Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio ;
Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Modena – UTG – Sportello unico per l’Immigrazione recante il rigetto dell'istanza di emersione per lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 depositata in favore del ricorrente, RA -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa NA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 26 maggio 2022 il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 presentata in suo favore.
Il diniego è motivato dal fatto che per provare la sua presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 il lavoratore ha prodotto un verbale di Pronto Soccorso dell’ASL 1 del Sistema Sanitario della Regione Liguria datato 3 giugno 2019 che, a seguito di un controllo dell’Amministrazione procedente, è risultato non autentico; lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico Immigrazione in data 22 dicembre 2021 non ha presentato altra idonea documentazione attestante la sua presenza sul territorio nazionale in data anteriore a quella indicata dalla legge.
L’esponente deduce l’illegittimità del provvedimento avversato per “ Eccesso di potere – ingiustizia manifesta – mancata valutazione di altra documentazione rilevante ”.
Con tale censura egli lamenta che la convocazione del 22 dicembre 2021 era finalizzata alla sola verifica della documentazione già prodotta, di cui l’amministrazione ha in tale sede contestato la validità, senza consentire all’istante di effettuare un’integrazione. Egli afferma di disporre di ulteriori documenti in grado di fornire la prova necessaria della sua presenza sul territorio italiano, che deposita in giudizio. Soggiunge inoltre che ricorrono tutti i presupposti per l’accoglimento della sua istanza, avendo egli tenuto una condotta sempre improntata a liceità e disponendo il datore di lavoro dei necessari requisiti per assumerlo.
In subordine il ricorrente chiede l’emissione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Questura di Modena.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione sui fatti di causa redatta dall’Amministrazione.
Con ordinanza della Sez. I, 7 settembre 2022, n.-OMISSIS-, non appellata, l’istanza cautelare è stata respinta.
Parte ricorrente non ha spiegato successive difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto di impugnazione è il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone: “ Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 .”
Una delle condizioni poste da tale normativa è quindi quella che i lavoratori stranieri siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o abbiano soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della l. 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale successivamente all'8 marzo 2020.
Come evidenziato dal TAR Piemonte “ La previsione della data dell'8 marzo 2020, ragionevolmente antecedente al maggio 2020, data di introduzione della norma emergenziale, rispondeva, da un lato, all'esigenza di consentire di sanare situazioni in essere senza che gli interessati, edotti della possibilità di un emersione dal dibattito pubblico in corso la strumentalizzassero costituendosi, a ridosso e in funzione solo della norma di legge, una situazione di lavoro irregolare; dall'altro resta evidente, alla luce della ratio legis, come la possibilità di emersione dovesse intendersi riferita a rapporti sì antecedenti l'entrata in vigore della norma ma ad un tempo in essere nell'anno 2020; solo queste situazioni, infatti, si sono necessariamente "scontrate" con l'esplodere della pandemia da COVID-19 e i connessi problemi di mobilità indotti dalla necessità di applicare lunghi periodi di vero e proprio lock-down delle persone .” (TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2023, n. 425).
Al fine di fornire prova della sua presenza in Italia alla data prescritta dalla richiamata normativa il ricorrente ha prodotto all’Amministrazione il verbale di pronto soccorso dell’ASL 1 Liguria. Tale documentazione, dalle verifiche effettuate nel corso dell’istruttoria, è emersa non conforme alla documentazione presente presso gli archivi informatizzati di tale ente, che riportava una diversa datazione.
La prova fornita si è rivelata quindi contraffatta, circostanza che ha imposto il rigetto dell’istanza.
A mente dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 286/1998, infatti, “ la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda ”.
Tale disposizione costituisce applicazione del principio generale ricavabile dall’art. 75 del d.P.R. 445/2000, che prevede la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Va rilevato al riguardo come, secondo un consolidato orientamento interpretativo, affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità , “non è necessario che detta falsità sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo Giudice (cfr. Cons. St., III, 23 giugno 2014, n. 3182 e, più di recente Cons. St., III, 4 marzo 2020 n. 1599) .” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 1aprile 2025, n .2699).
Nel caso di specie il ricorrente non ha peraltro contestato in giudizio il presupposto del diniego, ovvero che il documento prodotto all’amministrazione sia stato effettivamente contraffatto, sicché tale circostanza può considerarsi provata sulla base del principio di non contestazione.
Nemmeno le produzioni documentali effettuate in giudizio forniscono peraltro idonea prova della sua presenza in Italia secondo le modalità previste dalla richiamata normativa.
Il ricorrente ha infatti prodotto una dichiarazione semplice dell’associazione Centro di Accoglienza “-OMISSIS-” in Modena, datata 9 maggio 2022, con cui si afferma che in data 15 gennaio 2020 è stata rilasciata al ricorrente apposita tessera per l’accesso diretto ai servizi a bassa soglia del Centro (cd. “prova 1”) e copia di un messaggio di posta elettronica del Presidente dell’-OMISSIS-, con cui si dichiara che il ricorrente frequentava la moschea di -OMISSIS- da dicembre 2019 (cd. “prova 2”).
È evidente che nessuna delle due attestazioni è idonea a comprovare la presenza dello straniero in Italia alla data dell’8 marzo 2020, in quanto le stesse non sono state rilasciate da organismi pubblici, ma da enti privati. (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1232).
Sul punto va evidenziato che la previsione dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 è stata specificata con il Decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020, il quale all’art. 5 chiarisce che “ sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico ”.
Come precisato da condivisibile giurisprudenza “ deve intendersi preclusa ogni interpretazione della nozione di organismo pubblico che la estenda fino a ricomprendervi anche associazioni private che non svolgono alcuna funzione pubblicistica sulla base di convenzioni, contratti o accordi con una pubblica amministrazione, escludendo quindi che possa classificarsi come organismo pubblico un ente privato che si occupi del sostegno dei lavoratori immigrati, ma non nello svolgimento di funzioni delegate da soggetti pubblici istituzionalmente preordinati a quel compito, che, sole, possono fondare l'equiparazione, per quanto qui rileva, di un ente privato a un organismo pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2016, n. 1614) .” (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5838).
Le dichiarazioni prodotte non provengono quindi da un organismo pubblico, nei termini così specificati; pertanto anche nel caso in cui fossero state depositate in fase procedimentale (produzione che il ricorrente lamenta essergli stata preclusa), in quanto non corrispondenti alle prescrizioni di legge, sarebbero risultate del tutto inidonee allo scopo.
Il provvedimento avversato resiste quindi alle censure dedotte nel gravame.
È infatti legittimo il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare qualora il richiedente non fornisca la prova, mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, della propria presenza sul territorio nazionale in data antecedente all’8 marzo 2020; nel caso di specie l’istante non solo non ha assolto all’onere probatorio, ma ha fornito una documentazione risultata contraffatta, incorrendo così nella previsione ostativa dell’art. 4, comma 2 del T.U. immigrazione, che costituisce ulteriore, autonoma ragione del provvedimento di diniego.
Né può essere accolta la domanda di rilascio di un permesso per attesa occupazione, formulata nel ricorso in via subordinata.
Infatti in assenza dei requisiti essenziali per la regolarizzazione è precluso anche il rilascio di tale titolo di soggiorno, il quale presuppone che l'istanza di emersione fosse, sin dall'origine, astrattamente accoglibile, in quanto nessuna delle previsioni dell’art. 103 richiamato avvalla la possibilità di ottenere un permesso siffatto a prescindere dai presupposti di legge. (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4 novembre 2025, n. 19426; TAR Lombardia, Milano. Sez. III, 11 aprile 2025, n. 1308; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 681).
Ciò in conformità a consolidata giurisprudenza che, in considerazione del carattere eccezionale e derogatorio della disciplina recata dall’art. 103 del D.L. 4/2020, è andata orientandosi nel senso che “ la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall'originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro e totalmente da lui dipendenti quali possono essere la forza maggiore (cfr. circolare del 24 luglio 2020) e la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. circolare del 17 novembre 2020) .” (Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8007; Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 606), circostanze che evidentemente non ricorrono nel caso di specie.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del contenzioso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RA OL, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
NA BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BA | RA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.