Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale LE
N. 1918 del 12.5.2021
Oggetto: riconoscimento benefici alle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza in grado d'appello, iscritta al n. 921/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bava e Claudio Fisfola e presso Parte_1 quest'ultimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato e presso la medesima elettivamente domiciliati.
APPELLATI
FATTO
Con ricorso depositato il 27.6.2018, , militare della Guardia di Finanza, premesso di Parte_2
essere stato dichiarato vittima del dovere dopo aver riportato invalidità permanente derivante da grave patologia percolare contratta durante l'esecuzione di servizi di ordine pubblico, si rivolgeva al
Tribunale di LE, lamentando l'erroneità e l'insufficienza della quantificazione dell'indennità complessiva (nella misura del 10%) eseguita dalla Commissione Medico Ospedaliera. Chiedeva, pertanto, che, disposta CTU, la stessa indennità fosse rideterminata nella misura del 43% ovvero in quell'altra minore o superiore ritenuta di giustizia, con conseguente riliquidazione della speciale elargizione e il riconoscimento di tutti gli altri benefici di legge.
ritenendo corretta la quantificazione della indennità complessiva eseguita sulla scorta dei criteri di cui al d.p.r. n. 243/2006. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1918 del 12.5.2021, il Tribunale di LE rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il 29.8.2021. Parte_2
A sostegno dell'appello, con un unico e articolato motivo, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione di primo grado, che, sulla base di un'isolata pronuncia della S.C. (Cass. Civ. III Sez. n.
11101/2020) superata da altre più numerose decisioni, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie le previsioni di cui al dpr n. 181/2019 in caso di prima valutazione.
Ripercorso il quadro normativo, l'appellante ha evidenziato come la decisione innanzi indicata della
S.C., cui si era uniformato il primo Giudice, fosse per l'appunto un'eccezione rispetto ad altre decisioni e in particolare all'ordinanza n. 6931/2021 con cui la Cassazione aveva anche evidenziato le criticità di quel precedente.
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'appello e quindi della domanda formulata in primo grado, previa ammissione della CTU.
Con memoria depositata 22.5.2023, si costituiva il che dava atto del Controparte_1 consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole all'appellante (cfr. Cass.nn. 6214,
6215, 6216 e 6217 del 2022) che fissava il principio della parametrazione dei benefici alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3, e 4 del dpr n. 181/2009, per cui aderiva alla richiesta di CTU formulata dall'appellante ai fini della determinazione dell'indennità complessiva.
Con ordinanza del 23.10.2024, la Corte disponeva procedersi alla CTU medico legale nominando a tal fine il Dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va subito detto che come correttamente ammesso anche dalla Difesa Erariale, la S.C. ha definitivamente chiarito che “in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 24/02/2022, n. 6214) Alle quattro sentenze gemelle del 24.2.2022, sono seguite numerose altre pronunce che si sono attenute al principio innanzi citato.
È, invece, rimasto isolato e, quindi, superato il principio contrario, di cui a Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 10/06/2020, n. 1110, cui si era invece attenuto il primo Giudice.
Di conseguenza, come del resto chiesto da entrambe le parti, si è resa necessaria la nomina di un
Ausiliare che eseguisse la valutazione medico-legale dell'indennità complessiva attenendosi ai criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.
Il CTU, all'esito della visita dell'appellante e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, è pervenuto alla conclusione che l'indennità complessiva spettante al sia pari al 17.5%. Pt_2
Più in dettaglio, il CTU ha ritenuto che sul siano riscontrabili “Esiti fibrocicatriziali stabilizzati Pt_2
di pregressa lesione escavata del lobo superiore polmonare sinistro, riconducibile a causa di servizio”.
Ai fini della determinazione dell'indennità complessiva, eseguita sulla scorta dei citati criteri di cui al d.P.R. n. 181/2009, il CTU ha indicato nel 15% il grado di invalidità Permanente (IP), derivante da insufficienza respiratoria lieve;
ha poi quantificato nel 5% il danno biologico (DB), nel 2.5%
(ovvero la metà del danno biologico) il danno morale.
Utilizzando la formula indicata dal citato d.P.R. si perviene al seguente risultato “Invalidità
Complessiva (IC): 17,5%, calcolata come DB + DM + (IP - DB)”.
Le conclusioni del consulente, supportate dalla corretta applicazione dei citati criteri indicati dalla normativa in vigore, nonché da un ragionamento privo di lacune logiche, appaiono ampiamente condivisibili, così come lo sono le motivazioni addotte per superare le eccezioni mosse in sede di osservazioni dalla consulente tecnica di parte nominata da parte appellata.
Il Dott. , in modo critico e articolato, non ha condiviso la tesi del tecnico di parte Persona_1 appellata secondo cui l'invalidità Permanente fosse pari a all'11%, spiegando che la sua valutazione
è stata eseguita nel range intermedio del codice 6013 (15%) “in quanto pur riconoscendo che nella consulenza non risulta documentata alcuna insufficienza respiratoria, non si può non valutare che vi
è una alterazione dell'integrità fisica data dalla presenza di lesione escavata del lobo superiore polmonare sinistro con conseguenti esiti fibrotici.
Quanto al danno biologico che secondo il non sarebbe dimostrato, il CTU ha sostenuto che CP_1 lo stesso “si caratterizza per il suo profilo anatomo-funzionale”. Parimenti, il CTU ha ritenuto di confermare la percentuale di danno morale che sebbene tecnicamente non dimostrabile (in quanto “appartiene alla sfera intima della persona”) viene normalmente riconosciuto in misura pari fino ai 2/3 del danno biologico, mentre nel caso di specie è stato valutato in misura inferiore (1/2).
In conclusione, per le ragioni già dette, la Corte intende uniformarsi alle conclusioni del CTU.
L'appello, pertanto, può essere accolto limitatamente alla rideterminazione dell'invalidità complessiva nella misura del 17,5% e, quindi, nella rideterminazione della speciale elargizione in misura corrispondente.
Le spese del doppio grado, stanti l'accoglimento soltanto parziale della domanda e le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è detto, possono essere compensata per un terzo. Gli ulteriori due terzi, liquidati nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. modd., seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione all'Avv. Bava, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU vanno, poi, poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di LE -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29.9.2021 da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza del 12.5.2021 del Tribunale CP_1
di LE, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina nel 17,5% l'invalidità complessiva indennizzabile;
condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, commisurata alla predetta percentuale di indennità complessiva, previa detrazione della somma già liquidata di €
22.540,00, oltre interessi o, se maggiore, rivalutazione sulla somma residua;
rigetta le ulteriori domande formulate dall'appellante; condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, di due terzi delle spese Controparte_1
del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero ex DM n. 55/2014 e succ. modd., in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) e accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Bava. Compensa fra le parti l'ulteriore terzo delle spese.
Pone a carico del il pagamento delle spese di CTU nella misura liquidata in separato CP_1
provvedimento.
Dichiara compensate le spese di giudizio
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni. Così deciso in LE il 7.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Domenico Monterisi
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi