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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere delegato dal Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 323 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. .f. Parte_1 C.F._1
difeso da se stesso
RICORRENTE
E
Controparte_1
1
[...] non costituito
RESISTENTE
avente ad oggetto: Opposizione ex artt. 170 DPR n. 115/2002, 15 Dlgvo
n. 15/2011, 281 decies cpc avverso avverso il provvedimento del
21/03/2024 con il quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato, per mancata documentazione reddituale, l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato proposta dall'avv. con Parte_1
riferimento alla difesa di nel giudizio civile CP_2 Parte_2
dinanzi alla medesima Corte n. 509/2014 RG, concluso con sentenza n.
25/2015;
sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note scritte inviate nel termine del 27/03/2025 fissato ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato,
letti gli atti;
dato atto che il non si è costituito pur avendo Controparte_1
ricevuto regolare notifica del ricorso in opposizione proposto dall'avv.
Pt_1
rilevato che, col provvedimento oggetto della qui proposta opposizione, la Corte di Appello aveva rigettato l'istanza dell'avv.
diretta ad ottenere la liquidazione a carico dello Stato dei Pt_1
compensi per l'attività svolta nell'interesse di Parte_3
nel giudizio civile di appello n. 509/2014 RG, concluso con sentenza n.
2 25/2015 Rg di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo della carente documentazione reddituale relativamente agli anni 2014 e 2015;
richiamata l'ordinanza del 23/01/2025 con cui questo Giudicante, viste le difficoltà rappresentate dal professionista a reperire la propria assistita per ottenere la documentazione fiscale;
visti i principi espressi dal Giudice di legittimità in materia di acquisizione dei documenti e degli atti necessari ai fini della decisione sull'istanza di liquidazione dei compensi proposta da difensori di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato ( cfr. da ultimo Cass.2021 n. 23133; ) e ritenuto P.IVA_1
che, al fine della verifica delle condizioni richieste dall'art. 76 del DPR n.
115/2002 per poter porre a carico dello Stato le spese di difesa da liquidare in favore del professionista, quest'ultimo potesse essere autorizzato ad acquisire la necessaria documentazione reddituale della sua assistita presso la competente Agenzia delle Entrate;
dato atto che il ricorrente, nel termine all'uopo concesso ai sensi dell'art. 15, co.
5. Dlgvo n. 150/2011, ha provveduto ad integrare la documentazione a fondamento del ricorso acquisendo presso la competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - la documentazione reddituale, personale e familiare, di
[...]
, nata a Praia a [...] il [...], c.f. Parte_3
, residente nel Comune di Tortora (CS) al Corso C.F._2
Aldo Moro n. 18, con riferimento agli anni 2014 e 2015;
vista la nota con la quale il Direttore dell ha Parte_4
attestato che “con riferimento all'anno 2014 non sono risultati in Anagrafe
3 Tributaria dati relativi al soggetto in parola, per l'anno imposta 2015 si invia copia semplice dei seguenti atti: Estratto da Certificazioni Uniche presentate dai sostituti d'imposta relativi ai redditi anno imposta 2015”;
rilevato che da quest'ultimo documento risulta che Parte_3
nel 2015 ha percepito un reddito dichiarato di € 2862,032;
ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di legge per provvedere alla liquidazione a carico dello Stato delle spese in favore del difensore;
considerato a tal fine che vanno riconosciuti al difensore i compensi per le sole fasi di studio e introduttiva;
che il valore della causa deve ritenersi indeterminato a complessità bassa;
che l'attività è consistita nello studio della controversia e nella elaborazione dell'atto di appello, senza ulteriore attività processuale sino alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, e va liquidata con riferimento ai minimi tabellari;
che pertanto possono riconoscersi al professionista, a titolo di compenso, € 1.738,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio ed €
709,00 per la fase introduttiva), da ridurre del 50% ai sensi dell'art. 130
DPR n. 115/2002, e pertanto la somma di € 869,00, che va maggiorata del rimborso del 15% per spese generali ( € 130,35), del 4% per Cassa previdenziale (€ 39,97) e del 22% per Iva sull'imponibile ( € 228,65);
4
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Presidente della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 15 dLgvo n. 150/2011- 170 TU spese di giustizia, 281 decies cpc, dall'avv. nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per Parte_1
l'attività difensiva svolta dinanzi a questa Corte nell'interesse di nel giudizio civile di appello n. 509/2014, RG, Parte_3
definitivamente la somma di € 1.267,97 ;
2. PONE il pagamento a carico dello Stato;
3. COMPENSA le spese del presente procedimento.
Salerno, 17 aprile 2025
Il Consigliere delegato dal Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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