TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 9958/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 9958/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis C.F._1 CP_1 C.F._2
12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.08.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Musile di Piave (VE) al n. 14, parte I serie /, ufficio 1, anno 2019;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 26.06.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza del 26.06.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
pagina1 di 3 “A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
B. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso l'immobile condotto in locazione dalla stessa in Oderzo (TV) Viale Paola Frassinetti n. 38 ed esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo le modalità indicate nella CTU a firma della dott.ssa Persona_1
e depositata agli atti, che qui si ri-trascrivono unitamente alle indicazioni fornite dalla medesima consulente per la gestione dei figli :
1. Tre fine settimana consecutivi dal padre, a partire dal venerdì dopo la scuola e le eventuali attività sportive, condotti dalla madre, fino al lunedì mattina;
il papà li accompagnerà a scuola entro le ore 8.30.
2. Il quarto weekend rimangono dalla madre e in quella settimana i bambini vengono condotti dal papà il lunedì pomeriggio, da parte della per essere accompagnati a scuola dal signor l martedì mattina. Pt_1 CP_1
3. Ciascun genitore effettuerà il bagno o doccia ai bambini una volta alla settimana.
4. In caso di malattia, la prole rimarrà nell'abitazione nella quale si trova quando ha contratto il morbo.
5. Le decisioni inerenti l'iscrizione ad attività sportive dovranno essere condivise da entrambi i genitori.
6. Occasioni speciali, quali le competizioni sportive, le recite e le feste scolastiche saranno gestite dal genitore presso il quale si trovano i bambini;
l'altro genitore potrà andare ad assistere all'evento.
7. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare,
l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
8. La prole trascorrerà il giorno del compleanno del padre con questi e il giorno del c ompleannodella madre con la stessa.
9. I ponti e le giornate festive potranno essere alternate, salvo diverso accordo.
10. Il periodo estivo, che comprende i mesi di Luglio e Agosto sarà suddiviso a favore del genitore non collocatario.
Pertanto a Luglio, fatta salva l'organizzazione definita con tre weekend consecutivi dal padre e uno dalla madre, la prole trascorrerà una settimana dal papà da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Ad Agosto, quando entrambe le parti hanno il periodo di ferie, il tempo sarà suddiviso in parti eguali con calendario da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Nello specifico dell'anno 2025, considerato che la frequenza dei Centri Estivi dovrebbe riguardare il periodo dal 30 Giugno al 12 Luglio ,2025, si concorda che i bambini pernottino dal papà tutta la settimana dal 14 al 21 Luglio 2025 mattina, quando il padre li riaccompagnerà dalla mamma. Il weekend della madre sarà quello del 26 e 27 Luglio. Ad Agosto, quando entrambe le parti hanno il periodo di ferie, il tempo sarà suddiviso in parti eguali.
11. Infine, la signora e il signor si trasmetteranno per iscritto le notizie di maggior rilievo e Parte_1 CP_1 concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
C. Il signor verserà la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascun CP_1 figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese e ciò a far data dalla sentenza di omologa della separazione. Il padre, inoltre, parteciperà al 50% delle spese straordinarie come disciplinate da protocollo del Tribunale di pagina2 di 3 Venezia. I coniugi concordano che l'Assegno Unico venga percepito dalla sig.ra la quale si impegna a trasferire Pt_1 mensilmente al marito il 40% dell'importo percepito.
D. Nel caso in cui alla signora non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro già in essere con Parte_1 scadenza prevista nel mese di settembre 2025, la stessa comunicherà la predetta circostanza al sig. e questi a CP_1 partire dal mese di ottobre 2025, si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei figli minori la maggior somma di €
600,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi come disciplinate da protocollo del Tribunale di Venezia, nonché la ripartizione dell'assegno unico come sopra prevista.
E. L'assegno di invalidità Inps erogato in favore del minore continuerà ad essere percepito dalla madre. Per_2
F. Compenso professionale compensato.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 26.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 9958/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis C.F._1 CP_1 C.F._2
12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.08.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Musile di Piave (VE) al n. 14, parte I serie /, ufficio 1, anno 2019;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 26.06.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza del 26.06.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
pagina1 di 3 “A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
B. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso l'immobile condotto in locazione dalla stessa in Oderzo (TV) Viale Paola Frassinetti n. 38 ed esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo le modalità indicate nella CTU a firma della dott.ssa Persona_1
e depositata agli atti, che qui si ri-trascrivono unitamente alle indicazioni fornite dalla medesima consulente per la gestione dei figli :
1. Tre fine settimana consecutivi dal padre, a partire dal venerdì dopo la scuola e le eventuali attività sportive, condotti dalla madre, fino al lunedì mattina;
il papà li accompagnerà a scuola entro le ore 8.30.
2. Il quarto weekend rimangono dalla madre e in quella settimana i bambini vengono condotti dal papà il lunedì pomeriggio, da parte della per essere accompagnati a scuola dal signor l martedì mattina. Pt_1 CP_1
3. Ciascun genitore effettuerà il bagno o doccia ai bambini una volta alla settimana.
4. In caso di malattia, la prole rimarrà nell'abitazione nella quale si trova quando ha contratto il morbo.
5. Le decisioni inerenti l'iscrizione ad attività sportive dovranno essere condivise da entrambi i genitori.
6. Occasioni speciali, quali le competizioni sportive, le recite e le feste scolastiche saranno gestite dal genitore presso il quale si trovano i bambini;
l'altro genitore potrà andare ad assistere all'evento.
7. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare,
l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
8. La prole trascorrerà il giorno del compleanno del padre con questi e il giorno del c ompleannodella madre con la stessa.
9. I ponti e le giornate festive potranno essere alternate, salvo diverso accordo.
10. Il periodo estivo, che comprende i mesi di Luglio e Agosto sarà suddiviso a favore del genitore non collocatario.
Pertanto a Luglio, fatta salva l'organizzazione definita con tre weekend consecutivi dal padre e uno dalla madre, la prole trascorrerà una settimana dal papà da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Ad Agosto, quando entrambe le parti hanno il periodo di ferie, il tempo sarà suddiviso in parti eguali con calendario da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Nello specifico dell'anno 2025, considerato che la frequenza dei Centri Estivi dovrebbe riguardare il periodo dal 30 Giugno al 12 Luglio ,2025, si concorda che i bambini pernottino dal papà tutta la settimana dal 14 al 21 Luglio 2025 mattina, quando il padre li riaccompagnerà dalla mamma. Il weekend della madre sarà quello del 26 e 27 Luglio. Ad Agosto, quando entrambe le parti hanno il periodo di ferie, il tempo sarà suddiviso in parti eguali.
11. Infine, la signora e il signor si trasmetteranno per iscritto le notizie di maggior rilievo e Parte_1 CP_1 concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
C. Il signor verserà la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascun CP_1 figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese e ciò a far data dalla sentenza di omologa della separazione. Il padre, inoltre, parteciperà al 50% delle spese straordinarie come disciplinate da protocollo del Tribunale di pagina2 di 3 Venezia. I coniugi concordano che l'Assegno Unico venga percepito dalla sig.ra la quale si impegna a trasferire Pt_1 mensilmente al marito il 40% dell'importo percepito.
D. Nel caso in cui alla signora non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro già in essere con Parte_1 scadenza prevista nel mese di settembre 2025, la stessa comunicherà la predetta circostanza al sig. e questi a CP_1 partire dal mese di ottobre 2025, si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei figli minori la maggior somma di €
600,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi come disciplinate da protocollo del Tribunale di Venezia, nonché la ripartizione dell'assegno unico come sopra prevista.
E. L'assegno di invalidità Inps erogato in favore del minore continuerà ad essere percepito dalla madre. Per_2
F. Compenso professionale compensato.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 26.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina3 di 3