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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 815/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Zisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Croce Camerina, via Bologna n. 6, giusta procura in atti;
appellante e appellato incidentale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Minardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria, via Palestro n. 84, giusta procura in atti;
appellato e appellante incidentale
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2018, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Ragusa il fratello , deducendo la lesione della propria quota di riserva nella Controparte_1 successione della madre, (nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 24 Persona_1 novembre 2016, vedova).
L'attore esponeva che la de cuius, in vita, aveva integralmente disposto del proprio patrimonio in favore del convenuto mediante una pluralità di liberalità dirette e indirette, consistite:
- nella cointestazione di due buoni fruttiferi postali dell'importo di € 8.000,00 e di € 80.000,00, la cui provvista derivava dal prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Ragusa, via Torricelli n. 33, di esclusiva proprietà della de cuius, e che - una volta riscattati - erano stati impiegati per l'acquisto dell'appartamento sito in Ragusa, via Minardi n. 118, con intestazione al figlio della nuda CP_1 proprietà e riserva di usufrutto in capo alla madre;
- nell'effettuazione di ulteriori donazioni in denaro, fra il 2009 e il 2015, mediante bonifici bancari e intestazione dei buoni, per complessivi € 24.400,00;
- nella donazione dell'autovettura Nissan Micra tg. CC651GZ.
Premesso che dal verbale di inventario redatto a seguito dell'accettazione con beneficio d'inventario del 6 giugno 2017 non risultava attivo ereditario, mentre emergevano esposizioni debitorie (tra cui verso Agenzia delle Entrate/Riscossione Sicilia e Unicredit S.p.A.), l'attore chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima mediante riduzione delle suddette liberalità.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. Contestava la natura Controparte_1 liberale dei trasferimenti di denaro, deducendo che i bonifici indicati dall'attore costituivano rimborsi di spese sostenute nell'interesse della madre, ad eccezione del bonifico di € 700,00 del 20 aprile 2011, rimessogli quale regalo di compleanno. Affermava, inoltre, di avere riversato alla de cuius il ricavato della vendita della Nissan Micra. Negava che l'attribuzione della nuda proprietà dell'immobile di via
Minardi integrasse donazione, sostenendone il carattere corrispettivo in ragione dell'assistenza morale e materiale prestata alla madre e, in subordine, invocava la tacita dispensa da collazione. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per la rifusione, in ragione della metà, delle spese funerarie sostenute per la defunta, ammontanti ad € 3.900,00, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento di €
1.950,00 oltre interessi.
pagina 2 di 10 Espletata l'istruttoria, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU ing.
[...]
il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 390/2023, pubblicata il 7 marzo 2023 (R.G. n. Per_2
1403/2018), accoglieva sia la domanda attorea sia quella riconvenzionale. Il primo giudice dichiarava aperta la successione di . Dichiarava erede della stessa. Condannava Persona_1 Parte_1
alla reintegrazione della quota di legittima del fratello mediante pagamento della Controparte_1 somma di € 13.068,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese di lite e alle spese di C.T.U., poste definitivamente a suo carico.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , deducendo un unico e complesso Parte_1 motivo di gravame. Ha chiesto, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare che il donatum ricevuto dal convenuto ammonta ad € 114.300,00 e non ad € 51.600,00 come ritenuto dal giudice di prime cure, e che la quota da integrare in favore del fratello è pari ad € 38.100,00, da decurtarsi ad € 36.150,00 per effetto del rimborso del 50% delle spese funerarie anticipate.
In via subordinata, qualora il Collegio ritenesse che il valore dell'immobile ricevuto in donazione indiretta dalla madre debba essere decurtato del 50% del passivo, pari ad € 3.022,50 (totale passivo €
6.045,95 come indicato dal CTU), ha chiesto di determinare in € 33.127,50 la quota da rimborsare al fratello, con condanna alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato. In Controparte_1 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha riproposto le difese svolte in primo grado, sostenendo la natura di rimborsi (o liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c.) delle somme transitate, l'assenza di una donazione diretta nell'attribuzione della nuda proprietà dell'immobile - che sarebbe, invece, corrispettiva o, comunque, donazione modale correlata all'obbligo di assistenza - e, in via subordinata, la sussistenza di una tacita dispensa da collazione. Ha, inoltre, insistito per la conferma dell'accoglimento della riconvenzionale relativa alle spese funerarie. Contestualmente, ha proposto appello incidentale ex art. 343 c.p.c. limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese legali, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 22 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per ragioni di priorità logico – giuridica, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal c.d. Correttivo Cartabia di cui al D.Lgs. 164/2024, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, sollevata con la comparsa di risposta dall'appellato CP_1
.
[...]
L'eccezione è parzialmente fondata.
La sentenza del Tribunale si discosta parzialmente dalla ricostruzione dei fatti e dalla qualificazione giuridica proposta dall'originario attore. Come risulta dall'esame della pronuncia impugnata, il giudice ha preliminarmente preso atto dell'avvenuta delazione ereditaria legittima in favore dei soli due fratelli, in assenza di altri successibili ex lege, e dell'inesistenza di beni relitti al momento della morte della de cuius. Ha quindi ritenuto che la quota di cui poteva disporre fosse pari a un terzo Persona_1 dell'asse, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 556 c.c.
Premesse tali pacifiche circostanze, sulla base dell'interrogatorio formale reso da e Controparte_1 della documentazione prodotta, il Tribunale ha osservato quanto segue:
A) la cointestazione dei buoni fruttiferi postali per complessivi € 88.000,00, sottoscritti con il ricavato della vendita dell'immobile di via Torricelli n. 33, costituisce – per la metà dell'importo – donazione indiretta in favore del convenuto, in quanto l'attribuzione patrimoniale riveniente dalla facoltà di liquidazione dei titoli ex art. 1298 c.c. non risulta giustificata da altra causa idonea ad escludere la liberalità (Cass. n. 4682/2018; Cass. n. 10911/2013). I buoni furono riscossi e parzialmente utilizzati per l'emissione di assegni circolari destinati al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di via
Minardi n. 118. Dal rogito del 27 ottobre 2011 risulta che corrispose € 2.400,00 per la Controparte_1 nuda proprietà, mentre versò € 69.600,00 per l'usufrutto vitalizio. In base alla ripartizione Persona_1 dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta di registro, la porzione di prezzo riferibile alla nuda proprietà è pari a € 41.220,00, corrispondente al 57,25% dell'intero. Ne consegue – secondo la ricostruzione del Tribunale - che l'acquisto del diritto di nuda proprietà da parte del convenuto è avvenuto mediante l'impiego delle somme donate, con un residuo disavanzo di € 2.780,00, rimasto nella disponibilità del donatario.
B) È stata parimenti qualificata come donazione indiretta l'attribuzione dell'autovettura Nissan Micra,
pagina 4 di 10 già intestata alla madre, che il convenuto ha venduto a terzi nella qualità di proprietario non intestatario, impiegando il ricavato per l'acquisto di altra autovettura a proprio nome, come ammesso dallo stesso in sede di risposta all'interrogatorio formale (cfr. pag. 3 della sentenza).
C) Il donatum è stato quindi quantificato nella somma di € 44.000,00 (donazione indiretta da cointestazione dei buoni), nel valore commerciale dell'autovettura (€ 1.900,00, come da stima del
CTU), e nelle elargizioni in denaro bonificate negli anni al convenuto (€ 8.400,00), di cui non è stato provato l'impiego nell'interesse della madre. Da tale importo il giudice ha detratto € 2.000,00 bonificati da alla madre e € 700,00 ricevuti il giorno del compleanno, ritenuti liberalità d'uso ai CP_1 sensi dell'art. 770, comma 2, c.c.
D) Il valore complessivo del donatum è stato quindi determinato in € 51.600,00, dal quale è stata detratta la somma di € 6.545,59, corrispondente all'esposizione debitoria della de cuius, come risultante dal verbale di inventario allegato all'accettazione beneficiata dell'eredità da parte dell'attore.
2. - Orbene, aldilà della condivisibilità, sia sul piano della ricostruzione dei fatti che della valutazione giuridica, l'accertamento svolto dal Tribunale di Ragusa risulta sorretto, nel caso di specie, da una motivazione puntuale e logicamente coerente. Al contrario, le censure sollevate dall'appellante appaiono del tutto generiche, in relazione all'apprezzamento operato dal primo giudice circa l'esistenza di una donazione indiretta derivante dalla cointestazione dei buoni fruttiferi postali, nella misura della metà dell'importo degli stessi, nonché in ordine all'impiego delle somme donate per l'acquisto, da parte del convenuto, della nuda proprietà dell'immobile di via Minardi.
Anzitutto si osserva che il motivo in esame, nella parte in cui contesta la determinazione del donatum ricevuto da , si limita a prospettare una ricostruzione alternativa delle liberalità indirette Controparte_1 compiute in vita dalla de cuius, senza tuttavia censurare in modo specifico la ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Non viene infatti dedotta alcuna violazione dei criteri di valutazione applicati, fondati sull'art. 1298 c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente (comma 2), né viene contestato l'apprezzamento dell'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, la proprietaria del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità, circostanza ritenuta sussistente nella fattispecie dal giudice di primo grado. Parimenti, non viene denunciata specificatamente alcuna carenza o inadeguatezza della motivazione tale da impedire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito dalla sentenza impugnata per giungere ad attribuire alla cointestazione dei buoni fruttiferi postali il valore di pagina 5 di 10 donazione indiretta della metà delle somme investite.
L'appellante, dopo aver effettuato una dettagliata esposizione dello svolgimento del processo di primo grado (pagg.
1-7 dell'atto di appello), ha articolato un unico motivo di gravame (pagg. 8-10), deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione a una presunta errata valutazione delle prove e dei fatti non contestati. Senonché, tale doglianza, sotto l'aspetto in esame, si risolve in una mera richiesta di diverso apprezzamento degli elementi istruttori, senza alcuna argomentazione concreta volta a confutare l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
In particolare, l'appellante si è limitato ad affermare che la donazione avrebbe avuto un valore di €
114.300,00, e non di € 51.600,00 come ritenuto dal Tribunale, senza tuttavia indicare quali fatti, già dedotti in primo grado, sarebbero stati trascurati o valutati erroneamente, e avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Alla luce del testo vigente dell'art. 342 c.p.c., resta attuale l'insegnamento affermato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.
Non si richiede, dunque, né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (Cass. ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916). È, invece, necessario che “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, tale parte argomentativa manca del tutto, esaurendosi la formulazione della doglianza in esame nell'enunciazione della sola parte volitiva. La censura si risolve, infatti, nella semplice richiesta di rideterminazione del donatum in € 114.300,00 - somma peraltro superiore a quella indicata dallo stesso attore in primo grado (€ 98.400,00, come riportato a pagina 6 dell'atto di appello), senza alcuna indicazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli espressi dal primo giudice.
Nella sua prima parte, il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti minimi di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente.
pagina 6 di 10 3. - Per il resto, il motivo deve ritenersi, sia pure in modo succinto, sufficientemente argomentato e, dunque, ammissibile. Esso, tuttavia, sebbene ammissibile, è infondato nella sua seconda parte, articolata in più censure.
3.1. - L'appellante lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe erroneamente determinato l'ammontare delle ulteriori donazioni in denaro in € 8.400,00, anziché in € 24.400,00, come da documentazione prodotta in primo grado.
La doglianza è infondata. Non sussiste, infatti, alcuna omessa o erronea valutazione della documentazione bancaria allegata dall'attore. Il Tribunale ha espressamente dato conto, nella motivazione, di tutti i bonifici effettuati dalla de cuius in favore del figlio , come risultanti dai CP_1 documenti nn. 10, 11 e 12 della produzione attorea. Tra questi non figura alcun bonifico dell'importo di
€ 16.000,00, che l'appellante assume essere stato indebitamente escluso dal computo delle somme donate.
Quanto al punto C, va rilevato che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha effettivamente dedotto che tra le donazioni di denaro compiute in vita dalla madre in favore di CP_1 doveva essere ricompresa anche quella di € 16.000,00, effettuata in data 30 settembre 2011, mediante intestazione dei buoni. Come chiarito a pagina 5 dello stesso atto, tale attribuzione procede, secondo la prospettazione attorea, dalla differenza tra i buoni sottoscritti e cointestati (€ 88.000,00) e il prezzo versato per l'acquisto della casa di via Minardi (€ 72.000,00).
Dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione di primo grado si evince, dunque, che la somma di € 16.000,00 non sarebbe stata oggetto di donazione mediante bonifico bancario, bensì mediante l'operazione di cointestazione dei buoni fruttiferi postali (cfr. pag. 2, lett. b, dell'atto di citazione di primo grado e pag. 3, lett. b, dell'atto di appello).
Come già evidenziato, il Tribunale ha motivatamente ritenuto che, attraverso la cointestazione, la madre abbia donato al figlio la metà dell'importo investito nei buoni (€ 88.000,00/2 = € 44,00,00), comprensiva del disavanzo di € 2.780,00 residuato dall'impiego delle somme donate per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile di via Minardi.
Pertanto, l'importo di € 16.000,00 non è stato autonomamente conteggiato, essendo stato già considerato, in via implicita, nella valutazione complessiva della donazione indiretta derivante dalla cointestazione dei buoni.
pagina 7 di 10 3.2. - Con un'ultima doglianza, esposta alla lettera e), a pagina 9 dell'atto di appello, Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che l'esposizione debitoria relativa al residuo del prestito contratto con Unicredit S.p.A. non sarebbe riferibile alla de cuius, bensì al figlio
, nel cui esclusivo interesse il prestito sarebbe stato acceso. Controparte_1
Il motivo è infondato,
Preliminarmente, si osserva che il giudice di primo grado ha detratto dal donatum i debiti, anziché non tenerne conto ai sensi dell'art. 556 c.c., norma che prevede che i debiti possono detrarsi soltanto dalla massa dei beni relitti. Pertanto, laddove - come nel caso in esame - l'attivo sia costituito soltanto da donazioni, dei debiti non dovrebbe tenersi conto. Tuttavia, su tale statuizione non è stata formulata alcuna censura.
La doglianza proposta riguarda, infatti, esclusivamente la configurabilità di un debito ereditario, cioè di un debito che la defunta aveva al momento della morte, e si fonda sul presupposto - implicito ma necessario - che, qualora tale natura fosse riconosciuta, la passività dovrebbe essere considerata nel calcolo della quota disponibile. Diversamente, la censura sarebbe priva di interesse.
Nel merito, l'assunto su cui si fonda la doglianza in esame è che la de cuius non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a un mutuo, percependo una pensione ritenuta sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di sostentamento. Si tratta, però, di una generica illazione, priva di riscontri oggettivi, ovvero di una congettura inidonea ad escludere che il prestito fosse effettivamente riferibile alla de cuius e, come tale, qualificabile come debito ereditario.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che lo stesso appellante, sia nella parte espositiva dell'atto di appello, sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha ammesso che la madre aveva investito in buoni fruttiferi postali solo una parte del ricavato della vendita dell'immobile di via
Torricelli n. 33 (€ 88.000,00 su un corrispettivo complessivo di € 121.000,00), mentre la differenza era stata destinata all'estinzione di un precedente finanziamento. Ciò smentisce l'assunto secondo cui la de cuius non avrebbe avuto necessità di contrarre alcun prestito, determinando il venir meno dell'unico ostacolo addotto alla possibilità di qualificare il finanziamento contratto con Unicredit S.p.A. come debito ereditario.
4. - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
pagina 8 di 10 5. - Deve essere rigettato infine anche l'appello incidentale proposto in relazione al capo della sentenza del Tribunale concernente la condanna di alla rifusione delle spese legali (liquidate in € Controparte_1
4.281,70 per compensi professionali) in favore di . Parte_1
5.1. - Il motivo, nella prima parte, è infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante incidentale, si osserva che il Giudice di primo grado, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, ha correttamente applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Secondo un consolidato indirizzo della Corte di cassazione, l'art. 91 c.p.c. esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite, in base alla quale gli oneri processuali devono gravare sulla parte le cui domande siano state disattese dal giudice, ossia sulla parte soccombente (cfr.
Cass. n. 3641/2020).
5.2. - Per il resto, il motivo difetta di rilevanza ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'affermazione della “vantaggiosità” della proposta conciliativa formulata dal Tribunale non è stata posta a fondamento della statuizione impugnata relativa alla condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 4.281,70 per compensi professionali, bensì è stata richiamata al solo fine di rafforzare la motivazione con riferimento alla diversa statuizione che ha posto definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Tale ultima statuizione, peraltro non impugnata, trova comunque valido fondamento nel principio della soccombenza, già correttamente applicato dal primo giudice.
6. - Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante principale al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore di , con compensazione peraltro in ragione di un Controparte_1 quarto, atteso il rigetto anche dell'appello incidentale proposto da quest'ultimo.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia
(scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), individuato sulla base del criterio del "disputatum"
(ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), e dell'attività difensiva in concreto svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 per tutte le fasi effettivamente espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si applicano i valori minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto.
Atteso l'integrale rigetto di entrambi gli appelli, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 –
pagina 9 di 10 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 815/2023, rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
390/2023 del 7 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1403/2018;
rigetta l'appello incidentale;
conferma integralmente la predetta sentenza;
compensa tra le parti per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna Controparte_1 alla rifusione, in favore di , dei restanti tre quarti di spese, che liquida nell'intero in Parte_1 complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 815/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Zisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Croce Camerina, via Bologna n. 6, giusta procura in atti;
appellante e appellato incidentale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Minardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria, via Palestro n. 84, giusta procura in atti;
appellato e appellante incidentale
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2018, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Ragusa il fratello , deducendo la lesione della propria quota di riserva nella Controparte_1 successione della madre, (nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 24 Persona_1 novembre 2016, vedova).
L'attore esponeva che la de cuius, in vita, aveva integralmente disposto del proprio patrimonio in favore del convenuto mediante una pluralità di liberalità dirette e indirette, consistite:
- nella cointestazione di due buoni fruttiferi postali dell'importo di € 8.000,00 e di € 80.000,00, la cui provvista derivava dal prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Ragusa, via Torricelli n. 33, di esclusiva proprietà della de cuius, e che - una volta riscattati - erano stati impiegati per l'acquisto dell'appartamento sito in Ragusa, via Minardi n. 118, con intestazione al figlio della nuda CP_1 proprietà e riserva di usufrutto in capo alla madre;
- nell'effettuazione di ulteriori donazioni in denaro, fra il 2009 e il 2015, mediante bonifici bancari e intestazione dei buoni, per complessivi € 24.400,00;
- nella donazione dell'autovettura Nissan Micra tg. CC651GZ.
Premesso che dal verbale di inventario redatto a seguito dell'accettazione con beneficio d'inventario del 6 giugno 2017 non risultava attivo ereditario, mentre emergevano esposizioni debitorie (tra cui verso Agenzia delle Entrate/Riscossione Sicilia e Unicredit S.p.A.), l'attore chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima mediante riduzione delle suddette liberalità.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. Contestava la natura Controparte_1 liberale dei trasferimenti di denaro, deducendo che i bonifici indicati dall'attore costituivano rimborsi di spese sostenute nell'interesse della madre, ad eccezione del bonifico di € 700,00 del 20 aprile 2011, rimessogli quale regalo di compleanno. Affermava, inoltre, di avere riversato alla de cuius il ricavato della vendita della Nissan Micra. Negava che l'attribuzione della nuda proprietà dell'immobile di via
Minardi integrasse donazione, sostenendone il carattere corrispettivo in ragione dell'assistenza morale e materiale prestata alla madre e, in subordine, invocava la tacita dispensa da collazione. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per la rifusione, in ragione della metà, delle spese funerarie sostenute per la defunta, ammontanti ad € 3.900,00, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento di €
1.950,00 oltre interessi.
pagina 2 di 10 Espletata l'istruttoria, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU ing.
[...]
il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 390/2023, pubblicata il 7 marzo 2023 (R.G. n. Per_2
1403/2018), accoglieva sia la domanda attorea sia quella riconvenzionale. Il primo giudice dichiarava aperta la successione di . Dichiarava erede della stessa. Condannava Persona_1 Parte_1
alla reintegrazione della quota di legittima del fratello mediante pagamento della Controparte_1 somma di € 13.068,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese di lite e alle spese di C.T.U., poste definitivamente a suo carico.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , deducendo un unico e complesso Parte_1 motivo di gravame. Ha chiesto, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare che il donatum ricevuto dal convenuto ammonta ad € 114.300,00 e non ad € 51.600,00 come ritenuto dal giudice di prime cure, e che la quota da integrare in favore del fratello è pari ad € 38.100,00, da decurtarsi ad € 36.150,00 per effetto del rimborso del 50% delle spese funerarie anticipate.
In via subordinata, qualora il Collegio ritenesse che il valore dell'immobile ricevuto in donazione indiretta dalla madre debba essere decurtato del 50% del passivo, pari ad € 3.022,50 (totale passivo €
6.045,95 come indicato dal CTU), ha chiesto di determinare in € 33.127,50 la quota da rimborsare al fratello, con condanna alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato. In Controparte_1 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha riproposto le difese svolte in primo grado, sostenendo la natura di rimborsi (o liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c.) delle somme transitate, l'assenza di una donazione diretta nell'attribuzione della nuda proprietà dell'immobile - che sarebbe, invece, corrispettiva o, comunque, donazione modale correlata all'obbligo di assistenza - e, in via subordinata, la sussistenza di una tacita dispensa da collazione. Ha, inoltre, insistito per la conferma dell'accoglimento della riconvenzionale relativa alle spese funerarie. Contestualmente, ha proposto appello incidentale ex art. 343 c.p.c. limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese legali, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 22 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per ragioni di priorità logico – giuridica, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal c.d. Correttivo Cartabia di cui al D.Lgs. 164/2024, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, sollevata con la comparsa di risposta dall'appellato CP_1
.
[...]
L'eccezione è parzialmente fondata.
La sentenza del Tribunale si discosta parzialmente dalla ricostruzione dei fatti e dalla qualificazione giuridica proposta dall'originario attore. Come risulta dall'esame della pronuncia impugnata, il giudice ha preliminarmente preso atto dell'avvenuta delazione ereditaria legittima in favore dei soli due fratelli, in assenza di altri successibili ex lege, e dell'inesistenza di beni relitti al momento della morte della de cuius. Ha quindi ritenuto che la quota di cui poteva disporre fosse pari a un terzo Persona_1 dell'asse, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 556 c.c.
Premesse tali pacifiche circostanze, sulla base dell'interrogatorio formale reso da e Controparte_1 della documentazione prodotta, il Tribunale ha osservato quanto segue:
A) la cointestazione dei buoni fruttiferi postali per complessivi € 88.000,00, sottoscritti con il ricavato della vendita dell'immobile di via Torricelli n. 33, costituisce – per la metà dell'importo – donazione indiretta in favore del convenuto, in quanto l'attribuzione patrimoniale riveniente dalla facoltà di liquidazione dei titoli ex art. 1298 c.c. non risulta giustificata da altra causa idonea ad escludere la liberalità (Cass. n. 4682/2018; Cass. n. 10911/2013). I buoni furono riscossi e parzialmente utilizzati per l'emissione di assegni circolari destinati al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di via
Minardi n. 118. Dal rogito del 27 ottobre 2011 risulta che corrispose € 2.400,00 per la Controparte_1 nuda proprietà, mentre versò € 69.600,00 per l'usufrutto vitalizio. In base alla ripartizione Persona_1 dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta di registro, la porzione di prezzo riferibile alla nuda proprietà è pari a € 41.220,00, corrispondente al 57,25% dell'intero. Ne consegue – secondo la ricostruzione del Tribunale - che l'acquisto del diritto di nuda proprietà da parte del convenuto è avvenuto mediante l'impiego delle somme donate, con un residuo disavanzo di € 2.780,00, rimasto nella disponibilità del donatario.
B) È stata parimenti qualificata come donazione indiretta l'attribuzione dell'autovettura Nissan Micra,
pagina 4 di 10 già intestata alla madre, che il convenuto ha venduto a terzi nella qualità di proprietario non intestatario, impiegando il ricavato per l'acquisto di altra autovettura a proprio nome, come ammesso dallo stesso in sede di risposta all'interrogatorio formale (cfr. pag. 3 della sentenza).
C) Il donatum è stato quindi quantificato nella somma di € 44.000,00 (donazione indiretta da cointestazione dei buoni), nel valore commerciale dell'autovettura (€ 1.900,00, come da stima del
CTU), e nelle elargizioni in denaro bonificate negli anni al convenuto (€ 8.400,00), di cui non è stato provato l'impiego nell'interesse della madre. Da tale importo il giudice ha detratto € 2.000,00 bonificati da alla madre e € 700,00 ricevuti il giorno del compleanno, ritenuti liberalità d'uso ai CP_1 sensi dell'art. 770, comma 2, c.c.
D) Il valore complessivo del donatum è stato quindi determinato in € 51.600,00, dal quale è stata detratta la somma di € 6.545,59, corrispondente all'esposizione debitoria della de cuius, come risultante dal verbale di inventario allegato all'accettazione beneficiata dell'eredità da parte dell'attore.
2. - Orbene, aldilà della condivisibilità, sia sul piano della ricostruzione dei fatti che della valutazione giuridica, l'accertamento svolto dal Tribunale di Ragusa risulta sorretto, nel caso di specie, da una motivazione puntuale e logicamente coerente. Al contrario, le censure sollevate dall'appellante appaiono del tutto generiche, in relazione all'apprezzamento operato dal primo giudice circa l'esistenza di una donazione indiretta derivante dalla cointestazione dei buoni fruttiferi postali, nella misura della metà dell'importo degli stessi, nonché in ordine all'impiego delle somme donate per l'acquisto, da parte del convenuto, della nuda proprietà dell'immobile di via Minardi.
Anzitutto si osserva che il motivo in esame, nella parte in cui contesta la determinazione del donatum ricevuto da , si limita a prospettare una ricostruzione alternativa delle liberalità indirette Controparte_1 compiute in vita dalla de cuius, senza tuttavia censurare in modo specifico la ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Non viene infatti dedotta alcuna violazione dei criteri di valutazione applicati, fondati sull'art. 1298 c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente (comma 2), né viene contestato l'apprezzamento dell'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, la proprietaria del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità, circostanza ritenuta sussistente nella fattispecie dal giudice di primo grado. Parimenti, non viene denunciata specificatamente alcuna carenza o inadeguatezza della motivazione tale da impedire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito dalla sentenza impugnata per giungere ad attribuire alla cointestazione dei buoni fruttiferi postali il valore di pagina 5 di 10 donazione indiretta della metà delle somme investite.
L'appellante, dopo aver effettuato una dettagliata esposizione dello svolgimento del processo di primo grado (pagg.
1-7 dell'atto di appello), ha articolato un unico motivo di gravame (pagg. 8-10), deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione a una presunta errata valutazione delle prove e dei fatti non contestati. Senonché, tale doglianza, sotto l'aspetto in esame, si risolve in una mera richiesta di diverso apprezzamento degli elementi istruttori, senza alcuna argomentazione concreta volta a confutare l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
In particolare, l'appellante si è limitato ad affermare che la donazione avrebbe avuto un valore di €
114.300,00, e non di € 51.600,00 come ritenuto dal Tribunale, senza tuttavia indicare quali fatti, già dedotti in primo grado, sarebbero stati trascurati o valutati erroneamente, e avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Alla luce del testo vigente dell'art. 342 c.p.c., resta attuale l'insegnamento affermato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.
Non si richiede, dunque, né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (Cass. ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916). È, invece, necessario che “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, tale parte argomentativa manca del tutto, esaurendosi la formulazione della doglianza in esame nell'enunciazione della sola parte volitiva. La censura si risolve, infatti, nella semplice richiesta di rideterminazione del donatum in € 114.300,00 - somma peraltro superiore a quella indicata dallo stesso attore in primo grado (€ 98.400,00, come riportato a pagina 6 dell'atto di appello), senza alcuna indicazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli espressi dal primo giudice.
Nella sua prima parte, il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti minimi di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente.
pagina 6 di 10 3. - Per il resto, il motivo deve ritenersi, sia pure in modo succinto, sufficientemente argomentato e, dunque, ammissibile. Esso, tuttavia, sebbene ammissibile, è infondato nella sua seconda parte, articolata in più censure.
3.1. - L'appellante lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe erroneamente determinato l'ammontare delle ulteriori donazioni in denaro in € 8.400,00, anziché in € 24.400,00, come da documentazione prodotta in primo grado.
La doglianza è infondata. Non sussiste, infatti, alcuna omessa o erronea valutazione della documentazione bancaria allegata dall'attore. Il Tribunale ha espressamente dato conto, nella motivazione, di tutti i bonifici effettuati dalla de cuius in favore del figlio , come risultanti dai CP_1 documenti nn. 10, 11 e 12 della produzione attorea. Tra questi non figura alcun bonifico dell'importo di
€ 16.000,00, che l'appellante assume essere stato indebitamente escluso dal computo delle somme donate.
Quanto al punto C, va rilevato che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha effettivamente dedotto che tra le donazioni di denaro compiute in vita dalla madre in favore di CP_1 doveva essere ricompresa anche quella di € 16.000,00, effettuata in data 30 settembre 2011, mediante intestazione dei buoni. Come chiarito a pagina 5 dello stesso atto, tale attribuzione procede, secondo la prospettazione attorea, dalla differenza tra i buoni sottoscritti e cointestati (€ 88.000,00) e il prezzo versato per l'acquisto della casa di via Minardi (€ 72.000,00).
Dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione di primo grado si evince, dunque, che la somma di € 16.000,00 non sarebbe stata oggetto di donazione mediante bonifico bancario, bensì mediante l'operazione di cointestazione dei buoni fruttiferi postali (cfr. pag. 2, lett. b, dell'atto di citazione di primo grado e pag. 3, lett. b, dell'atto di appello).
Come già evidenziato, il Tribunale ha motivatamente ritenuto che, attraverso la cointestazione, la madre abbia donato al figlio la metà dell'importo investito nei buoni (€ 88.000,00/2 = € 44,00,00), comprensiva del disavanzo di € 2.780,00 residuato dall'impiego delle somme donate per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile di via Minardi.
Pertanto, l'importo di € 16.000,00 non è stato autonomamente conteggiato, essendo stato già considerato, in via implicita, nella valutazione complessiva della donazione indiretta derivante dalla cointestazione dei buoni.
pagina 7 di 10 3.2. - Con un'ultima doglianza, esposta alla lettera e), a pagina 9 dell'atto di appello, Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che l'esposizione debitoria relativa al residuo del prestito contratto con Unicredit S.p.A. non sarebbe riferibile alla de cuius, bensì al figlio
, nel cui esclusivo interesse il prestito sarebbe stato acceso. Controparte_1
Il motivo è infondato,
Preliminarmente, si osserva che il giudice di primo grado ha detratto dal donatum i debiti, anziché non tenerne conto ai sensi dell'art. 556 c.c., norma che prevede che i debiti possono detrarsi soltanto dalla massa dei beni relitti. Pertanto, laddove - come nel caso in esame - l'attivo sia costituito soltanto da donazioni, dei debiti non dovrebbe tenersi conto. Tuttavia, su tale statuizione non è stata formulata alcuna censura.
La doglianza proposta riguarda, infatti, esclusivamente la configurabilità di un debito ereditario, cioè di un debito che la defunta aveva al momento della morte, e si fonda sul presupposto - implicito ma necessario - che, qualora tale natura fosse riconosciuta, la passività dovrebbe essere considerata nel calcolo della quota disponibile. Diversamente, la censura sarebbe priva di interesse.
Nel merito, l'assunto su cui si fonda la doglianza in esame è che la de cuius non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a un mutuo, percependo una pensione ritenuta sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di sostentamento. Si tratta, però, di una generica illazione, priva di riscontri oggettivi, ovvero di una congettura inidonea ad escludere che il prestito fosse effettivamente riferibile alla de cuius e, come tale, qualificabile come debito ereditario.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che lo stesso appellante, sia nella parte espositiva dell'atto di appello, sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha ammesso che la madre aveva investito in buoni fruttiferi postali solo una parte del ricavato della vendita dell'immobile di via
Torricelli n. 33 (€ 88.000,00 su un corrispettivo complessivo di € 121.000,00), mentre la differenza era stata destinata all'estinzione di un precedente finanziamento. Ciò smentisce l'assunto secondo cui la de cuius non avrebbe avuto necessità di contrarre alcun prestito, determinando il venir meno dell'unico ostacolo addotto alla possibilità di qualificare il finanziamento contratto con Unicredit S.p.A. come debito ereditario.
4. - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
pagina 8 di 10 5. - Deve essere rigettato infine anche l'appello incidentale proposto in relazione al capo della sentenza del Tribunale concernente la condanna di alla rifusione delle spese legali (liquidate in € Controparte_1
4.281,70 per compensi professionali) in favore di . Parte_1
5.1. - Il motivo, nella prima parte, è infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante incidentale, si osserva che il Giudice di primo grado, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, ha correttamente applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Secondo un consolidato indirizzo della Corte di cassazione, l'art. 91 c.p.c. esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite, in base alla quale gli oneri processuali devono gravare sulla parte le cui domande siano state disattese dal giudice, ossia sulla parte soccombente (cfr.
Cass. n. 3641/2020).
5.2. - Per il resto, il motivo difetta di rilevanza ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'affermazione della “vantaggiosità” della proposta conciliativa formulata dal Tribunale non è stata posta a fondamento della statuizione impugnata relativa alla condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 4.281,70 per compensi professionali, bensì è stata richiamata al solo fine di rafforzare la motivazione con riferimento alla diversa statuizione che ha posto definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Tale ultima statuizione, peraltro non impugnata, trova comunque valido fondamento nel principio della soccombenza, già correttamente applicato dal primo giudice.
6. - Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante principale al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore di , con compensazione peraltro in ragione di un Controparte_1 quarto, atteso il rigetto anche dell'appello incidentale proposto da quest'ultimo.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia
(scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), individuato sulla base del criterio del "disputatum"
(ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), e dell'attività difensiva in concreto svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 per tutte le fasi effettivamente espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si applicano i valori minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto.
Atteso l'integrale rigetto di entrambi gli appelli, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 –
pagina 9 di 10 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 815/2023, rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
390/2023 del 7 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1403/2018;
rigetta l'appello incidentale;
conferma integralmente la predetta sentenza;
compensa tra le parti per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna Controparte_1 alla rifusione, in favore di , dei restanti tre quarti di spese, che liquida nell'intero in Parte_1 complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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