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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 6248/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
–, sedente in Napoli (NA), alla via Bracco n. 20, in persona del responsabile p.t., , rapp.ta
[...]
e difesa in virtù di procura versata in atti dall'avv. Feliciana Sodano (c.f. ), C.F._1 in uno elett.te dom.ti in Pomigliano d'Arco (Napoli), alla via Pratola ponte n. 14/16
-APPELLANTE-
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. con atto di citazione tempestivamente e Parte_1
correttamente notificato agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n.
6173/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pronunciata il 1.7.2024 con cui, in accoglimento della domanda proposta da era stato dichiarato che nulla è CP_1 dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della mancata prova della notifica della stessa.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la regolare notifica degli atti prodotti ed ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
1.1. cui l'atto di appello era stato regolarmente notificato, e la CP_1 CP_2
nei confronti del quale era stata regolarmente rinnovata la notifica dell'appello,
[...]
hanno omesso di costituirsi, talché ne è stata dichiarata la contumacia.
2. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
3. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva all'entrata in vigore della detta norma, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4- bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
5. In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
6. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 6173/2024 del Giudice di Pace di Napoli Parte_1
Nord, pronunciata il 1.7.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
3) spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone