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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 334/2023
All'udienza del 7 marzo 2025, innanzi al dott. Michele Dentale, sono comparsi l'avv. Nicola Lavanga il quale si riporta ai propri atti difensivi e alle memorie conclusive depositate impugnando quelle avverse. E' comparsa l'avv. Camilla Quartieri in sostituzione dell'avv. Ferrati, la quale, impugnando e contestando gli avversi scritti difensivi, chiede che la domanda venga rigettata riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott. Michele Dentale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 334 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Nicola Lavanga presso il cui studio professionale, in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Paolo Filippo Ferrati elettivamente domiciliato in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 9 presso l'Avvocato
Camilla Quartieri;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La SI.ra agisce in giudizio nei confronti del per il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quando, in data 18.12.2022 alle ore 17,50 in via Roma del Comune di Campobasso, nel percorrere il marciapiede che costeggia la Scuola
Elementare Enrico D'Ovidio ha perso l'equilibrio a causa di alcune mattonelle della pavimentazione non ancorate al suolo;
in conseguenza della caduta l'attrice ha riportato la frattura radio distale a sinistra e il distacco osseo prossimale dei muscoli epitrocleari del gomito sinistro.
Si è costituito in giudizio il che, negando ogni propria responsabilità per Controparte_1
l'accaduto e descrivendo analiticamente lo stato dei luoghi, ha invocato il caso fortuito o il fatto colposo assorbente e/o concorrente della stessa SI.ra rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del .subordinatamente, Parte_1 Controparte_2
nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il
[...]
, previa declaratoria di responsabilità concorrente della nella produzione CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all e, dall'altro, dalle conseguenze Controparte_3 immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria”.
In sintesi, l'attrice imputa la responsabilità dell'accaduto all'omesso controllo delle condizioni in cui versava la pavimentazione del marciapiede costituita da mattonelle non ancorate al suolo e che, ricoperte da fogliame e cartacce, non ha potuto evitare la caduta, individuando nei titoli di cui all'art. 2051 c.c. la responsabilità del convenuto. Il esclude ogni sua responsabilità Controparte_1
chiedendo, invece, il rigetto della domanda rilevando, in particolare, che la pavimentazione del marciapiede in questione era circoscritto e perfettamente visibile e che la causa della caduta era riconducibile al caso fortuito per fatto della stessa danneggiata che nell'occasione non aveva adottato la dovuta diligenza e prudenza.
Costituisce principio pacifico che in materia di danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., viene configurata dalla giurisprudenza di legittimità una forma di responsabilità a carattere oggettivo integrata dagli ulteriori elementi costituiti dall'effettivo potere fisico sulla cosa del custode e dal ruolo attivo svolto dalla cosa nella causazione del danno: si è così affermato che la responsabilità ex art. 2051
c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità.
Quanto all'onere probatorio, sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo a interrompere il nesso causale (così, fra le tante pronunce di legittimità, Cass., sez. III, 19.2.2008, n. 4279 e Cass., sez. III, 25.7.2008, n. 20427: “fattore esterno che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità “……. che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo” ).
Circa il rapporto di custodia e, cioè, del potere fattuale del nel controllo della Controparte_1 cosa, è emerso che quest'ultimo ha effettivamente la disponibilità materiale del marciapiede in cui si è verificata la caduta, insistendo nel centro abitato di Campobasso.
Circa il nesso causale , rappresentato dalla prova a carico del danneggiato della derivazione del danno
(lesioni personali) dalla cosa (mattonelle del marciapiede instabili) , si afferma sussistente quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
pagina 3 di 10 posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza viene definita "idoneità al nocumento"; non è richiesta la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, perché, come già osservato, tutte le cose, anche se innocue, sono suscettibili di divenire dannose o per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi.
Inquadrata la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie, reputa il Tribunale che la domanda della SI.ra meriti accoglimento. Parte_1
Premesso che l'assunto del convenuto (comportamento imprudente o distratto del pedone) è CP_1
circostanza rimasta del tutto indimostrata, nella specie emerge senza dubbio dalla prova testimoniale acquisita che l'attrice si è procurato il danno lamentato proprio per effetto della caduta, così come descritta in citazione, laddove la perdita d'equilibrio e la susseguente caduta è stata determinata dalla instabilità delle mattonelle che in quel punto presentava la pavimentazione del marciapiede.
Nello specifico il SI. e la SI.ra , rispettivamente marito e Testimone_1 Testimone_2 figlia dell'attrice, precisando che l'evento si è verificato il 18.12.2021 e non nell'anno 2022, come erroneamente riportato nell'atto di citazione, hanno confermato alcuni capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice in quanto, non avendo assistito personalmente all'evento, hanno potuto riferire invece sullo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento: “Constatai al mio arrivo come alcune mattonelle della pavimentazione del marciapiede percorso da mia moglie non erano ancorate al suolo…….le mattonelle divelte erano quelle che calpestate da mia moglie le facevano perdere l'equilibrio. Me le indicò la SI.ra che era presente al momento della Pt_2 caduta……. Non vi erano in loco né transenne né alcun segnale di pericolo che segnalassero lo stato del dissesto della pavimentazione…………..Constatai, sempre nelle immediatezze dei fatti, come il tratto di marciapiede in cui era caduta mia moglie era pieno di fogliame , cartacce e sporcizia di ogni genere. Preciso che per prendere visione dello stato del marciapiede e delle mattonelle non ancorate dovetti spazzare detta sporcizia……. Il tratto di marciapiede sul quale è caduta mia moglie non era illuminato. I lampioni si trovavano a distanza di parecchi metri e comunque la luce degli stessi era fioca e occultata dai rami degli alberi presenti……..L'illuminazione pubblica era talmente fioca che a distanza di qualche mese sono state sostituite le vecchie lampade con dei led. Preciso ulteriormente che le mattonelle sulle quali cadeva mia moglie, a distanza di alcune settimane, furono tolte e fu messo al loro posto del bitume. Sempre dopo quale mese furono tagliati anche i rami che impedivano di illuminare la zona. La SI.ra , che aveva un'attività commerciale nelle vicinanza, mi riferì che Pt_2
nello stesso punto si erano verificate altre cadute dei pedoni e che il Comune era stato avvisato ma non aveva ancora provveduto alla necessaria manutenzione” (cfr. teste;
“posso Testimone_1
pagina 4 di 10 riferire di aver constatato, appena giunta sul posto, come alcune piastrelle del marciapiede non erano ancorate e traballavano al passaggio…..non vi era alcuna segnalazione. Tanto posso riferire perché sono occorsa sul luogo pochi minuti dopo…. Il marciapiede e le mattonelle disancorate erano invase da foglie cadute dai vicini alberi e cartacce, cicche di SIarette etcc……i lampioni erano posti a distanza dal luogo in cui è caduta mia madre e la luce che davano era fioca e ostacolata dagli alberi presenti…..ho potuto constatare le circostanze di cui sopra per essere giunta nel luogo in cui era caduta mia madre nell'immediatezza dei fatti, prima che la stessa venisse trasportata in ospedale….in seguito alla caduta mia madre non ha ripreso la piena funzionalità del braccio e non vuole uscire a piedi se non accompagnata…..mia madre, al momento in cui è caduta, aveva delle scarpe basse con la suola di gomma “ (cfr. teste ). Dello stesso tenore la prova testimoniale resa della Testimone_2 SI.ra , figlia dell'attrice, anche lei sopraggiunta subito dopo l'evento. Testimone_3
Invece, i SInori e hanno riferito di aver assistito all'evento occorso Controparte_4 Controparte_5 all'attrice il 18.12.2021 ed hanno integralmente confermato tutte le circostanze di cui alla seconda memoria di parte attrice. Infatti, il SI. ha così dichiarato: sul capo a) “Si, la circostanza è vera. CP_4
Tanto posso dire perché mi trovavo anche io sulla medesima strada e stavo percorrendo il marciapiede nel senso opposto a quello della SI.ra . Se ben ricordo era il 18.12.2021 e non il 2022”; sul Pt_1 capo b) “Si è vera la circostanza. Tanto posso dire perché vidi nitidamente quanto accaduto. La SI.ra
mise un piede sulla pavimentazione non ancorata al suolo e la stessa traballò facendole Pt_1 perdere l'equilibrio”; sul capo c) “ Si, è vero. Come detto la SI.ra si trovava di fronte a me quando è caduta”; sul capo d) ”Si è vera la circostanza. Constatai personalmente che le mattonelle calpestate dalla SI.ra erano disancorate dal suolo e ne causarono la caduta”; sul capo f) “ Si è vera la Pt_1 circostanza. Sul luogo non erano presenti né segnali nè altro che indicasse il pericolo”; sul capo g) “Si
è vera la circostanza. Il tratto del marciapiede percorso dalla SI.ra e che percorrevo anche Pt_1
io era pieno zeppo di cartacce e foglie degli alberi ivi presenti che impedivano di vedere la pavimentazione”; sul capo h) “Si, è vero. L'illuminazione pubblica era molto scarsa sia perché i lampioni erano posti a distanza dal luogo sia perché la luce dagli stessi emessa era fioca. Ho visto che dopo alcuni mesi misero delle lampade LED al posto di quelle fioche e potarono gli alberi che con i loro rami impedivano alla poca di luce di illuminare il marciapiede”; Sul capo i) “ Si è vero, i lampioni erano distanti almeno una ventina di metri dal luogo dove si verificava la caduta”; A.D.R. dell'Avv.
Quartieri: “Aiutai personalmente la SI.ra a rialzarsi e vi era anche una SI.ra che si chiama Pt_1
. La SI.ra accusava dolori alle gambe, alle braccia ed alle mani.” Controparte_5 Pt_1
La SI.ra , interrogata sui medesimi capitoli, ha così riferito: sul capo a) “Si, è vera la Controparte_5 circostanza. Ricordo però che era l'anno 2021”; sul capo b) “Si è vera la circostanza. Tanto posso
pagina 5 di 10 dire perché ho assistito personalmente alla caduta perché stavo aprendo la mia attività “Sfizi e Tizi” presente a poca distanza da dove si è verificata la caduta della SI.ra che ho personalmente Pt_1 soccorsa, insieme ad un passante”; sul capo c) “ Si, è vera la circostanza. La SInora percorse alcune mattonelle del marciapiede non ancorate e perdeva l'equilibrio e cadeva sul braccio, lamentando dolori al braccio”; sul capo d) ”Si è vera la circostanza. Tanto posso dire proprio perché avevo
l'attività a poca distanza da dove è avvenuto l'evento….sul tratto di marciapiede in questione erano avvenute altre cadute e avevo chiamato i vigili urbani ma non è stato effettuato alcun intervento per riparare il marciapiede;
sul capo f) “ Si è vera la circostanza. Non era presente alcuna segnalazione”; sul capo g) “Si è vera la circostanza. Il marciapiede, nel punto in cui è caduta la SI.ra , era Pt_1
ricoperto da fogliame proveniente dagli alberi ivi presenti, carte e sporcizia in generale”; sul capo h)
“Si, è vero. La strada era scarsamente illuminata, anche perché i lampioni erano molto distanti. Io personalmente, avendo l'attività nei pressi del luogo in cui si è verificata la caduta, ho paura a parcheggiare distante perché non vi è abbastanza luce artificiale”.
Nessun dubbio vi può essere sull'attendibilità dei testimoni, avendo gli stessi reso dichiarazioni precise, tra di loro concordanti e non in contraddizione con gli altri elementi probatori presenti in atti, risultando, in particolare, verosimile, come peraltro emerge dalle immagini fotografiche allegate agli atti, che lo stato precario delle mattonelle non era né prevedibile e né visibile, vuoi la presenza di fogliame e cartacce varie su di esse , vuoi perché l'illuminazione artificiale non era ottimale, come concordemente riferito da tutti i testimoni.
Quanto dichiarato dai testimoni non può, come detto, essere scalfito dalle avverse deduzioni secondo cui l'evento si sarebbe verificato per altre e diverse cause, atteso che tale circostanza non ha trovato conferma in atti, così come non risulta dimostrata agli atti una circostanza idonea ad escludere il nesso causale tra l'evento e il danno, il cui onere probatorio gravava sul convenuto. CP_1
Infatti, volendo pure ammettere una disattenzione della SI.ra , tale circostanza in ogni caso Pt_1
non avrebbe comunque integrato un caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto il per CP_1
superare la presunzione di colpa a suo carico, era tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per effetto della disconnessione del marciapiede determinata dalle mattonelle non ancorate al suolo che, se ben manutenute, avrebbe potuto evitare l'evento (cfr. prova testimoniale della SI.ra : “sul tratto di marciapiede in questione Pt_2
erano avvenute altre cadute e avevo chiamato i vigili urbani ma non è stato effettuato alcun intervento per riparare il marciapiede”).
Affermata la responsabilità del e non ravvisandosi alcuna ipotesi di concorso colposo CP_1 dell'attrice, sotto il profilo del quantum dovranno considerarsi le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
pagina 6 di 10 nominato dott. , il quale ha evidenziato: “La visita medica effettuata sulla persona di Persona_1
, casalinga di anni 64, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti Parte_1
permettono di porre diagnosi di "Esiti di frattura della paletta omolaterale sinistra trattata con sintesi.
Esiti di frattura del radio sinistro osteosintetizzata con placca e viti. Esiti di frattura LNre sinistra trattata con fili di SC (successivamente rimosso)”. Il nesso causale tra l'evento del 18.12.2021 e le lesioni è soddisfatto in considerazione del tipo di trauma e degli esiti degli accertamenti strumentali effettuati. A seguito dell'evento la si sottoponeva alle cure dei Sanitari del Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Campobasso e, quindi, veniva ricoverata presso la UOC di ortopedia e traumatologia dello stesso nosocomio dove, previo esami clinici e strumentali (TC), veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura del radio, di applicazione di filo di
SC della frattura dell'LN (successivamente rimosso nel D-H del 14.02.2022) e nella riduzione con ancoretta in titanio della frattura della paletta omerale e reinserzione degli epitrocleari con fili non riassorbibili;
successivamente alla dimissione la paziente osservava un periodo di riposo ed applicazione di apparecchio gessato, quindi iniziava la terapia fisica riabilitativa che si prolungava per un periodo più lungo a causa di una algodistrofia documentata mediante gli esami radiologici effettuati. Il quadro clinico attuale è stabilizzato, non suscettibile di miglioramento o peggioramento ed
i postumi permanenti consistono negli esiti anatomici della frattura della paletta omerale con impossibilità nella iperestensione del gomito e limitazione della pronosupinazione ai gradi estremi, nella limitazione funzionale del polso senza deficit stenico della mano oltre agli esiti cicatriziali descritti ed alla sfumata ipotrofia dei muscoli dell'avambraccio in arto non dominante ed in assenza di deficit di forza contro gravità e contro resistenza………Il periodo di inabilità temporanea deve essere suddiviso in: - inabilità temporanea totale di giorni 7 (sette); - inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 56 (cinquantasei); - inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta); - inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta). I postumi permanenti da valutare come danno alla salute nella misura del 7% (sette per cento) facendo riferimento ai baremes delle micropermanenti.
Per quanto attiene le spese mediche documentate sono nella misura complessiva di € 626,71; in tale conteggio non si è tenuto conto della fattura relativa alla relazione medico legale redatta dal dott.
in quanto non spesa sanitaria sebbene necessaria per introdurre il ricorso e congrua Persona_2
per quanto attiene la prestazione effettuata”.
Gli esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della
pagina 7 di 10 decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. n. 28647/2013), non sussistendo validi motivi per disattenderne i risultati. Del resto le parti non hanno formulato osservazioni alla bozza loro inviata.
Tuttavia si deve dissentire dalla richiesta del danno morale avanzata dall'attrice atteso che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui, ove le lesioni derivano da fattispecie astrattamente integranti reato, va considerata come duplicazione risarcitoria l'attribuzione del risarcimento del danno biologico e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce, invece, una componente del primo, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci che fanno parte dell'unitario danno alla persona, fatta salva la possibilità della personalizzazione consistente in un incremento del punto percentuale in presenza di alcune particolari condizioni soggettive.
Ebbene, ai fini della personalizzazione l'attrice non ha allegato alcunchè nell'atto introduttivo e sebbene una simile richiesta è stata avanzata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., tuttavia tale voce di danno non è stata supportata da alcuna produzione documentale né parte attrice ha riversato in atti la prova delle sue particolari condizioni soggettive tramite testimoni.
Pertanto, detta personalizzazione non può essere riconosciuta in difetto di prova dei fatti secondari che consentano di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva ai fini di una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti: “E' insegnamento della S.C. che il risarcimento forfettariamente individuato in base ai meccanismi tabellari può essere aumentato (c.d. personalizzazione del danno) nel caso in cui il giudice, considerate tutte le conseguenze patite dalla vittima tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con se stesso) quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari che il danneggiato deve assolutamente provare, idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cass.n.
14364//2019 richiamata dalla Corte d'Appello di Campobasso nella sentenza n. 227/2021).
Tutto quanto sopra premesso, condividendo questo Tribunale il principio affermato da Cass. Sez. Un.
n. 26972/2008 secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, quest'ultimo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge o dalla violazione delle norme poste a tutela dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione e nota, altresì, la nozione di danno biologico dettata dal D.Lgs. n. 2009/2005, intesa quale
"lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di
pagina 8 di 10 reddito" e, infine, sulla base della misura percentuale del 7% accertata dal CTU, si deve fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Esclusa la personalizzazione, il danno biologico va quindi liquidato, nello specifico, applicando il criterio del c.d. punto percentuale d'invalidità riconosciuto dal ctu, combinato con l'età anagrafica della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo secondo le c.d. tabelle milanesi al momento della decisione, le quali, per ormai consolidata giurisprudenza, integrano un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio
2010 n. 1524, Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402 nonché Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011, secondo cui, in materia risarcitoria del danno non patrimoniale, "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto").
Reputa il Tribunale che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal Codice delle
Assicurazioni per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, non possono operare nella specie atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte in virtù del quale: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. Ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr.
Cass. n. 12408/2011; Cass. Ord. n. 12787/2017).
Pertanto, per la liquidazione dei danni diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale, vanno applicate le cosiddette “Tabelle Milanesi”, aggiornate al tempo della liquidazione, posto che la tabella ministeriale per le invalidità micropermanenti non appare applicabile alla diversa materia.
Sulla base della richiamata pronuncia di Cass. n. 12408/2011, ad oggetto i criteri di liquidazione del danno alla persona, il danno non patrimoniale di natura permanente da riconoscere all'attrice, considerata la percentuale di invalidità (7%) e l'età al momento del sinistro (anni 61), deve essere liquidato in euro 12.801,00, cui va aggiunto l'importo di euro 700,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 100,00 x 7 gg.), euro 4.200,00 per invalidità temporanea parziale al 75%
pagina 9 di 10 (euro 75,00 x 56 gg.), euro 1.500,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (euro 50,00 x 30 gg.) ed euro 750,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (euro 25,00 x 30 gg.) , e così per un totale del danno biologico permanente e temporaneo pari ad euro 19.951,00.
Alla suddetta somma liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data dell'evento (18.12.2021) decorreranno gli interessi legali sulle somme che man mano si incrementeranno per effetto della rivalutazione e fino alla presente sentenza dalla quale decorreranno i soli interessi legali sino al soddisfo.
A detta somma vanno riconosciuti gli esborsi sostenuti dall'attrice per spese sanitarie, euro 626,71, e per la relazione tecnica di parte, euro 366,00, documentalmente provati, pari a complessive euro 992,71 oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla SI.ra nei confronti del Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore della parte attrice, della somma di euro 19.951,00, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale nonché euro 992,71 per danno patrimoniale oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessive euro 5.077,00 per compenso oltre spese generali (15%), Iva e Cap nonché contributo unificato se effettivamente versato;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta per l'intero le spese dell'esperita c.t.u.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 7 marzo 2025 Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 334/2023
All'udienza del 7 marzo 2025, innanzi al dott. Michele Dentale, sono comparsi l'avv. Nicola Lavanga il quale si riporta ai propri atti difensivi e alle memorie conclusive depositate impugnando quelle avverse. E' comparsa l'avv. Camilla Quartieri in sostituzione dell'avv. Ferrati, la quale, impugnando e contestando gli avversi scritti difensivi, chiede che la domanda venga rigettata riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott. Michele Dentale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 334 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Nicola Lavanga presso il cui studio professionale, in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Paolo Filippo Ferrati elettivamente domiciliato in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 9 presso l'Avvocato
Camilla Quartieri;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La SI.ra agisce in giudizio nei confronti del per il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quando, in data 18.12.2022 alle ore 17,50 in via Roma del Comune di Campobasso, nel percorrere il marciapiede che costeggia la Scuola
Elementare Enrico D'Ovidio ha perso l'equilibrio a causa di alcune mattonelle della pavimentazione non ancorate al suolo;
in conseguenza della caduta l'attrice ha riportato la frattura radio distale a sinistra e il distacco osseo prossimale dei muscoli epitrocleari del gomito sinistro.
Si è costituito in giudizio il che, negando ogni propria responsabilità per Controparte_1
l'accaduto e descrivendo analiticamente lo stato dei luoghi, ha invocato il caso fortuito o il fatto colposo assorbente e/o concorrente della stessa SI.ra rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del .subordinatamente, Parte_1 Controparte_2
nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il
[...]
, previa declaratoria di responsabilità concorrente della nella produzione CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all e, dall'altro, dalle conseguenze Controparte_3 immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria”.
In sintesi, l'attrice imputa la responsabilità dell'accaduto all'omesso controllo delle condizioni in cui versava la pavimentazione del marciapiede costituita da mattonelle non ancorate al suolo e che, ricoperte da fogliame e cartacce, non ha potuto evitare la caduta, individuando nei titoli di cui all'art. 2051 c.c. la responsabilità del convenuto. Il esclude ogni sua responsabilità Controparte_1
chiedendo, invece, il rigetto della domanda rilevando, in particolare, che la pavimentazione del marciapiede in questione era circoscritto e perfettamente visibile e che la causa della caduta era riconducibile al caso fortuito per fatto della stessa danneggiata che nell'occasione non aveva adottato la dovuta diligenza e prudenza.
Costituisce principio pacifico che in materia di danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., viene configurata dalla giurisprudenza di legittimità una forma di responsabilità a carattere oggettivo integrata dagli ulteriori elementi costituiti dall'effettivo potere fisico sulla cosa del custode e dal ruolo attivo svolto dalla cosa nella causazione del danno: si è così affermato che la responsabilità ex art. 2051
c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità.
Quanto all'onere probatorio, sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo a interrompere il nesso causale (così, fra le tante pronunce di legittimità, Cass., sez. III, 19.2.2008, n. 4279 e Cass., sez. III, 25.7.2008, n. 20427: “fattore esterno che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità “……. che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo” ).
Circa il rapporto di custodia e, cioè, del potere fattuale del nel controllo della Controparte_1 cosa, è emerso che quest'ultimo ha effettivamente la disponibilità materiale del marciapiede in cui si è verificata la caduta, insistendo nel centro abitato di Campobasso.
Circa il nesso causale , rappresentato dalla prova a carico del danneggiato della derivazione del danno
(lesioni personali) dalla cosa (mattonelle del marciapiede instabili) , si afferma sussistente quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
pagina 3 di 10 posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza viene definita "idoneità al nocumento"; non è richiesta la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, perché, come già osservato, tutte le cose, anche se innocue, sono suscettibili di divenire dannose o per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi.
Inquadrata la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie, reputa il Tribunale che la domanda della SI.ra meriti accoglimento. Parte_1
Premesso che l'assunto del convenuto (comportamento imprudente o distratto del pedone) è CP_1
circostanza rimasta del tutto indimostrata, nella specie emerge senza dubbio dalla prova testimoniale acquisita che l'attrice si è procurato il danno lamentato proprio per effetto della caduta, così come descritta in citazione, laddove la perdita d'equilibrio e la susseguente caduta è stata determinata dalla instabilità delle mattonelle che in quel punto presentava la pavimentazione del marciapiede.
Nello specifico il SI. e la SI.ra , rispettivamente marito e Testimone_1 Testimone_2 figlia dell'attrice, precisando che l'evento si è verificato il 18.12.2021 e non nell'anno 2022, come erroneamente riportato nell'atto di citazione, hanno confermato alcuni capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice in quanto, non avendo assistito personalmente all'evento, hanno potuto riferire invece sullo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento: “Constatai al mio arrivo come alcune mattonelle della pavimentazione del marciapiede percorso da mia moglie non erano ancorate al suolo…….le mattonelle divelte erano quelle che calpestate da mia moglie le facevano perdere l'equilibrio. Me le indicò la SI.ra che era presente al momento della Pt_2 caduta……. Non vi erano in loco né transenne né alcun segnale di pericolo che segnalassero lo stato del dissesto della pavimentazione…………..Constatai, sempre nelle immediatezze dei fatti, come il tratto di marciapiede in cui era caduta mia moglie era pieno di fogliame , cartacce e sporcizia di ogni genere. Preciso che per prendere visione dello stato del marciapiede e delle mattonelle non ancorate dovetti spazzare detta sporcizia……. Il tratto di marciapiede sul quale è caduta mia moglie non era illuminato. I lampioni si trovavano a distanza di parecchi metri e comunque la luce degli stessi era fioca e occultata dai rami degli alberi presenti……..L'illuminazione pubblica era talmente fioca che a distanza di qualche mese sono state sostituite le vecchie lampade con dei led. Preciso ulteriormente che le mattonelle sulle quali cadeva mia moglie, a distanza di alcune settimane, furono tolte e fu messo al loro posto del bitume. Sempre dopo quale mese furono tagliati anche i rami che impedivano di illuminare la zona. La SI.ra , che aveva un'attività commerciale nelle vicinanza, mi riferì che Pt_2
nello stesso punto si erano verificate altre cadute dei pedoni e che il Comune era stato avvisato ma non aveva ancora provveduto alla necessaria manutenzione” (cfr. teste;
“posso Testimone_1
pagina 4 di 10 riferire di aver constatato, appena giunta sul posto, come alcune piastrelle del marciapiede non erano ancorate e traballavano al passaggio…..non vi era alcuna segnalazione. Tanto posso riferire perché sono occorsa sul luogo pochi minuti dopo…. Il marciapiede e le mattonelle disancorate erano invase da foglie cadute dai vicini alberi e cartacce, cicche di SIarette etcc……i lampioni erano posti a distanza dal luogo in cui è caduta mia madre e la luce che davano era fioca e ostacolata dagli alberi presenti…..ho potuto constatare le circostanze di cui sopra per essere giunta nel luogo in cui era caduta mia madre nell'immediatezza dei fatti, prima che la stessa venisse trasportata in ospedale….in seguito alla caduta mia madre non ha ripreso la piena funzionalità del braccio e non vuole uscire a piedi se non accompagnata…..mia madre, al momento in cui è caduta, aveva delle scarpe basse con la suola di gomma “ (cfr. teste ). Dello stesso tenore la prova testimoniale resa della Testimone_2 SI.ra , figlia dell'attrice, anche lei sopraggiunta subito dopo l'evento. Testimone_3
Invece, i SInori e hanno riferito di aver assistito all'evento occorso Controparte_4 Controparte_5 all'attrice il 18.12.2021 ed hanno integralmente confermato tutte le circostanze di cui alla seconda memoria di parte attrice. Infatti, il SI. ha così dichiarato: sul capo a) “Si, la circostanza è vera. CP_4
Tanto posso dire perché mi trovavo anche io sulla medesima strada e stavo percorrendo il marciapiede nel senso opposto a quello della SI.ra . Se ben ricordo era il 18.12.2021 e non il 2022”; sul Pt_1 capo b) “Si è vera la circostanza. Tanto posso dire perché vidi nitidamente quanto accaduto. La SI.ra
mise un piede sulla pavimentazione non ancorata al suolo e la stessa traballò facendole Pt_1 perdere l'equilibrio”; sul capo c) “ Si, è vero. Come detto la SI.ra si trovava di fronte a me quando è caduta”; sul capo d) ”Si è vera la circostanza. Constatai personalmente che le mattonelle calpestate dalla SI.ra erano disancorate dal suolo e ne causarono la caduta”; sul capo f) “ Si è vera la Pt_1 circostanza. Sul luogo non erano presenti né segnali nè altro che indicasse il pericolo”; sul capo g) “Si
è vera la circostanza. Il tratto del marciapiede percorso dalla SI.ra e che percorrevo anche Pt_1
io era pieno zeppo di cartacce e foglie degli alberi ivi presenti che impedivano di vedere la pavimentazione”; sul capo h) “Si, è vero. L'illuminazione pubblica era molto scarsa sia perché i lampioni erano posti a distanza dal luogo sia perché la luce dagli stessi emessa era fioca. Ho visto che dopo alcuni mesi misero delle lampade LED al posto di quelle fioche e potarono gli alberi che con i loro rami impedivano alla poca di luce di illuminare il marciapiede”; Sul capo i) “ Si è vero, i lampioni erano distanti almeno una ventina di metri dal luogo dove si verificava la caduta”; A.D.R. dell'Avv.
Quartieri: “Aiutai personalmente la SI.ra a rialzarsi e vi era anche una SI.ra che si chiama Pt_1
. La SI.ra accusava dolori alle gambe, alle braccia ed alle mani.” Controparte_5 Pt_1
La SI.ra , interrogata sui medesimi capitoli, ha così riferito: sul capo a) “Si, è vera la Controparte_5 circostanza. Ricordo però che era l'anno 2021”; sul capo b) “Si è vera la circostanza. Tanto posso
pagina 5 di 10 dire perché ho assistito personalmente alla caduta perché stavo aprendo la mia attività “Sfizi e Tizi” presente a poca distanza da dove si è verificata la caduta della SI.ra che ho personalmente Pt_1 soccorsa, insieme ad un passante”; sul capo c) “ Si, è vera la circostanza. La SInora percorse alcune mattonelle del marciapiede non ancorate e perdeva l'equilibrio e cadeva sul braccio, lamentando dolori al braccio”; sul capo d) ”Si è vera la circostanza. Tanto posso dire proprio perché avevo
l'attività a poca distanza da dove è avvenuto l'evento….sul tratto di marciapiede in questione erano avvenute altre cadute e avevo chiamato i vigili urbani ma non è stato effettuato alcun intervento per riparare il marciapiede;
sul capo f) “ Si è vera la circostanza. Non era presente alcuna segnalazione”; sul capo g) “Si è vera la circostanza. Il marciapiede, nel punto in cui è caduta la SI.ra , era Pt_1
ricoperto da fogliame proveniente dagli alberi ivi presenti, carte e sporcizia in generale”; sul capo h)
“Si, è vero. La strada era scarsamente illuminata, anche perché i lampioni erano molto distanti. Io personalmente, avendo l'attività nei pressi del luogo in cui si è verificata la caduta, ho paura a parcheggiare distante perché non vi è abbastanza luce artificiale”.
Nessun dubbio vi può essere sull'attendibilità dei testimoni, avendo gli stessi reso dichiarazioni precise, tra di loro concordanti e non in contraddizione con gli altri elementi probatori presenti in atti, risultando, in particolare, verosimile, come peraltro emerge dalle immagini fotografiche allegate agli atti, che lo stato precario delle mattonelle non era né prevedibile e né visibile, vuoi la presenza di fogliame e cartacce varie su di esse , vuoi perché l'illuminazione artificiale non era ottimale, come concordemente riferito da tutti i testimoni.
Quanto dichiarato dai testimoni non può, come detto, essere scalfito dalle avverse deduzioni secondo cui l'evento si sarebbe verificato per altre e diverse cause, atteso che tale circostanza non ha trovato conferma in atti, così come non risulta dimostrata agli atti una circostanza idonea ad escludere il nesso causale tra l'evento e il danno, il cui onere probatorio gravava sul convenuto. CP_1
Infatti, volendo pure ammettere una disattenzione della SI.ra , tale circostanza in ogni caso Pt_1
non avrebbe comunque integrato un caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto il per CP_1
superare la presunzione di colpa a suo carico, era tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per effetto della disconnessione del marciapiede determinata dalle mattonelle non ancorate al suolo che, se ben manutenute, avrebbe potuto evitare l'evento (cfr. prova testimoniale della SI.ra : “sul tratto di marciapiede in questione Pt_2
erano avvenute altre cadute e avevo chiamato i vigili urbani ma non è stato effettuato alcun intervento per riparare il marciapiede”).
Affermata la responsabilità del e non ravvisandosi alcuna ipotesi di concorso colposo CP_1 dell'attrice, sotto il profilo del quantum dovranno considerarsi le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
pagina 6 di 10 nominato dott. , il quale ha evidenziato: “La visita medica effettuata sulla persona di Persona_1
, casalinga di anni 64, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti Parte_1
permettono di porre diagnosi di "Esiti di frattura della paletta omolaterale sinistra trattata con sintesi.
Esiti di frattura del radio sinistro osteosintetizzata con placca e viti. Esiti di frattura LNre sinistra trattata con fili di SC (successivamente rimosso)”. Il nesso causale tra l'evento del 18.12.2021 e le lesioni è soddisfatto in considerazione del tipo di trauma e degli esiti degli accertamenti strumentali effettuati. A seguito dell'evento la si sottoponeva alle cure dei Sanitari del Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Campobasso e, quindi, veniva ricoverata presso la UOC di ortopedia e traumatologia dello stesso nosocomio dove, previo esami clinici e strumentali (TC), veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura del radio, di applicazione di filo di
SC della frattura dell'LN (successivamente rimosso nel D-H del 14.02.2022) e nella riduzione con ancoretta in titanio della frattura della paletta omerale e reinserzione degli epitrocleari con fili non riassorbibili;
successivamente alla dimissione la paziente osservava un periodo di riposo ed applicazione di apparecchio gessato, quindi iniziava la terapia fisica riabilitativa che si prolungava per un periodo più lungo a causa di una algodistrofia documentata mediante gli esami radiologici effettuati. Il quadro clinico attuale è stabilizzato, non suscettibile di miglioramento o peggioramento ed
i postumi permanenti consistono negli esiti anatomici della frattura della paletta omerale con impossibilità nella iperestensione del gomito e limitazione della pronosupinazione ai gradi estremi, nella limitazione funzionale del polso senza deficit stenico della mano oltre agli esiti cicatriziali descritti ed alla sfumata ipotrofia dei muscoli dell'avambraccio in arto non dominante ed in assenza di deficit di forza contro gravità e contro resistenza………Il periodo di inabilità temporanea deve essere suddiviso in: - inabilità temporanea totale di giorni 7 (sette); - inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 56 (cinquantasei); - inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta); - inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta). I postumi permanenti da valutare come danno alla salute nella misura del 7% (sette per cento) facendo riferimento ai baremes delle micropermanenti.
Per quanto attiene le spese mediche documentate sono nella misura complessiva di € 626,71; in tale conteggio non si è tenuto conto della fattura relativa alla relazione medico legale redatta dal dott.
in quanto non spesa sanitaria sebbene necessaria per introdurre il ricorso e congrua Persona_2
per quanto attiene la prestazione effettuata”.
Gli esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della
pagina 7 di 10 decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. n. 28647/2013), non sussistendo validi motivi per disattenderne i risultati. Del resto le parti non hanno formulato osservazioni alla bozza loro inviata.
Tuttavia si deve dissentire dalla richiesta del danno morale avanzata dall'attrice atteso che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui, ove le lesioni derivano da fattispecie astrattamente integranti reato, va considerata come duplicazione risarcitoria l'attribuzione del risarcimento del danno biologico e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce, invece, una componente del primo, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci che fanno parte dell'unitario danno alla persona, fatta salva la possibilità della personalizzazione consistente in un incremento del punto percentuale in presenza di alcune particolari condizioni soggettive.
Ebbene, ai fini della personalizzazione l'attrice non ha allegato alcunchè nell'atto introduttivo e sebbene una simile richiesta è stata avanzata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., tuttavia tale voce di danno non è stata supportata da alcuna produzione documentale né parte attrice ha riversato in atti la prova delle sue particolari condizioni soggettive tramite testimoni.
Pertanto, detta personalizzazione non può essere riconosciuta in difetto di prova dei fatti secondari che consentano di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva ai fini di una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti: “E' insegnamento della S.C. che il risarcimento forfettariamente individuato in base ai meccanismi tabellari può essere aumentato (c.d. personalizzazione del danno) nel caso in cui il giudice, considerate tutte le conseguenze patite dalla vittima tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con se stesso) quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari che il danneggiato deve assolutamente provare, idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cass.n.
14364//2019 richiamata dalla Corte d'Appello di Campobasso nella sentenza n. 227/2021).
Tutto quanto sopra premesso, condividendo questo Tribunale il principio affermato da Cass. Sez. Un.
n. 26972/2008 secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, quest'ultimo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge o dalla violazione delle norme poste a tutela dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione e nota, altresì, la nozione di danno biologico dettata dal D.Lgs. n. 2009/2005, intesa quale
"lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di
pagina 8 di 10 reddito" e, infine, sulla base della misura percentuale del 7% accertata dal CTU, si deve fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Esclusa la personalizzazione, il danno biologico va quindi liquidato, nello specifico, applicando il criterio del c.d. punto percentuale d'invalidità riconosciuto dal ctu, combinato con l'età anagrafica della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo secondo le c.d. tabelle milanesi al momento della decisione, le quali, per ormai consolidata giurisprudenza, integrano un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio
2010 n. 1524, Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402 nonché Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011, secondo cui, in materia risarcitoria del danno non patrimoniale, "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto").
Reputa il Tribunale che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal Codice delle
Assicurazioni per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, non possono operare nella specie atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte in virtù del quale: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. Ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr.
Cass. n. 12408/2011; Cass. Ord. n. 12787/2017).
Pertanto, per la liquidazione dei danni diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale, vanno applicate le cosiddette “Tabelle Milanesi”, aggiornate al tempo della liquidazione, posto che la tabella ministeriale per le invalidità micropermanenti non appare applicabile alla diversa materia.
Sulla base della richiamata pronuncia di Cass. n. 12408/2011, ad oggetto i criteri di liquidazione del danno alla persona, il danno non patrimoniale di natura permanente da riconoscere all'attrice, considerata la percentuale di invalidità (7%) e l'età al momento del sinistro (anni 61), deve essere liquidato in euro 12.801,00, cui va aggiunto l'importo di euro 700,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 100,00 x 7 gg.), euro 4.200,00 per invalidità temporanea parziale al 75%
pagina 9 di 10 (euro 75,00 x 56 gg.), euro 1.500,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (euro 50,00 x 30 gg.) ed euro 750,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (euro 25,00 x 30 gg.) , e così per un totale del danno biologico permanente e temporaneo pari ad euro 19.951,00.
Alla suddetta somma liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data dell'evento (18.12.2021) decorreranno gli interessi legali sulle somme che man mano si incrementeranno per effetto della rivalutazione e fino alla presente sentenza dalla quale decorreranno i soli interessi legali sino al soddisfo.
A detta somma vanno riconosciuti gli esborsi sostenuti dall'attrice per spese sanitarie, euro 626,71, e per la relazione tecnica di parte, euro 366,00, documentalmente provati, pari a complessive euro 992,71 oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla SI.ra nei confronti del Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore della parte attrice, della somma di euro 19.951,00, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale nonché euro 992,71 per danno patrimoniale oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessive euro 5.077,00 per compenso oltre spese generali (15%), Iva e Cap nonché contributo unificato se effettivamente versato;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta per l'intero le spese dell'esperita c.t.u.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 7 marzo 2025 Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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