Art. 5.
Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.
Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.