Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1449/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1449/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1983, residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
CE (FI) il 07.09.1975, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti
Cristiano Gentili e Elena Roggi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Montecatini Terme (PT), Viale
G. Verdi n. 24, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Montecatini Terme (PT) in data 08.03.2008, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 04.10.2008) e (il Per_1 Per_2
02.07.2013).
Le parti evidenziavano peraltro che dopo anni di armonia coniugale e reciproco sostegno, l'unione tra i coniugi si deteriorava e circa dieci anni fa i ricorrenti decidevano, di comune accordo, di porre fine alla relazione ed alla convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
DISPORSI l'affidamento congiunto dei minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_4 degli stessi presso la madre , fissando la loro residenza Parte_1 presso l'abitazione dei nonni materni sita in Montecatini Terme (PT),
Via Berghinz, 15/17; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPORRE l'assegnazione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre IG.ra . Parte_1
DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie
2 in favore dei figli minori, dietro esibizione delle relative ricevute e/o preventivi da parte dell'altro genitore.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e medica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del minore e/o del genitore.
DISPORRE la frequentazione e visita dei minori nelle seguenti modalità:
- e abiteranno insieme, prevalentemente presso la Per_1 Per_2 residenza della madre, IG.ra , e staranno con il padre, Parte_1
3 , tutti i fine settimana dalle 17 del venerdì Parte_2 alle 22 della domenica e, compatibilmente con le eIGenze scolastiche delle minori e gli impegni lavorativi dei genitori, almeno
1 pomeriggio a settimana, nel giorno da concordare di volta in volta;
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé e Per_1
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre Per_2 al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorreranno con ciascuno dei due genitori 10 (dieci) giorni consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ASSEGNARE l'abitazione sita in Buggiano (PT), Via Ponte
Buggianese, 125, al IG. , il quale si farà Parte_2 integralmente carico del mutuo residuo e di tutti gli oneri connessi all'immobile (utenze, imposte, tasse, etc.). A fronte di tale impegno economico, alcun mantenimento verrà versato dal IG. in Parte_2 favore della moglie né per Lei, né per i figli conviventi, salvo la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come sopra meglio specificato.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
4 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...]
Pescia (PT) il 16.04.1983 e nato a [...]
CE (FI) il 07.09.1975, che hanno contratto matrimonio in
Montecatini Terme (PT) in data 08.03.2008, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
5, P. 1, anno 2008);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5