Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto dalla signora VI UM, rappresentata e difesa dagli avvocati Fortunato Niro, Walter Miceli e Fabio Ganci con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 170/23 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.07.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA IG e uditi per la ricorrente l’avv. Fortunato Niro e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 9 aprile 2025 e depositato in pari data, la signora VI UM ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine - Sezione lavoro – n. 170/2023 in data 3 luglio 2023, passata in giudicato, nella parte in cui è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021e 2021/2022.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso con memoria di stile.
3. Celebrata l’udienza camerale del 3 dicembre 2025, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
4. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti nn. da 412 a 420, da 401 a 409, 269, 268 e 240 del 2024 e nn. 495, 494, 487, 480, 478, 476, 475, 474, 469, 468, 466, 464, 461, da 336 a 349, da 323 a 326, da 315 a 321, 300, 289, da 33 a 39, da 29 a 31, da 22 a 26, 15, 14 e 12 del 2025.
Ai fini che qui interessano, consta che la sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione è stata pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 5 luglio 2023: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
5. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 28 novembre 2024, prodotta in giudizio dalla ricorrente (all. 004-3 - fascicolo doc. ricorrente).
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale (all. da 005-4 a 008-4c - fascicolo doc. citato) e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
6. Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
7. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora
nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
8. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore dei difensori della medesima, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla medesima il contributo unificato nella misura versata.
Spese di lite e rimborso del contributo unificato vanno distratti a favore dei difensori, avvocati Fortunato Niro, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO