa, è con la IBL Banca., n. 173650 per un totale di n. 120 ratei mensili (12 per anno) di € 228,00 ciascuno.
Senonchè dal febbraio 2015 il febbraio 2015 il datore di lavoro, pur effettuando trattenute non aveva versato agli istituti bancari le relative somme, con riferimento al contratto di mutuo, salvo che per i mesi di Novembre 2016, Febbraio, Marzo, Aprile e Settembre 2017 come risulta dall'estratto conto di IBL Banca al 23.3.2023.
Ai fini del decidere è necessario verificare se tale contratto di mutuo sia riconducibile
, come sostiene parte ricorrente, alla delegazione di pagamento.
2 Dal contratto di mutuo stipulato con la IBL e versato in atti, alla clausola n.3 si legge
.
Dunque è espressamente fatto riferimento alla delegazione di pagamento di cui all'art.1269 c.c. La delegazione è un istituto previsto, in linea generale, dagli artt. 1268 e seguenti del codice civile.
Nella specie, siamo al cospetto di una delegazione di pagamento (delegatio solvendi) contemplata dall'art.1269 cc il quale prevede : [I]. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
[II]. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante [1188 1]. Sono salvi gli usi diversi. Tale strumento contestuale all'erogazione di un finanziamento, consente al lavoratore (creditore delegante) di delegare il proprio datore di lavoro (terzo delegato) affinché effettui il pagamento dei ratei mensili del prestito in favore della società finanziaria (creditore delegatario).
La delegazione di pagamento può cumularsi alla cessione del quinto e può, anch'essa, prevedere una rata di importo massimo pari a un ulteriore quinto dello stipendio (donde la definizione , sia pure impropria, di “doppio quinto“).
Nel caso in esame, il datore di lavoro ( delegato) ha implicitamente accettato l'incarico ma non ha adempiuto integralmente al versamento in favore del delegatario ( istituto di credito) delle trattenute comunque operate sulla retribuzione del delegante suo dipendente .
Cessato il rapporto di lavoro, la ricorrente, ancora titolare del credito retributivo è dunque legittimata a richiedere al proprio ex datore di lavoro il pagamento delle differenze trattenute e non versate all'Istituto mutuatario.
In merito, la recente sentenza della la Cassazione, sez. II civile, n. 7945/2020, ha avuto modo di soffermarsi sulle caratteristiche e differenze della "delegazione di debito" rispetto alla "delegazione di pagamento", precisando che, la prima, ha funzione creditoria (“delegatio promittendi”), aggiungendo un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario (con effetto di garanzia), mentre la delegazione di pagamento ha mera funzione solutoria (“delegatio
3 solvendi”), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.
Proprio la posizione del terzo nella delegatio solvendi esclude l'azione diretta del delegatario verso il delegato.
Pertanto la ricorrente avendo solamente delegato il pagamento, è ancora titolare del proprio credito di lavoro .
Tale conclusione è anche rafforzata dalla circostanza che non poteva esserci una seconda cessione del quinto, donde la legittimazione della ad agire per il Pt_1 recupero delle somme non versate e che corrispondono all'importo di € 6.840,00 (€
228,00 x 30 ratei).
Il convenuto va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente per la causale fin qui analizzata dell'importo complessivo di € 6840,00oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa- così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente per la causale di cui in motivazione dell'importo di € 6.840,00 oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo effettivo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1850,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 19557/23 R.G.L. vertente
TRA
, rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Napoli, alla Via Santa Lucia n. 123,
- RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1
, con sede legale in Napoli (NA), al Largo Domenico Martuscelli n.2; P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dei connessi diritti di credito e la condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto. A tal fine la ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto ( durata, mansioni, inquadramento, modalità del recesso) specificando che aveva stipulato con contratto di finanziamento n. 952740 del 19/10/2009 dietro cessione CP_2 del quinto dello stipendio, rimborsabile mediante cessione di n° 120 rate totali (12 per anno) di € 252,00 ciascuna e successivamente, in data 15.06.2010, con I.B.L. Banca S.p.a., contratto di mutuo n. 173650 rimborsabile mediante delegazione di pagamento sulla retribuzione, per un totale di n. 120 ratei mensili (12 per anno) di € 228,00 ciascuno.
Ha enunciato che:
- l' aveva operato sulla sua retribuzione ,per 12 Controparte_1 mensilità annue, una decurtazione netta di € 480,00 per onorare i finanziamenti;
-dal febbraio 2015 il datore di lavoro, pur effettuando trattenute non aveva versato agli istituti bancari le relative somme, con riferimento al contratto di mutuo n.
173650 stipulato con I.B.L. S.p.a., salvo che per i mesi di Novembre 2016, Febbraio,
Marzo, Aprile e Settembre 2017;
- è ancora morosa con riferimento a tale contratto di mutuo, nei confronti dell'istituto bancario, dell'importo complessivo di euro 13.680,00 più interessi;
- ha diritto alla corresponsione da parte del datore di lavoro, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di € 6.840,00, corrispondenti a n. 30 trattenute
1 mensili effettuate dal datore di lavoro sulla propria retribuzione, per il periodo intercorrente dal Febbraio 2015 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel Dicembre 2017 (€ 228,00 x 30 ratei/mensilità = € 6.840,00);
La causa è stata quindi riassegnata alla scrivente a seguito di provvedimento di scardinamento del 5.12.2023.
Nella contumacia del resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso in data in data 30.1.2024, è stata acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 467/2024 emessa dall'intestato Tribunale. Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti e decisa mediante separata sentenza, previo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La domanda è fondata.
In limine va delimitato l'oggetto del contendere poiché tra le stesse parti per la medesima causa petendi (intesa come medesimo rapporto di lavoro e medesimo inadempimento datoriale) è intervenuta sentenza n. 467/2023 di questo Tribunale passata in giudicato , di reiezione della domanda .
Senonchè, mentre la domanda del primo giudizio era limitata al contratto di finanziamento n. 952740 del 19/10/2009 stipulato con , rimborsabile mediante CP_2 cessione di n° 120 rate totali, l'odierna domanda è riferita alle somme trattenute in virtù di un altro contratto di mutuo, quello stipulato con IBL Banca.
Dalle buste paga in atti, dall'estratto contributivo, dal certificato di stipendio rilasciato dal convenuto, può agevolmente ricavarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1^.10.1986 al 19.12.2017. E' pure documentalmente provato che la ricorrente contrasse due mutui di cui , quello che qui interessa, è con la IBL Banca., n. 173650 per un totale di n. 120 ratei mensili (12 per anno) di € 228,00 ciascuno.
Senonchè dal febbraio 2015 il febbraio 2015 il datore di lavoro, pur effettuando trattenute non aveva versato agli istituti bancari le relative somme, con riferimento al contratto di mutuo, salvo che per i mesi di Novembre 2016, Febbraio, Marzo, Aprile e Settembre 2017 come risulta dall'estratto conto di IBL Banca al 23.3.2023.
Ai fini del decidere è necessario verificare se tale contratto di mutuo sia riconducibile
, come sostiene parte ricorrente, alla delegazione di pagamento.
2 Dal contratto di mutuo stipulato con la IBL e versato in atti, alla clausola n.3 si legge
.
Dunque è espressamente fatto riferimento alla delegazione di pagamento di cui all'art.1269 c.c. La delegazione è un istituto previsto, in linea generale, dagli artt. 1268 e seguenti del codice civile.
Nella specie, siamo al cospetto di una delegazione di pagamento (delegatio solvendi) contemplata dall'art.1269 cc il quale prevede : [I]. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
[II]. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante [1188 1]. Sono salvi gli usi diversi. Tale strumento contestuale all'erogazione di un finanziamento, consente al lavoratore (creditore delegante) di delegare il proprio datore di lavoro (terzo delegato) affinché effettui il pagamento dei ratei mensili del prestito in favore della società finanziaria (creditore delegatario).
La delegazione di pagamento può cumularsi alla cessione del quinto e può, anch'essa, prevedere una rata di importo massimo pari a un ulteriore quinto dello stipendio (donde la definizione , sia pure impropria, di “doppio quinto“).
Nel caso in esame, il datore di lavoro ( delegato) ha implicitamente accettato l'incarico ma non ha adempiuto integralmente al versamento in favore del delegatario ( istituto di credito) delle trattenute comunque operate sulla retribuzione del delegante suo dipendente .
Cessato il rapporto di lavoro, la ricorrente, ancora titolare del credito retributivo è dunque legittimata a richiedere al proprio ex datore di lavoro il pagamento delle differenze trattenute e non versate all'Istituto mutuatario.
In merito, la recente sentenza della la Cassazione, sez. II civile, n. 7945/2020, ha avuto modo di soffermarsi sulle caratteristiche e differenze della "delegazione di debito" rispetto alla "delegazione di pagamento", precisando che, la prima, ha funzione creditoria (“delegatio promittendi”), aggiungendo un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario (con effetto di garanzia), mentre la delegazione di pagamento ha mera funzione solutoria (“delegatio
3 solvendi”), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.
Proprio la posizione del terzo nella delegatio solvendi esclude l'azione diretta del delegatario verso il delegato.
Pertanto la ricorrente avendo solamente delegato il pagamento, è ancora titolare del proprio credito di lavoro .
Tale conclusione è anche rafforzata dalla circostanza che non poteva esserci una seconda cessione del quinto, donde la legittimazione della ad agire per il Pt_1 recupero delle somme non versate e che corrispondono all'importo di € 6.840,00 (€
228,00 x 30 ratei).
Il convenuto va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente per la causale fin qui analizzata dell'importo complessivo di € 6840,00oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa- così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente per la causale di cui in motivazione dell'importo di € 6.840,00 oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo effettivo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1850,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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