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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CASU LIA Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. GIGLIOTTI PASQUALE CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, debitamente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Sassari la società affermando che quest'ultima le aveva venduto una pompa CP_1 di calore marca AERMEC CL 100 VERS. installata nell'aprile del 2014 nella PartitaIVA_1
palazzina di sua proprietà sita in Sassari, in via Risorgimento n. 3, e collassata a causa di un difetto strutturale in data 20.1.2019. Pertanto, chiedeva la riparazione o la sostituzione del macchinario difettoso, e successivamente, con note conclusionali del 5.6.2020 e con memorie ai sensi dell'art. 190
c.p.c. del 6.12.2023, chiedeva il rimborso del prezzo sostenuto per la sostituzione del bene, avendovi essa provveduto nelle more del processo, con l'avvicinarsi della stagione invernale.
La parte convenuta non si costituiva restando contumace.
Il giudizio veniva istituito con ATP, con audizione di testi e con produzioni documentali.
Con la sentenza n. 252/2024 del 23.02.2024, il Giudice, pur essendo incontestato il fatto storico, rigettava la domanda, ritenendo che la parte attrice avesse perso interesse all'originaria domanda di pagina 1 di 4 riparazione o sostituzione, in quanto essa aveva autonomamente provveduto alla sostituzione della pompa di calore e non aveva domandato la risoluzione del contratto congiuntamente alla domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte attrice, affidato alle seguenti doglianze:
1. erroneità del riferimento fatto in sentenza agli artt. 135 bis, co. 4, e 135 quater del D. Lgs. n.
206/2005, in quanto successivi al fatto storico di cui causa;
2. violazione dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 135 del codice del consumo, nella parte in cui il Giudice riteneva che la risoluzione del contratto e la domanda per il risarcimento del danno dovessero essere proposte congiuntamente.
Per queste ragioni, la parte attrice ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita la società convenuta chiedendo la conferma integrale della sentenza di CP_1
primo grado.
La causa è stata trattenuta all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto in quanto fondato.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina riguardante la tutela del consumatore come indicata in sentenza, ed in particolare gli artt. 135 bis e 135 quater. La censura merita pregio: in proposito è facile rilevare che il D. Lgs. n. 206/2005 è stato modificato dal D. Lgs. 170/2021 che ha riformato il capo I, titolo III della parte IV del codice del consumo e ha introdotto gli artt. dal 135 bis al 135 septies. Tali modifiche sono entrate in vigore il
1.1.2022, e dunque successivamente al fatto oggetto del presente giudizio, avvenuto in data 20.1.2019.
Pertanto, erroneamente il primo Giudice applicava tale disciplina al caso di specie.
Il secondo motivo d'appello riguarda l'erronea interpretazione dell'art. 1453 c.c., nella parte in cui il
Giudice affermava che l'attrice avrebbe dovuto chiedere congiuntamente la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che la domanda di risarcimento dei danni può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione del contratto, poiché l'art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno ed esclude che l'azione risarcitoria abbia come presupposto logico-giuridico il necessario esperimento della domanda di risoluzione (Cass. n. 22277 del 25/07/2023).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, emerge documentalmente che la dapprima Pt_1
richiedeva la sostituzione-riparazione della pompa di calore, ma poi precisava la sua domanda pagina 2 di 4 richiedendo il pagamento della somma per equivalente, non inferiore ad euro 11.000,00, nonché quella ulteriore di euro 6.852,00 oltre interessi a titolo di risarcimento di danni.
Pertanto, è evidente che l'appellante anche dopo l'acquisto e la sostituzione della pompa di calore a sue spese non aveva perso interesse all'accertamento dell'inadempimento di controparte, nonostante il fatto che nelle more del giudizio - instaurato nel 2019 a fronte dell'evento verificatosi nel 2014, con l'avvicinarsi della stagione invernale, essa avesse acquistato una nuova pompa, per l'antieconomicità della riparazione dell'oggetto gravemente danneggiato. Pertanto, giustamente richiedeva il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dello stesso (cfr. note di trattazione scritta del 5 giugno 2020 e memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del 6 dicembre 2023).
Ciò posto, l'art. 1453 c.c. fa salva in ogni caso la domanda di risarcimento del danno da proporsi anche in via autonoma rispetto a quella di adempimento o risoluzione. Ed invero, le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno hanno quale unico fattore comune il presupposto dell'accertamento dell'inadempimento, pienamente provato nel caso di specie.
Risulta, infatti, agli atti la PEC inviata in data 30.6.2015 dalla società produttrice del CP_2
macchinario difettoso, alla nella quale si rendeva noto l'obbligo di intervento su filtri CP_1
deidratatori, al fine di prevenire la manifestazione di segni di rottura precoci sulle pompe di calore di quella marca.
Veniva altresì prodotta la perizia svolta in sede di ATP dall'Ing. dalla quale emerge che “la Per_1
pompa di calore oggetto del quesito non è funzionante in seguito a collasso provocato da cedimento meccanico di un componente di impianto, specificamente l'involucro di contenimento del filtro deidratatore GMC SC325. Il cedimento è causato da difetto costruttivo del componente e non da sovrapressione di impianto in esercizio”.
I testi , marito della e , il quale aveva effettuato il Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
primo intervento sulla pompa di calore danneggiata, confermavano il collasso della pompa.
Pertanto, è provato che la struttura portante della pompa di calore sia ceduta a causa del difetto costruttivo del componente e che la non abbia provveduto a sostituirla nonostante i CP_3
solleciti in tal senso.
In ordine alla quantificazione del danno, merita accoglimento la richiesta di parte appellante relativa al risarcimento del danno.
Risulta agli atti la CTU dell'Ing. che quantificava in € 11.000,00, oltre IVA, il corrispettivo per Per_1
la sostituzione della pompa di calore danneggiata.
Sono state prodotte in giudizio le fatture riguardanti le spese sostenute per sopperire alla mancanza di riscaldamento con l'acquisto di macchine di tipo “spilt sistem” (cfr. doc 3°, 3b, 3c), quelle della posa in pagina 3 di 4 opera da parte della sulla base del preventivo esibito (cfr. doc. 9), quelle Parte_2
della spesa per il lavoro di assistenza edile da parte della ditta 2P Impianti (cfr. doc. 8), per un totale di
€ 6.852,00, oltre interessi, anch'esso dovuto a titolo di risarcimento dei danni.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere totalmente riformata, con condanna della parte appellata al pagamento della somma di euro 11.000,00 + IVA e di euro 6.852,00, tutto con interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno.
Segue infine la condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €
5.077,00 per il primo grado (valori medi scaglione fino a 26.000,00 €, comprensive della fase istruttoria), nonché € 3.966,00 per il secondo grado, senza fase istruttoria, per un totale di € 9.043,00, oltre accessori di legge, oltre spese di ATP come già liquidate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
252/2024, emessa dal Tribunale di Sassari in data 23/02/2024, condanna la in CP_1
persona del Legale rappresentante, al pagamento della somma di euro 11.000,00 oltre IVA nonché € 6.852,00, con interessi dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 liquida in complessive € 9.043,00, oltre accessori di legge, oltre spese di ATP come già liquidate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, 11/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CASU LIA Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. GIGLIOTTI PASQUALE CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, debitamente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Sassari la società affermando che quest'ultima le aveva venduto una pompa CP_1 di calore marca AERMEC CL 100 VERS. installata nell'aprile del 2014 nella PartitaIVA_1
palazzina di sua proprietà sita in Sassari, in via Risorgimento n. 3, e collassata a causa di un difetto strutturale in data 20.1.2019. Pertanto, chiedeva la riparazione o la sostituzione del macchinario difettoso, e successivamente, con note conclusionali del 5.6.2020 e con memorie ai sensi dell'art. 190
c.p.c. del 6.12.2023, chiedeva il rimborso del prezzo sostenuto per la sostituzione del bene, avendovi essa provveduto nelle more del processo, con l'avvicinarsi della stagione invernale.
La parte convenuta non si costituiva restando contumace.
Il giudizio veniva istituito con ATP, con audizione di testi e con produzioni documentali.
Con la sentenza n. 252/2024 del 23.02.2024, il Giudice, pur essendo incontestato il fatto storico, rigettava la domanda, ritenendo che la parte attrice avesse perso interesse all'originaria domanda di pagina 1 di 4 riparazione o sostituzione, in quanto essa aveva autonomamente provveduto alla sostituzione della pompa di calore e non aveva domandato la risoluzione del contratto congiuntamente alla domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte attrice, affidato alle seguenti doglianze:
1. erroneità del riferimento fatto in sentenza agli artt. 135 bis, co. 4, e 135 quater del D. Lgs. n.
206/2005, in quanto successivi al fatto storico di cui causa;
2. violazione dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 135 del codice del consumo, nella parte in cui il Giudice riteneva che la risoluzione del contratto e la domanda per il risarcimento del danno dovessero essere proposte congiuntamente.
Per queste ragioni, la parte attrice ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita la società convenuta chiedendo la conferma integrale della sentenza di CP_1
primo grado.
La causa è stata trattenuta all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto in quanto fondato.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina riguardante la tutela del consumatore come indicata in sentenza, ed in particolare gli artt. 135 bis e 135 quater. La censura merita pregio: in proposito è facile rilevare che il D. Lgs. n. 206/2005 è stato modificato dal D. Lgs. 170/2021 che ha riformato il capo I, titolo III della parte IV del codice del consumo e ha introdotto gli artt. dal 135 bis al 135 septies. Tali modifiche sono entrate in vigore il
1.1.2022, e dunque successivamente al fatto oggetto del presente giudizio, avvenuto in data 20.1.2019.
Pertanto, erroneamente il primo Giudice applicava tale disciplina al caso di specie.
Il secondo motivo d'appello riguarda l'erronea interpretazione dell'art. 1453 c.c., nella parte in cui il
Giudice affermava che l'attrice avrebbe dovuto chiedere congiuntamente la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che la domanda di risarcimento dei danni può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione del contratto, poiché l'art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno ed esclude che l'azione risarcitoria abbia come presupposto logico-giuridico il necessario esperimento della domanda di risoluzione (Cass. n. 22277 del 25/07/2023).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, emerge documentalmente che la dapprima Pt_1
richiedeva la sostituzione-riparazione della pompa di calore, ma poi precisava la sua domanda pagina 2 di 4 richiedendo il pagamento della somma per equivalente, non inferiore ad euro 11.000,00, nonché quella ulteriore di euro 6.852,00 oltre interessi a titolo di risarcimento di danni.
Pertanto, è evidente che l'appellante anche dopo l'acquisto e la sostituzione della pompa di calore a sue spese non aveva perso interesse all'accertamento dell'inadempimento di controparte, nonostante il fatto che nelle more del giudizio - instaurato nel 2019 a fronte dell'evento verificatosi nel 2014, con l'avvicinarsi della stagione invernale, essa avesse acquistato una nuova pompa, per l'antieconomicità della riparazione dell'oggetto gravemente danneggiato. Pertanto, giustamente richiedeva il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dello stesso (cfr. note di trattazione scritta del 5 giugno 2020 e memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del 6 dicembre 2023).
Ciò posto, l'art. 1453 c.c. fa salva in ogni caso la domanda di risarcimento del danno da proporsi anche in via autonoma rispetto a quella di adempimento o risoluzione. Ed invero, le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno hanno quale unico fattore comune il presupposto dell'accertamento dell'inadempimento, pienamente provato nel caso di specie.
Risulta, infatti, agli atti la PEC inviata in data 30.6.2015 dalla società produttrice del CP_2
macchinario difettoso, alla nella quale si rendeva noto l'obbligo di intervento su filtri CP_1
deidratatori, al fine di prevenire la manifestazione di segni di rottura precoci sulle pompe di calore di quella marca.
Veniva altresì prodotta la perizia svolta in sede di ATP dall'Ing. dalla quale emerge che “la Per_1
pompa di calore oggetto del quesito non è funzionante in seguito a collasso provocato da cedimento meccanico di un componente di impianto, specificamente l'involucro di contenimento del filtro deidratatore GMC SC325. Il cedimento è causato da difetto costruttivo del componente e non da sovrapressione di impianto in esercizio”.
I testi , marito della e , il quale aveva effettuato il Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
primo intervento sulla pompa di calore danneggiata, confermavano il collasso della pompa.
Pertanto, è provato che la struttura portante della pompa di calore sia ceduta a causa del difetto costruttivo del componente e che la non abbia provveduto a sostituirla nonostante i CP_3
solleciti in tal senso.
In ordine alla quantificazione del danno, merita accoglimento la richiesta di parte appellante relativa al risarcimento del danno.
Risulta agli atti la CTU dell'Ing. che quantificava in € 11.000,00, oltre IVA, il corrispettivo per Per_1
la sostituzione della pompa di calore danneggiata.
Sono state prodotte in giudizio le fatture riguardanti le spese sostenute per sopperire alla mancanza di riscaldamento con l'acquisto di macchine di tipo “spilt sistem” (cfr. doc 3°, 3b, 3c), quelle della posa in pagina 3 di 4 opera da parte della sulla base del preventivo esibito (cfr. doc. 9), quelle Parte_2
della spesa per il lavoro di assistenza edile da parte della ditta 2P Impianti (cfr. doc. 8), per un totale di
€ 6.852,00, oltre interessi, anch'esso dovuto a titolo di risarcimento dei danni.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere totalmente riformata, con condanna della parte appellata al pagamento della somma di euro 11.000,00 + IVA e di euro 6.852,00, tutto con interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno.
Segue infine la condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €
5.077,00 per il primo grado (valori medi scaglione fino a 26.000,00 €, comprensive della fase istruttoria), nonché € 3.966,00 per il secondo grado, senza fase istruttoria, per un totale di € 9.043,00, oltre accessori di legge, oltre spese di ATP come già liquidate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
252/2024, emessa dal Tribunale di Sassari in data 23/02/2024, condanna la in CP_1
persona del Legale rappresentante, al pagamento della somma di euro 11.000,00 oltre IVA nonché € 6.852,00, con interessi dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 liquida in complessive € 9.043,00, oltre accessori di legge, oltre spese di ATP come già liquidate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, 11/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
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