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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.18683 /2024 R.G.A.C.
TRA
e quali eredi di Parte_1 Parte_2
Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma,via Massacciuccoli 77 presso lo studio dell'Avv. MONACO GIOVANNI che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA SILVIO PELLICO,42
presso lo studio dell'Avv. FRAIOLI GIULIA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 12.6.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 e Parte_1 quali eredi di Parte_2 Parte_2 esponevano che con decreto del 31.8.2023 veniva omologato l'a.t.p. che riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 1 L.n. 18/80 con decorrenza dal 15.6.2021 alla data del decesso del loro dante causa;
che il decreto veniva notificato all' in via telematica ed inviato il CP_1 mod. AP70.
Tanto esposto, lamentava che non erano stati liquidati i ratei maturati pari ad € 11.551,32 oltre interessi.
Concludeva chiedendo:
“ • Accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80, secondo le risultanze probatorie indicate dalla relazione del CTU.
• Condannare l' a corrispondere ai ricorrenti gli arretrati CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80 sulla scorta del decreto di omologa del Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro del 31/08/2023, R.G. n. 29412/2022, per un totale di euro 11.551,32, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa, con la conseguente condanna anche al pagamento delle spese della procedura.
L' si costituiva sostenendo che in data 26.2.2024 aveva CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione e chiedeva rinvio
Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che la parte ricorrente ha documentato il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione invocato ed ha anche documentato l'invio all' del Modello P70. CP_1
L' ha dichiarato di aver provveduto alla liquidazione . CP_1
Tali circostanze, in assenza di documentazione che comprovi il pagamento della prestazione medio tempore o la sussistenza di ragioni impeditive del pagamento stesso, inducono all'accoglimento del ricorso.
La parte convenuta va condannata al pagamento della somma di € 11.551,32 relativamente ai ratei dell'indennità di accompagnamento per il periodo rivendicato, oltre accessori. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto della parte ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L.n.18/80 con decorrenza dal 15.6.2021 al decesso del dante causa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della CP_1 complessiva somma di €11.551,32, oltre interessi ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi.
IL GIUDICE MA AL