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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17831 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11804 /2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 21.11.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione il 18.12.2025; visto il provvedimento del 26.11.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 23.01.2025; rilevato che l'appellante ha omesso di depositare le note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 11804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 18.12.2025, vertente
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in piazza G. Randaccio n. 1, presso lo studio dell'avv. Ettore
CI e dell'avv. Stefano Carmignoto, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
La , Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma il 5.11.2024 nel giudizio iscritto al N.RG. n. 29070/2023; opposizione avverso determina dirigenziale di ingiunzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al Parte_1
N.R.G. 29070/2023 il 5.11.2024, con la quale il Giudice di Pace di Roma si è dichiarato incompetente, in favore del Tribunale di Roma, in ordine all'opposizione proposta dalla società avverso la Determinazione Dirigenziale n. 8464/2023/8/1/1 del 17/04/2023 emessa dal Direttore del
Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, a seguito del verbale n. 56180007442, redatto dalla Polizia di Roma Capitale, con il quale è stata contestata la violazione della Deliberazione dell' n. 66/14, in quanto l'autobus di proprietà del trasgressore, adibito ad Controparte_2 attività di NCC, circolava all'interno della ZTL in Roma senza aver provveduto alla registrazione ed all'acquisto del permesso.
L'appellante ha contestato il provvedimento di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha declinato la propria competenza, evidenziando che la violazione contestata rientrerebbe nel novero delle violazioni al codice della strada e, pertanto, la competenza in ordine alla relativa opposizione spetterebbe al Giudice di Pace.
Nel merito, l'appellante ha reiterato le contestazioni relative alla illegittimità del provvedimento impugnato, essendo inibito a Roma Capitale sanzionare una medesima condotta, già rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dal codice della strada, richiamando il regolamento comunale, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7330/2024.
La non si è costituita in giudizio e nessuno è comparso alla prima udienza del Controparte_1
29.05.2025.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 20.11.2025. Anche a tale ultima udienza, celebrata innanzi ad un giudice onorario che ha quindi dovuto differire la causa, trattandosi di giudizio di appello, nessuno è comparso.
La causa è stata quindi, da ultimo, differita all'udienza del 18.12.2025, celebrata mediante trattazione scritta. Non risultano depositate dall'appellante le relative note difensive.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. richiamato dall'art. 436 bis c.p.c. l'appello deve quindi essere dichiarato improcedibile attesa la mancata comparizione dell'appellante.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali attesa la mancata costituzione in giudizio della . Controparte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al N.R.G. Parte_1
29070/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 19.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
4
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 21.11.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione il 18.12.2025; visto il provvedimento del 26.11.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 23.01.2025; rilevato che l'appellante ha omesso di depositare le note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 11804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 18.12.2025, vertente
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in piazza G. Randaccio n. 1, presso lo studio dell'avv. Ettore
CI e dell'avv. Stefano Carmignoto, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
La , Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma il 5.11.2024 nel giudizio iscritto al N.RG. n. 29070/2023; opposizione avverso determina dirigenziale di ingiunzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al Parte_1
N.R.G. 29070/2023 il 5.11.2024, con la quale il Giudice di Pace di Roma si è dichiarato incompetente, in favore del Tribunale di Roma, in ordine all'opposizione proposta dalla società avverso la Determinazione Dirigenziale n. 8464/2023/8/1/1 del 17/04/2023 emessa dal Direttore del
Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, a seguito del verbale n. 56180007442, redatto dalla Polizia di Roma Capitale, con il quale è stata contestata la violazione della Deliberazione dell' n. 66/14, in quanto l'autobus di proprietà del trasgressore, adibito ad Controparte_2 attività di NCC, circolava all'interno della ZTL in Roma senza aver provveduto alla registrazione ed all'acquisto del permesso.
L'appellante ha contestato il provvedimento di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha declinato la propria competenza, evidenziando che la violazione contestata rientrerebbe nel novero delle violazioni al codice della strada e, pertanto, la competenza in ordine alla relativa opposizione spetterebbe al Giudice di Pace.
Nel merito, l'appellante ha reiterato le contestazioni relative alla illegittimità del provvedimento impugnato, essendo inibito a Roma Capitale sanzionare una medesima condotta, già rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dal codice della strada, richiamando il regolamento comunale, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7330/2024.
La non si è costituita in giudizio e nessuno è comparso alla prima udienza del Controparte_1
29.05.2025.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 20.11.2025. Anche a tale ultima udienza, celebrata innanzi ad un giudice onorario che ha quindi dovuto differire la causa, trattandosi di giudizio di appello, nessuno è comparso.
La causa è stata quindi, da ultimo, differita all'udienza del 18.12.2025, celebrata mediante trattazione scritta. Non risultano depositate dall'appellante le relative note difensive.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. richiamato dall'art. 436 bis c.p.c. l'appello deve quindi essere dichiarato improcedibile attesa la mancata comparizione dell'appellante.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali attesa la mancata costituzione in giudizio della . Controparte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al N.R.G. Parte_1
29070/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 19.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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