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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 28.10.2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gela al n. 369 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati i
1 figli , il 21.9.2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1 Persona_2
, il 6.9.2011, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge
[...]
. Controparte_1
Precisava che già da qualche tempo i coniugi avevano deciso di vivere separatamente.
Rappresentava di svolgere solo piccoli lavoretti saltuari e di non avere reddito mentre la moglie lavora ed è economicamente autosufficiente
Deduceva che a causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, per viverci con il figlio maggiore, di attribuire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con obbligo di versare un contributo di € 200,00 mensili per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' a favore CP_2 della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente non opponendosi a tutte le richieste formulate dal ricorrente.
All'udienza del 2.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni per definire la separazione, già indicate nell'accordo sottoscritto da ambedue i coniugi e prodotto in data 26.6.2025 e di seguito riportate:
1. “che la separazione non sia addebitata alla responsabilità di nessuna delle due parti;
2. I coniugi vivranno separati tra loro, ognuno nel luogo ove riterrà di fissare la sua residenza ed effettivo domicilio;
3. La casa coniugale sita in Gela nella via Carlo Cattaneo n. 3 piano 1, di proprietà esclusiva di , continuerà ad essere abitata dal sig. insieme al figlio Controparte_1 Parte_1 maggiore;
Persona_1
4. I coniugi non avranno nulla da pretendere, l'uno nei confronti dell'altro in termini di assegno di mantenimento, poiché ognuno economicamente indipendente ed autosufficiente e perciò in grado di provvedere al proprio sostentamento;
5. Il padre continuerà a provvedere ai bisogni del figlio , che sarà Persona_2 affidato in modo esclusivo alla madre sig.ra e collocato presso la medesima, Controparte_1 alla quale si obbliga a corrispondere una somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento del minore, tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese;
il 50% delle spese straordinarie (indispensabile per le esigenze di studio il doposcuola pari ad € 250,00, nonché tutte le eventuali spese mediche imposte per motivi di salute) e l'intero importo dell'assegno unico erogato dall' CP_2
2
6. Il sig. si impegna a restituire i beni mobili della sig.ra , contenuti Pt_1 Controparte_1 nella casa coniugale allo stesso ceduta, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il mese di agosto 2025, (in particolare camera da letto, salotto, 2 vetrinette, contromobile, 2 tavolinetti, 4 sedie, 2 divani, tende soprammobili, quadri, stoviglie, tovaglie, coperte, lenzuola, lavatrice, asciugatrice, macchinetta del caffè ed ogni effetto personale);
7. Il sig. si impegna, inoltre, ad agevolare ogni operazione necessaria connessa e Pt_1 presupponenda per l'esecuzione dell'obbligazione e di cui al punto 6 pur essendo le operazioni di smontaggio e trasporto a carico della sig.ra , garantendo che i beni CP_1 siano consegnati nel medesimo stato di fatto in cui si trovano attualmente;
8. Il sig. provvederà altresì alla voltura delle utenze di via Carlo Cattaneo n. 3 (luce- Pt_1 acqua gas) a suo nome e della finanziaria accesa per l'acquisto della cameretta del figlio
. Persona_2
9. Si ribadisce che pur nell'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_2 alla sig.ra , il padre avrà garantito il diritto di visita e di partecipazione alla Parte_2 vita del figlio come da piano genitoriale che si allega
10. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilscio
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenne non è in contrasto con il suo superiore interesse.
Occorre, infatti, precisare che la stessa richiesta – congiunta e, pertanto, proveniente anche dal ricorrente
– di derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso, costituisce indice di una dichiarata Pt_1 incapacità di gestire, in maniera condivisa, le responsabilità genitoriali.
Benché l'affidamento esclusivo sia relegato a fattispecie residuale in un ordinamento che promuove e tutela il diritto del figlio minorenne alla bigenitorialità, nel caso di specie appare opportuno avallare la richiesta avanzata da ambedue le parti in quanto bilanciata dall'impegno assunto da ambedue i genitori di mantenere effettiva la relazione personale e affettiva del figlio con il padre. Persona_2
Tuttavia, l'affidamento esclusivo prescelto dai ricorrenti non potrà essere considerato tale da escludere l'incidenza del genitore sulle questioni di maggiore importanza che riguardano il figlio minorenne, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della sua forma rafforzata prevista dall'art. 337 quater, co. 3
c.c.
3 Ciò detto, e considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto alle congiunte conclusioni spiegate dalle parti, le omologa
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva e ciò a Controparte_1 tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 369, P. II
Serie A, anno 2004).
- COMPENSA le spese tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EA TO GG
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 28.10.2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gela al n. 369 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati i
1 figli , il 21.9.2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1 Persona_2
, il 6.9.2011, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge
[...]
. Controparte_1
Precisava che già da qualche tempo i coniugi avevano deciso di vivere separatamente.
Rappresentava di svolgere solo piccoli lavoretti saltuari e di non avere reddito mentre la moglie lavora ed è economicamente autosufficiente
Deduceva che a causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, per viverci con il figlio maggiore, di attribuire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con obbligo di versare un contributo di € 200,00 mensili per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' a favore CP_2 della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente non opponendosi a tutte le richieste formulate dal ricorrente.
All'udienza del 2.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni per definire la separazione, già indicate nell'accordo sottoscritto da ambedue i coniugi e prodotto in data 26.6.2025 e di seguito riportate:
1. “che la separazione non sia addebitata alla responsabilità di nessuna delle due parti;
2. I coniugi vivranno separati tra loro, ognuno nel luogo ove riterrà di fissare la sua residenza ed effettivo domicilio;
3. La casa coniugale sita in Gela nella via Carlo Cattaneo n. 3 piano 1, di proprietà esclusiva di , continuerà ad essere abitata dal sig. insieme al figlio Controparte_1 Parte_1 maggiore;
Persona_1
4. I coniugi non avranno nulla da pretendere, l'uno nei confronti dell'altro in termini di assegno di mantenimento, poiché ognuno economicamente indipendente ed autosufficiente e perciò in grado di provvedere al proprio sostentamento;
5. Il padre continuerà a provvedere ai bisogni del figlio , che sarà Persona_2 affidato in modo esclusivo alla madre sig.ra e collocato presso la medesima, Controparte_1 alla quale si obbliga a corrispondere una somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento del minore, tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese;
il 50% delle spese straordinarie (indispensabile per le esigenze di studio il doposcuola pari ad € 250,00, nonché tutte le eventuali spese mediche imposte per motivi di salute) e l'intero importo dell'assegno unico erogato dall' CP_2
2
6. Il sig. si impegna a restituire i beni mobili della sig.ra , contenuti Pt_1 Controparte_1 nella casa coniugale allo stesso ceduta, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il mese di agosto 2025, (in particolare camera da letto, salotto, 2 vetrinette, contromobile, 2 tavolinetti, 4 sedie, 2 divani, tende soprammobili, quadri, stoviglie, tovaglie, coperte, lenzuola, lavatrice, asciugatrice, macchinetta del caffè ed ogni effetto personale);
7. Il sig. si impegna, inoltre, ad agevolare ogni operazione necessaria connessa e Pt_1 presupponenda per l'esecuzione dell'obbligazione e di cui al punto 6 pur essendo le operazioni di smontaggio e trasporto a carico della sig.ra , garantendo che i beni CP_1 siano consegnati nel medesimo stato di fatto in cui si trovano attualmente;
8. Il sig. provvederà altresì alla voltura delle utenze di via Carlo Cattaneo n. 3 (luce- Pt_1 acqua gas) a suo nome e della finanziaria accesa per l'acquisto della cameretta del figlio
. Persona_2
9. Si ribadisce che pur nell'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_2 alla sig.ra , il padre avrà garantito il diritto di visita e di partecipazione alla Parte_2 vita del figlio come da piano genitoriale che si allega
10. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilscio
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenne non è in contrasto con il suo superiore interesse.
Occorre, infatti, precisare che la stessa richiesta – congiunta e, pertanto, proveniente anche dal ricorrente
– di derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso, costituisce indice di una dichiarata Pt_1 incapacità di gestire, in maniera condivisa, le responsabilità genitoriali.
Benché l'affidamento esclusivo sia relegato a fattispecie residuale in un ordinamento che promuove e tutela il diritto del figlio minorenne alla bigenitorialità, nel caso di specie appare opportuno avallare la richiesta avanzata da ambedue le parti in quanto bilanciata dall'impegno assunto da ambedue i genitori di mantenere effettiva la relazione personale e affettiva del figlio con il padre. Persona_2
Tuttavia, l'affidamento esclusivo prescelto dai ricorrenti non potrà essere considerato tale da escludere l'incidenza del genitore sulle questioni di maggiore importanza che riguardano il figlio minorenne, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della sua forma rafforzata prevista dall'art. 337 quater, co. 3
c.c.
3 Ciò detto, e considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto alle congiunte conclusioni spiegate dalle parti, le omologa
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva e ciò a Controparte_1 tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 369, P. II
Serie A, anno 2004).
- COMPENSA le spese tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EA TO GG
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