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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 873 /2025 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 873 /2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Valenza Parte_1 ricorrente contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_1
Grotteria resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1 nominale di 500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
- il convenuto eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito, cui il procuratore di parte ricorrente si è associato con il deposito delle note ex art. 127 ter del 26/11/2025, e domanda, per il resto, il rigetto del ricorso;
rilevato che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale merita di essere accolta;
- l'art. 413, comma 5, c.p.c. individua un foro esclusivo (ed inderogabile) per le controversie in materia di pubblico impiego indicandolo nel “giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
- nel caso di specie, nonostante la domanda faccia riferimento a rapporti di lavoro svoltisi in provincia di Vicenza, è documentalmente provato che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso fosse docente titolare di una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituzione Scolastica con codice CTEE89801D – ISTITUTO I.C. “DIAZ – MANZONI CATANIA” sita a
Catania (doc. 02 res.);
-
per questi motivi
va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite sono compensate in ragione dell'adesione della parte all'eccezione formulata e dunque del suo comportamento processualmente collaborativo;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il giudice, ogni diversa questione assorbita:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania;
- assegna alla parte ricorrente termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al giudice del lavoro del predetto Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 8/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 873 /2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Valenza Parte_1 ricorrente contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_1
Grotteria resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1 nominale di 500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
- il convenuto eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito, cui il procuratore di parte ricorrente si è associato con il deposito delle note ex art. 127 ter del 26/11/2025, e domanda, per il resto, il rigetto del ricorso;
rilevato che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale merita di essere accolta;
- l'art. 413, comma 5, c.p.c. individua un foro esclusivo (ed inderogabile) per le controversie in materia di pubblico impiego indicandolo nel “giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
- nel caso di specie, nonostante la domanda faccia riferimento a rapporti di lavoro svoltisi in provincia di Vicenza, è documentalmente provato che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso fosse docente titolare di una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituzione Scolastica con codice CTEE89801D – ISTITUTO I.C. “DIAZ – MANZONI CATANIA” sita a
Catania (doc. 02 res.);
-
per questi motivi
va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite sono compensate in ragione dell'adesione della parte all'eccezione formulata e dunque del suo comportamento processualmente collaborativo;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il giudice, ogni diversa questione assorbita:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania;
- assegna alla parte ricorrente termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al giudice del lavoro del predetto Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 8/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3