TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 351/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9,37 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Eugenio Speranza, per delega dell'avv. Alida Saccà, nell'interesse dell'opponente
[...]
, l'avv. Stefania Germanò, per delega dell'avv. GI TI, nell'interesse CP_1 dell' . Controparte_2
Nessuno è presente per l' già Controparte_3 costituita nell'interesse dell' e del Controparte_4
Controparte_5
I difensori delle parti, in assenza di richiesta istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
L'avv. Speranza si riporta, in particolare, alle deduzioni esposte nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c..
L'avv. Germanò insiste, in particolare, nell'eccezione preliminare e nelle deduzioni della memoria ai sensi dell'art,. 171 ter c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 351/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alida Saccà
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GI TI
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante in carica, e (c.f. Controparte_5
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall' Controparte_3
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24/09/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai Controparte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249016624453000, notificata dalla in data 2/01/2025 ai sensi dell'art. 50 Controparte_2 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di € 13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000 (notificata in data 28/11/2005)
[... concernente sanzioni amministrative comminate dall' Controparte_4
per fatti commessi nel 2003. Controparte_3
L'opponente ha dedotto che tra la notifica della cartella esattoriale del 28/11/2005 e la notifica dell'intimazione opposta è trascorso un arco temporale maggiore del quinquennio utile alla prescrizione, senza che siano stati notificati utili atti interruttivi intermedi. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell'intimazione e di prescrizione del credito.
La si è costituita eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_2 del Tribunale di Palmi in ragione della residenza in Sanremo dell'intimato e dell'operatività della disciplina di cui all'art. 27 c.p.c. e dell'art. 615 c.p.c. (in assenza della deroga prevista dall'art. 480 comma 3 c.p.c.). Nel merito ha contestato la domanda precisando che non è decorso il termine prescrizionale quinquennale atteso che successivamente alla notifica della cartella esattoriale eseguita in data 28/11/2005 sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
2 - intimazione di pagamento n. 094201009047936502000 notificata in data
5/01/2011 a mani del destinatario;
- intimazione di pagamento n. 09420219004319089000 notificata in data
23/03/2022.
L'agente per la riscossione ha precisato che la mancata opposizione avverso le predette intimazioni intermedie rende inammissibile la contestazione sugli effetti estintivi eventualmente maturatisi prima.
L' ed il Controparte_4 Controparte_5 si sono costituiti eccependo la tardività dell'opposizione agli atti
[...] esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito ha dedotto la ritualità della procedura di accertamento del credito e di formazione del ruolo ed ha dedotto (anche ai fini del regolamento delle spese processuali) la loro assenza di responsabilità per la fase di recupero successiva al ruolo di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
A) In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
3 B) Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere delibata nel merito in relazione al profilo dell'oggettivo decorso del termine prescrizionale, assorbente rispetto a quello preliminare della competenza territoriale.
Al riguardo va osservato che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249016624453000 notificata in data 2/01/2025 limitatamente al credito di €
13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000 (notificata in data 28/11/2005) concernente sanzioni amministrative comminate dall'
[...]
per fatti commessi nel 2003 Controparte_4
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione di atti interruttivi intermedi con il conseguente maturarsi della prescrizione quinquennale che travolge la legittimità dell'intimazione stessa per l'inattualità della posizione debitoria.
L'opposizione per come proposta è qualificabile opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., non soggetta a termini decadenziali;
lo stesso opponente ha escluso la prospettazione (pur astrattamente possibile) di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., sicchè non è di concreto interesse l'eccezione di tardività
(per l'oggettiva violazione del termine di gg. 20) sollevata dal e dall CP_5 [...]
. Controparte_4
Nel merito la doglianza dell'opponente è risultata riscontrata in atti.
La notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 28/11/2005 e successivamente il primo atto interruttivo dedotto dall'agente per la riscossione è l'intimazione di pagamento n. 094201009047936502000 notificata in data 5/01/2011.
Tra i predetti atti (28/11/2005, 5/01/2011) è oggettivamente decorso un arco temporale superiore ai cinque anni utili all'estinzione del credito per prescrizione.
L'avvenuta estinzione del credito già prima della notifica dell'intimazione del gennaio
2005 renderebbe irrilevanti e privi di efficacia gli atti della procedura successivi.
Per completezza di argomentazione va comunque aggiunto che anche il successivo atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 09420219004319089000 notificata in data 23/03/2022, risulta perfezionata in un arco temporale ampiamente superiore al quinquennio.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale il principio, invocato dall'
[...]
, della cristallizzazione della posizione debitoria per l'omessa Controparte_2 impugnazione di un atto della procedura di riscossione si applica esclusivamente al processo tributario.
L'opposizione, pertanto, va accolta.
In ragione dell'evidente fondatezza della contestazione sulla competenza territoriale formulata dall' e che si valuta solo ai fini del Controparte_2
4 regolamento delle spese di lite (all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si applica la disciplina di cui all'art. 27 c.p.c. che nella specie avrebbe individuato quale competente il Tribunale nella cui circoscrizione ricade Sanremo, comune di residenza dell'intimato; né l'opponente si è avvalso dell'azione recuperatoria che avrebbe correlato la competenza al luogo della commessa violazione amministrativa) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. è disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
La residua quota segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
con fase decisionale al minimo perché di fatto sovrapponibile agli scritti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori;
con fase di studio ed introduttiva con riduzione del 25% per la semplicità in fatto e diritto).
La soccombenza è attribuita interamente all'agente per la riscossione poiché la prescrizione si è maturata nella fase di riscossione successiva alla trasmissione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti della e dell Controparte_2 [...]
e del così Controparte_4 Controparte_5 provvede:
➢ Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249016624453000, notificata dalla in data 2/01/2025 ai sensi Controparte_2 dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di € 13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000) che dichiara prescritto.
➢ Dichiara compensate le spese di lite nella misura di 1/3. Condanna l'
[...]
alla refusione in favore di della residua Controparte_2 Controparte_1 quota che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.514,33 compensi, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alida Saccà dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9,37 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Eugenio Speranza, per delega dell'avv. Alida Saccà, nell'interesse dell'opponente
[...]
, l'avv. Stefania Germanò, per delega dell'avv. GI TI, nell'interesse CP_1 dell' . Controparte_2
Nessuno è presente per l' già Controparte_3 costituita nell'interesse dell' e del Controparte_4
Controparte_5
I difensori delle parti, in assenza di richiesta istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
L'avv. Speranza si riporta, in particolare, alle deduzioni esposte nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c..
L'avv. Germanò insiste, in particolare, nell'eccezione preliminare e nelle deduzioni della memoria ai sensi dell'art,. 171 ter c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 351/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alida Saccà
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GI TI
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante in carica, e (c.f. Controparte_5
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall' Controparte_3
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24/09/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai Controparte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249016624453000, notificata dalla in data 2/01/2025 ai sensi dell'art. 50 Controparte_2 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di € 13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000 (notificata in data 28/11/2005)
[... concernente sanzioni amministrative comminate dall' Controparte_4
per fatti commessi nel 2003. Controparte_3
L'opponente ha dedotto che tra la notifica della cartella esattoriale del 28/11/2005 e la notifica dell'intimazione opposta è trascorso un arco temporale maggiore del quinquennio utile alla prescrizione, senza che siano stati notificati utili atti interruttivi intermedi. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell'intimazione e di prescrizione del credito.
La si è costituita eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_2 del Tribunale di Palmi in ragione della residenza in Sanremo dell'intimato e dell'operatività della disciplina di cui all'art. 27 c.p.c. e dell'art. 615 c.p.c. (in assenza della deroga prevista dall'art. 480 comma 3 c.p.c.). Nel merito ha contestato la domanda precisando che non è decorso il termine prescrizionale quinquennale atteso che successivamente alla notifica della cartella esattoriale eseguita in data 28/11/2005 sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
2 - intimazione di pagamento n. 094201009047936502000 notificata in data
5/01/2011 a mani del destinatario;
- intimazione di pagamento n. 09420219004319089000 notificata in data
23/03/2022.
L'agente per la riscossione ha precisato che la mancata opposizione avverso le predette intimazioni intermedie rende inammissibile la contestazione sugli effetti estintivi eventualmente maturatisi prima.
L' ed il Controparte_4 Controparte_5 si sono costituiti eccependo la tardività dell'opposizione agli atti
[...] esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito ha dedotto la ritualità della procedura di accertamento del credito e di formazione del ruolo ed ha dedotto (anche ai fini del regolamento delle spese processuali) la loro assenza di responsabilità per la fase di recupero successiva al ruolo di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
A) In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
3 B) Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere delibata nel merito in relazione al profilo dell'oggettivo decorso del termine prescrizionale, assorbente rispetto a quello preliminare della competenza territoriale.
Al riguardo va osservato che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249016624453000 notificata in data 2/01/2025 limitatamente al credito di €
13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000 (notificata in data 28/11/2005) concernente sanzioni amministrative comminate dall'
[...]
per fatti commessi nel 2003 Controparte_4
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione di atti interruttivi intermedi con il conseguente maturarsi della prescrizione quinquennale che travolge la legittimità dell'intimazione stessa per l'inattualità della posizione debitoria.
L'opposizione per come proposta è qualificabile opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., non soggetta a termini decadenziali;
lo stesso opponente ha escluso la prospettazione (pur astrattamente possibile) di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., sicchè non è di concreto interesse l'eccezione di tardività
(per l'oggettiva violazione del termine di gg. 20) sollevata dal e dall CP_5 [...]
. Controparte_4
Nel merito la doglianza dell'opponente è risultata riscontrata in atti.
La notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 28/11/2005 e successivamente il primo atto interruttivo dedotto dall'agente per la riscossione è l'intimazione di pagamento n. 094201009047936502000 notificata in data 5/01/2011.
Tra i predetti atti (28/11/2005, 5/01/2011) è oggettivamente decorso un arco temporale superiore ai cinque anni utili all'estinzione del credito per prescrizione.
L'avvenuta estinzione del credito già prima della notifica dell'intimazione del gennaio
2005 renderebbe irrilevanti e privi di efficacia gli atti della procedura successivi.
Per completezza di argomentazione va comunque aggiunto che anche il successivo atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 09420219004319089000 notificata in data 23/03/2022, risulta perfezionata in un arco temporale ampiamente superiore al quinquennio.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale il principio, invocato dall'
[...]
, della cristallizzazione della posizione debitoria per l'omessa Controparte_2 impugnazione di un atto della procedura di riscossione si applica esclusivamente al processo tributario.
L'opposizione, pertanto, va accolta.
In ragione dell'evidente fondatezza della contestazione sulla competenza territoriale formulata dall' e che si valuta solo ai fini del Controparte_2
4 regolamento delle spese di lite (all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si applica la disciplina di cui all'art. 27 c.p.c. che nella specie avrebbe individuato quale competente il Tribunale nella cui circoscrizione ricade Sanremo, comune di residenza dell'intimato; né l'opponente si è avvalso dell'azione recuperatoria che avrebbe correlato la competenza al luogo della commessa violazione amministrativa) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. è disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
La residua quota segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
con fase decisionale al minimo perché di fatto sovrapponibile agli scritti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori;
con fase di studio ed introduttiva con riduzione del 25% per la semplicità in fatto e diritto).
La soccombenza è attribuita interamente all'agente per la riscossione poiché la prescrizione si è maturata nella fase di riscossione successiva alla trasmissione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti della e dell Controparte_2 [...]
e del così Controparte_4 Controparte_5 provvede:
➢ Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249016624453000, notificata dalla in data 2/01/2025 ai sensi Controparte_2 dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di € 13.513,33 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420050029664929000) che dichiara prescritto.
➢ Dichiara compensate le spese di lite nella misura di 1/3. Condanna l'
[...]
alla refusione in favore di della residua Controparte_2 Controparte_1 quota che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.514,33 compensi, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alida Saccà dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
5