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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al I aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 620/23 proposta da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Marina Olla, unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas elettivamente domiciliato in
Messina, via Vittorio Emanuele 100, presso l'Avvocatura dell'ente appellante
CONTRO
nato ad [...] in data [...] ed elettivamente CP_1
domiciliato in via Ludovico Ariosto n. 7/A, in Sant'Agata di Militello presso lo studio dell'Avv. Befumo Achille che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 luglio 2019 il sig. , premetteva di aver lavorato come CP_1
dipendente pubblico, di essere titolare di pensione diretta e di non aver percepito gli assegni familiari a lui spettanti ex lege per gli anni 2016, 2017 e 2018; indi chiedeva al
Tribunale di Patti il riconoscimento dei suddetti assegni e la condanna al pagamento dell'INPS, oltre alla condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva l'istituto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti atteso che il sig. era un ex dipendente pubblico e nel merito CP_1 sottolineava che l'istituto, nelle more del giudizio, aveva provveduto a liquidare il quantum deabetur unitamente al rateo della pensione del novembre 2020.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 346/23 dichiarava cessata la materia del contendere rilevando che in pendenza del ricorso l'istituto aveva provveduto ad effettuare il pagamento degli assegni richiesti, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del sig. per € 816,00. CP_1
Il tribunale prescindeva dall'esame della preliminare eccezione di giurisdizione del giudice della Corte dei Conti, non menzionandola neppure, ritenendo preminente l'adempimento spontaneo dell'istituto quale presupposto legittimante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Avverso tale decisione, con atto del 7 agosto 2023, proponeva appello l'istituto soccombente cui si opponeva controparte;
indi, sulle note depositate da ambo le parti, la causa alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del I aprile 2025 è stata posta decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui omette di statuire sull'eccezione preliminare sollevata relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice della Corte dei Conti.
In tesi dell'INPS il giudicante avrebbe errato a non considerare il difetto di giurisdizione preminente rispetto all'avvenuto adempimento e quindi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché così facendo avrebbe affrontato il merito della causa, anziché devolvere immediatamente la causa al giudice contabile essendo il sig. un ex dipendente pubblico. CP_1
Con altra doglianza l'istituto contesta la condanna alle spese di lite, ritenendola ingiusta in ragione dell'erronea individuazione del giudice adito;
peraltro la stessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sullo spontaneo adempimento della prestazione, avrebbe dovuto indurre ad una compensazione totale delle spese.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza costante, la cessazione della materia del contendere assume carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, poiché “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione
Pag. 2 di 3 preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia”( così
Cass. Civ. sez. III n. 4951/23).
Ne discende, pertanto, che l'intervenuto pagamento in corso di causa dell'invocata prestazione, comportando la caducazione dell'interesse ad agire, ha, conseguentemente, travolto l'esame di ogni altra questione, ivi compresa quella sulla giurisdizione.
Occorre nondimeno evidenziare che ai fini dell regolamentazione delle spese il primo giudice avrebbe dovuto considerare che la domanda era stata comunque proposta ad un giudice non competente, circostanza già di per sufficiente a giustificare una compensazione integrale fra le parti delle spese di lite;
non avrebbe, invero, potuto adottarsi nella specie il criterio della soccombenza “virtuale” non potendo il tribunale affrontare il merito della controversia, stante la carenza di giurisdizione.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, riformata in punto di spese, compensando le stesse, quanto al primo grado.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, va altresì disposta la compensazione delle spese anche per il presente grado.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara compensate tra le parti le spese del primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Messina, 2 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al I aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 620/23 proposta da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Marina Olla, unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas elettivamente domiciliato in
Messina, via Vittorio Emanuele 100, presso l'Avvocatura dell'ente appellante
CONTRO
nato ad [...] in data [...] ed elettivamente CP_1
domiciliato in via Ludovico Ariosto n. 7/A, in Sant'Agata di Militello presso lo studio dell'Avv. Befumo Achille che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 luglio 2019 il sig. , premetteva di aver lavorato come CP_1
dipendente pubblico, di essere titolare di pensione diretta e di non aver percepito gli assegni familiari a lui spettanti ex lege per gli anni 2016, 2017 e 2018; indi chiedeva al
Tribunale di Patti il riconoscimento dei suddetti assegni e la condanna al pagamento dell'INPS, oltre alla condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva l'istituto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti atteso che il sig. era un ex dipendente pubblico e nel merito CP_1 sottolineava che l'istituto, nelle more del giudizio, aveva provveduto a liquidare il quantum deabetur unitamente al rateo della pensione del novembre 2020.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 346/23 dichiarava cessata la materia del contendere rilevando che in pendenza del ricorso l'istituto aveva provveduto ad effettuare il pagamento degli assegni richiesti, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del sig. per € 816,00. CP_1
Il tribunale prescindeva dall'esame della preliminare eccezione di giurisdizione del giudice della Corte dei Conti, non menzionandola neppure, ritenendo preminente l'adempimento spontaneo dell'istituto quale presupposto legittimante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Avverso tale decisione, con atto del 7 agosto 2023, proponeva appello l'istituto soccombente cui si opponeva controparte;
indi, sulle note depositate da ambo le parti, la causa alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del I aprile 2025 è stata posta decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui omette di statuire sull'eccezione preliminare sollevata relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice della Corte dei Conti.
In tesi dell'INPS il giudicante avrebbe errato a non considerare il difetto di giurisdizione preminente rispetto all'avvenuto adempimento e quindi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché così facendo avrebbe affrontato il merito della causa, anziché devolvere immediatamente la causa al giudice contabile essendo il sig. un ex dipendente pubblico. CP_1
Con altra doglianza l'istituto contesta la condanna alle spese di lite, ritenendola ingiusta in ragione dell'erronea individuazione del giudice adito;
peraltro la stessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sullo spontaneo adempimento della prestazione, avrebbe dovuto indurre ad una compensazione totale delle spese.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza costante, la cessazione della materia del contendere assume carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, poiché “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione
Pag. 2 di 3 preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia”( così
Cass. Civ. sez. III n. 4951/23).
Ne discende, pertanto, che l'intervenuto pagamento in corso di causa dell'invocata prestazione, comportando la caducazione dell'interesse ad agire, ha, conseguentemente, travolto l'esame di ogni altra questione, ivi compresa quella sulla giurisdizione.
Occorre nondimeno evidenziare che ai fini dell regolamentazione delle spese il primo giudice avrebbe dovuto considerare che la domanda era stata comunque proposta ad un giudice non competente, circostanza già di per sufficiente a giustificare una compensazione integrale fra le parti delle spese di lite;
non avrebbe, invero, potuto adottarsi nella specie il criterio della soccombenza “virtuale” non potendo il tribunale affrontare il merito della controversia, stante la carenza di giurisdizione.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, riformata in punto di spese, compensando le stesse, quanto al primo grado.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, va altresì disposta la compensazione delle spese anche per il presente grado.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara compensate tra le parti le spese del primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Messina, 2 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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