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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2680/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2680/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 10:14 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MARCIANO' FABRIZIO, oggi sostituito dall'avv. PASQUALE Parte_1
STANI
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nella Controparte_1 persona dell'avv. PIROLLO
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. MARIO LENTINI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2680/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANO' Parte_1 C.F._1 FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCIANO' FABRIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.9.2023, conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il , chiedendo il Controparte_1
riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, con contestuale condanna di parte resistente a corrispondergli i conseguenti benefici assistenziali spettanti per legge.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente allegava:
- di essere Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
- che in data 4.9.2019 era stato comandato, insieme all'appuntato ad effettuare un Persona_1
servizio di vigilanza presso il Parco delle Cascine, luogo di spaccio di sostanze stupefacenti;
- che nel corso di tale servizio avevano notato un noto tossicodipendente ( Persona_2
) che dopo aver scambiato alcune parole con due cittadini extracomunitari, si dirigeva con
[...]
loro verso Piazza Vittorio EN;
- che i due militari, sospettando che di li a poco ci sarebbe stata un'attività di spaccio, seguivano i tre e riuscivano a fermare ed identificare il mentre i due cittadini Per_2 extracomunitari non ottemperavano all'invito a fermarsi e si davano alla fuga;
1 - che il ricorrente li inseguiva, ma in ragione della natura accidentata del terreno, inciampava e cadeva rovinosamente a terra subendo un trauma cranico non commotivo, un trauma distorsivo del rachide cervicale e un trauma contusivo alla spalla destra, refertati dai medici del
Pronto soccorso ove veniva stato trasportato;
- che dopo due giorni ( il 6 settembre 2019) il ricorrente veniva ricoverato per sospetta emorragia cerebrale, venendo dimesso il successivo 11 settembre con la seguente diagnosi
“Trauma cranico lieve non commotivo con minima emorragia subaracnoidea risolta in pz con recente trauma cranico. Rabdomiolisi da contusioni osteomuscolari multiple. Riscontro di immagine ipodensa cerebrale di ndd in pz con storia di pregresso melanoma”
- che le lesioni riportate avevano comportato una invalidità complessiva pari al 37%;
- che aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di vittima del dovere ma gli era stato negato.
Di qui la necessità del presente giudizio.
Il , ritualmente costituitosi contrastava la domanda sostenendo Controparte_1 che l'attività svolta dal militare non rientrava tra quelle tipizzate dall'art 1 comma 563 l. 266/05
e non presentava le particolari caratteristiche previste dal successivo comma 564 del citato art 1
l. 266/05. Sosteneva inoltre che il nesso di causalità tra l'attività di servizio e le lesioni era stato interrotto dal comportamento imprudente del militare che aveva deciso di utilizzare “non la strada asfaltata, ma di addentrarsi in un giardinetto buio, percorrendo il quale, di notte e in velocità, era assolutamente prevedibile la possibilità di una caduta con esito nefasto”.
La causa , istruita tramite ctu medica, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda attoree appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
L 'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005 statuisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per 4 effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
2 natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa diservizio perle particolari condizioni ambientali od operative”. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407 -e loro successive modificazioni- e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Così delineata la cornice normativa, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale ha specificato i diversi requisiti necessari al riconoscimento di “vittima del dovere” e di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. A tal proposito, le Sezioni Unite, già nelle sentenze del 4 maggio 2017 nn. 10791 e 10792, hanno operato una sostanziale differenziazione tra i due commi sopra riportati, precisando che il comma 563, a differenza di quello successivo, non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, elencate e tipizzate nelle lett. dalla a) alla f). In altri termini, il rischio specifico per i casi del comma 563 è stato ritenuto ex lege, in relazione alle attività ivi individuate. Inoltre, il comma
563, considerando le attività individuate alle lettere dalla a) alla f), tanto se svolte “in attività di servizio”, che se compiute “nell'espletamento delle funzioni di istituto”, ricomprende espressamente i casi in cui gli operatori si trovino ad intervenire mentre sono “fuori servizio”.
Pertanto, soltanto nei casi di cui al comma 564 occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative” e dovendo intendersi per
“missioni” tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio, purché caratterizzati da rischi eccedenti l'ordinario. In altri termini, gli speciali benefici economici e assistenziali riservati alle vittime del dovere spettano anche a tutti coloro - equiparati alle vittime del dovere- che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli
3 derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire.
Tanto premesso in termini di principi generali si ritiene che dalla documentazione agli atti, emergano nel caso di specie elementi sufficienti ed idonei per inquadrare l'infortunio subito dal ricorrente, nel comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005.
Ed in effetti dalla documentazione acquisita ( annotazione di servizio e ordine di servizio doc 5 e
6 ric ) emerge che il ha subito le denunciate lesioni nell'atto di inseguire due soggetti Pt_1
sospettati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale attività rientra sicuramente nel "contrasto di ogni tipo di criminalità" di cui alla lett. a) del comma 563.
Quanto al nesso di causalità si osserva che , trattandosi di inseguimento, il percorso era necessariamente coincidente con la via più breve ( pena la sicura inefficacia dell'azione repressiva), di talchè nessuna imprudenza può essere contestata al militare.
Il quindi, ha diritto allo status di vittima del dovere e a percepire tutti i benefici Pt_1
assistenziali che l'ordinamento riserva a tale categoria a decorrere dal fatto dannoso.
La disposta ctu ha accertato che il a seguito degli eventi occorsi il 4 settembre 2019, ha Pt_1
subito una lesione della sfera psicofisica valutabile nella misura di invalidità complessiva pari al
5,6 % .
Le suddette conclusioni non contestate da alcuna delle parti, appaiono immuni da vizi logici e raggiunte in maniera metodologicamente corretta (applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009, nonché dalla circolare Igesan del 2/5/2022). Le stesse possono, quindi, essere integralmente recepite dal Tribunale.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla liquidazione della speciale elargizione (art. 1, l.
20 ottobre 1990, n. 302; l. 206/1994), nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità per come calcolata dal ctu (complessivi 5,6 punti), soggetta a rivalutazione ISTAT (art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) nonché ad ogni ulteriore beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa come connesso al riconosciuto status di vittima del dovere
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad essere qualificato come Parte_1
vittima del dovere in relazione agli eventi occorsi il 4 settembre 2019 meglio descritti in motivazione e, per l'effetto, condanna il a corrispondere al la Controparte_1 Pt_1
speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 20 ottobre 1990, n. 302 e alla l. 206/1994, nella misura di €
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità accertata e a riconoscergli tutti i benefici connessi per legge a tale status.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 43 CP_1 per contributo unificato e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali .
Pone definitivamente a carico del le spese di Ctu liquidate come da separato decreto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2680/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 10:14 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MARCIANO' FABRIZIO, oggi sostituito dall'avv. PASQUALE Parte_1
STANI
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nella Controparte_1 persona dell'avv. PIROLLO
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. MARIO LENTINI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2680/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANO' Parte_1 C.F._1 FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCIANO' FABRIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.9.2023, conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il , chiedendo il Controparte_1
riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, con contestuale condanna di parte resistente a corrispondergli i conseguenti benefici assistenziali spettanti per legge.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente allegava:
- di essere Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
- che in data 4.9.2019 era stato comandato, insieme all'appuntato ad effettuare un Persona_1
servizio di vigilanza presso il Parco delle Cascine, luogo di spaccio di sostanze stupefacenti;
- che nel corso di tale servizio avevano notato un noto tossicodipendente ( Persona_2
) che dopo aver scambiato alcune parole con due cittadini extracomunitari, si dirigeva con
[...]
loro verso Piazza Vittorio EN;
- che i due militari, sospettando che di li a poco ci sarebbe stata un'attività di spaccio, seguivano i tre e riuscivano a fermare ed identificare il mentre i due cittadini Per_2 extracomunitari non ottemperavano all'invito a fermarsi e si davano alla fuga;
1 - che il ricorrente li inseguiva, ma in ragione della natura accidentata del terreno, inciampava e cadeva rovinosamente a terra subendo un trauma cranico non commotivo, un trauma distorsivo del rachide cervicale e un trauma contusivo alla spalla destra, refertati dai medici del
Pronto soccorso ove veniva stato trasportato;
- che dopo due giorni ( il 6 settembre 2019) il ricorrente veniva ricoverato per sospetta emorragia cerebrale, venendo dimesso il successivo 11 settembre con la seguente diagnosi
“Trauma cranico lieve non commotivo con minima emorragia subaracnoidea risolta in pz con recente trauma cranico. Rabdomiolisi da contusioni osteomuscolari multiple. Riscontro di immagine ipodensa cerebrale di ndd in pz con storia di pregresso melanoma”
- che le lesioni riportate avevano comportato una invalidità complessiva pari al 37%;
- che aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di vittima del dovere ma gli era stato negato.
Di qui la necessità del presente giudizio.
Il , ritualmente costituitosi contrastava la domanda sostenendo Controparte_1 che l'attività svolta dal militare non rientrava tra quelle tipizzate dall'art 1 comma 563 l. 266/05
e non presentava le particolari caratteristiche previste dal successivo comma 564 del citato art 1
l. 266/05. Sosteneva inoltre che il nesso di causalità tra l'attività di servizio e le lesioni era stato interrotto dal comportamento imprudente del militare che aveva deciso di utilizzare “non la strada asfaltata, ma di addentrarsi in un giardinetto buio, percorrendo il quale, di notte e in velocità, era assolutamente prevedibile la possibilità di una caduta con esito nefasto”.
La causa , istruita tramite ctu medica, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda attoree appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
L 'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005 statuisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per 4 effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
2 natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa diservizio perle particolari condizioni ambientali od operative”. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407 -e loro successive modificazioni- e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Così delineata la cornice normativa, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale ha specificato i diversi requisiti necessari al riconoscimento di “vittima del dovere” e di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. A tal proposito, le Sezioni Unite, già nelle sentenze del 4 maggio 2017 nn. 10791 e 10792, hanno operato una sostanziale differenziazione tra i due commi sopra riportati, precisando che il comma 563, a differenza di quello successivo, non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, elencate e tipizzate nelle lett. dalla a) alla f). In altri termini, il rischio specifico per i casi del comma 563 è stato ritenuto ex lege, in relazione alle attività ivi individuate. Inoltre, il comma
563, considerando le attività individuate alle lettere dalla a) alla f), tanto se svolte “in attività di servizio”, che se compiute “nell'espletamento delle funzioni di istituto”, ricomprende espressamente i casi in cui gli operatori si trovino ad intervenire mentre sono “fuori servizio”.
Pertanto, soltanto nei casi di cui al comma 564 occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative” e dovendo intendersi per
“missioni” tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio, purché caratterizzati da rischi eccedenti l'ordinario. In altri termini, gli speciali benefici economici e assistenziali riservati alle vittime del dovere spettano anche a tutti coloro - equiparati alle vittime del dovere- che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli
3 derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire.
Tanto premesso in termini di principi generali si ritiene che dalla documentazione agli atti, emergano nel caso di specie elementi sufficienti ed idonei per inquadrare l'infortunio subito dal ricorrente, nel comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005.
Ed in effetti dalla documentazione acquisita ( annotazione di servizio e ordine di servizio doc 5 e
6 ric ) emerge che il ha subito le denunciate lesioni nell'atto di inseguire due soggetti Pt_1
sospettati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale attività rientra sicuramente nel "contrasto di ogni tipo di criminalità" di cui alla lett. a) del comma 563.
Quanto al nesso di causalità si osserva che , trattandosi di inseguimento, il percorso era necessariamente coincidente con la via più breve ( pena la sicura inefficacia dell'azione repressiva), di talchè nessuna imprudenza può essere contestata al militare.
Il quindi, ha diritto allo status di vittima del dovere e a percepire tutti i benefici Pt_1
assistenziali che l'ordinamento riserva a tale categoria a decorrere dal fatto dannoso.
La disposta ctu ha accertato che il a seguito degli eventi occorsi il 4 settembre 2019, ha Pt_1
subito una lesione della sfera psicofisica valutabile nella misura di invalidità complessiva pari al
5,6 % .
Le suddette conclusioni non contestate da alcuna delle parti, appaiono immuni da vizi logici e raggiunte in maniera metodologicamente corretta (applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009, nonché dalla circolare Igesan del 2/5/2022). Le stesse possono, quindi, essere integralmente recepite dal Tribunale.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla liquidazione della speciale elargizione (art. 1, l.
20 ottobre 1990, n. 302; l. 206/1994), nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità per come calcolata dal ctu (complessivi 5,6 punti), soggetta a rivalutazione ISTAT (art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) nonché ad ogni ulteriore beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa come connesso al riconosciuto status di vittima del dovere
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad essere qualificato come Parte_1
vittima del dovere in relazione agli eventi occorsi il 4 settembre 2019 meglio descritti in motivazione e, per l'effetto, condanna il a corrispondere al la Controparte_1 Pt_1
speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 20 ottobre 1990, n. 302 e alla l. 206/1994, nella misura di €
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità accertata e a riconoscergli tutti i benefici connessi per legge a tale status.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 43 CP_1 per contributo unificato e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali .
Pone definitivamente a carico del le spese di Ctu liquidate come da separato decreto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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