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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2024
promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dal Prof. Parte_1 C.F._1
Avv. Giuseppe Caforio (C.F. ) del Foro di Perugia, giusta delega C.F._2 allegata al ricorso ai sensi dell'articolo 83, comma 3 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, il quale, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 176 c.p.c. ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche all'indirizzo di pec ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Perugia, via Bartolo n. 10
appellante contro
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati a Foligno, Corso Cavour n. 84., presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Simona Michelsanti (c.f. – C.F._5
) Email_2
pagina 1 di 9 appellati
e contro
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_3 C.F._6
Morlupo del Foro di Spoleto (c.f. fax 0742.718385 – C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio in Foligno, corso Cavour n. 84, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte d'appello nella persona della Dr.ssa Tiziana
Cugini intervenuto
Oggetto: divorzio - assegno di mantenimento a favore dei figli
Conclusioni delle parti
Come nel verbale di udienza del 9.6.2025
2 Conclusioni del P.m.
Come nella nota del 6.2.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Spoleto n. 874/2024, con cui: a) è stata rigettata la sua domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni, ritenendo che non siano sopravvenuti cambiamenti significativi nelle condizioni economiche dei figli rispetto alla sentenza di divorzio dell'anno 2017 e che gli stessi non avessero raggiunto un'adeguata capacità lavorativa e una capacità reddituale tale da essere considerati economicamente autosufficienti senza che si evidenziasse un'inerzia colpevole in relazione al percorso di studi;
b) è stato condannato alle spese di lite in conseguenza del rigetto della domanda.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza sostenendo l'erroneità,
l'incompletezza e l'insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti e degli atti di causa, nonché la violazione di legge per erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto relativi ai presupposti legittimanti la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni. Ha dedotto che non si tratta di procedere ad una nuova e pagina 2 di 9 autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle valutate nel giudizio di divorzio ma, al contrario, di verificare che i fatti decisivi sopravvenuti hanno alterato l'equilibrio raggiunto, così da richiedere l'adeguamento o la revoca dell'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale sopravvenuta.
Ha precisato che: nell'anno 2007, al fine di garantire un futuro quanto più agiato possibile ai figli, aveva acquistato, per pura liberalità, un immobile sito in Foligno, via
Santa Caterina, costituito da due appartamenti, del valore di € 385.000,00, ripartendo a ciascuno dei figli la piena proprietà di 2/6 e la nuda proprietà per 1/6, nonché all' ex coniuge il diritto di usufrutto per i restanti 2/6; tra il gennaio e il marzo 2023, i CP_3 figli e l'ex coniuge, senza alcun avviso e/o coinvolgimento del padre, come, invece, previsto dagli accordi intercorsi tra le parti, nonché con depauperamento della somma investita in loro favore, avevano venduto l'immobile per l'importo di € 260.000,00, realizzando € 210.000 netti, che ha loro consentito di disporre di € 105.000,00 ciascuno.
Ha sostenuto che: si tratterebbe di un fatto nuovo e decisivo non valutato e neppure
3 valutabile dalle parti in sede di formazione del titolo perché sopravvenuto e non prevedibile, idoneo, unitamente ad altri elementi (ad esempio il peggioramento delle proprie condizioni economiche dal 2018), a giustificare la revoca del contributo paterno nei confronti di e perché ha portato ad un incremento del patrimonio CP_2 CP_1 dei figli, mentre il primo Giudice ha ritenuto che non si trattasse di una circostanza sopravvenuta in quanto già valutata nel 2017 in sede di divorzio;
a nulla rileverebbe l'indimostrata circostanza per cui le somme ricavate dalla vendita dell'immobile sono state utilizzate da e dai figli per necessità pregresse, per la casa di Foligno, CP_3 nonché in parte accantonate per la restituzione al fratello di , perché si Controparte_3 tratterebbe di una libera e personale scelta degli appellati;
la reale situazione economica, sociale e formativa dei figli (24 anni) ed (29 anni) comproverebbe non CP_1 CP_2 solo il miglioramento delle loro condizioni economiche e patrimoniali, ma anche la loro inerzia colpevole nell'infruttuoso percorso di studi e lavorativo come dimostrato da ciò, che il figlio frequenta l'università e svolge lavori part time che lo rendono economicamente autosufficiente mentre la figlia frequenta la specialistica del percorso universitario e sebbene sia affetta da un disturbo dell'alimentazione (non determinante pagina 3 di 9 una minorazione tale da aver ridotto la sua autonomia personale) svolge lavori part time idonei a renderla autosufficiente;
anche l'età dei figli non giustificherebbe più il mantenimento in ragione dell'inerzia colpevole nel completamento del ciclo di studi che aveva superato ragionevoli limiti di tempo.
Col secondo motivo ha censurato la sentenza per errore di giudizio e violazione di legge in punto di regolamentazione delle spese di giudizio sostenendo che in ogni caso la liquidazione sarebbe sproporzionata in ragione della complessità bassa della controversia e l'assenza di fase istruttoria.
Si sono costituiti entrambi i figli chiedendo il rigetto dell'appello.
Rispetto al primo motivo hanno dedotto che: nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era previsto che il ricorrente si impegnava a collaborare con l'ex coniuge nelle varie pratiche (anche dinanzi al Giudice tutelare) per la vendita dell'immobile situato in Foligno, via Santa Caterina, e si sarebbe accollato il pagamento dei relativi oneri condominiali fino alla vendita e al trasferimento dei figli nella casa di proprietà della madre, sicché la circostanza era non solo nota al padre ma accettata e
4 condivisa perché aveva lasciato ai figli l'immobile come atto di liberalità indiretta;
nei precedenti giudizi, instaurati successivamente a quello di divorzio, diretti a revocare l'assegno di mantenimento per i figli, era stato ritenuto che il peggioramento delle sue condizioni era lieve e non tale da incidere sul suo obbligo nei confronti dei figli e che la situazione di squilibrio economico tra lui e l'ex coniuge escludeva che la stessa potesse avere lo stesso carico delle spese straordinarie nei confronti dei figli;
in nessuno dei precedenti provvedimenti si faceva menzione dell'obbligo dei figli di notiziare il padre dell'eventuale vendita dell'immobile che era stata conforme alla stima asseverata dello stesso ed il ricavato era stato utilizzato per le necessità familiari pregresse;
il percorso di studi di (che aveva conseguito la laurea triennale) era stato caratterizzato negli CP_2 ultimi dieci anni da un forte disturbo dell'alimentazione che l'aveva vista suo malgrado protagonista di numerosi ricoveri in ospedale e ancora oggi frequenta (con costo notevole) sedute di psicoterapia per disregolazione emotiva associata a disturbo alimentare con pattern restrittivo ed è seguita dai servizi specialistici per disturbi alimentari e comportamentali;
il contratto di lavoro come cameriera di si è CP_2 concluso per l'impossibilità fisica della ragazza di poter gestire un lavoro di cameriera pagina 4 di 9 che la porta ad essere in continuo contatto col cibo sicché non aveva un reddito adeguato da renderla autosufficiente economicamente;
il percorso di studi di CP_1
è regolare avendo dato un congruo numero di esami ogni anno e ad oggi non svolge più il lavoro saltuario di cameriere e percepisce solo una cifra irrisoria a titolo di Naspi,
a fronte di un canone di affitto per studi fuori sede necessitati, di € 190,00 mensili, oltre le spese delle utenze.
Sul secondo motivo hanno sostenuto che considerando la complessità bassa della causa e tenendo in analisi l'aumento previsto per avere difeso due parti il conteggio sarebbe corretto.
Si è costituita anche l'ex coniuge deducendo l'infondatezza Controparte_3 dell'appello. Ha dedotto che;
i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione o del divorzio possono essere successivamente revocati o modificati solo a fronte della
“sopravvenienza di giustificati motivi” e nel caso i fatti asseritamente decisivi dedotti sarebbero stati tutti già esaminati nei precedenti giudizi e per il resto ha argomentato in termini sovrapponibili a quelli svolti dai figli rimarcando, in particolare, che dalla
5 vendita dell'immobile non solo non è derivato un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che risulta ancora essere benestante con forte squilibrio economico tra gli ex coniugi già accertato con le precedenti pronunce, ma neppure un significativo mutamento della situazione economica dei due figli;
la somma ricavata dalla vendita non è nella disponibilità dei figli e (come dimostrato dagli CP_2 CP_1 estratti dei conti correnti depositati in primo grado) ma è stata utilizzata per i lavori effettuati presso l'abitazione di residenza di essa appellata (e dei figli), in Foligno, via
Giacomini n. 24, ed in parte accantonata per essere restituita a , fratello Persona_1 della stessa;
la situazione clinica di ha avuto un impatto negativo sugli studi e CP_2 ritenere che il rallentamento nel percorso agli studi possa essere dovuto ad una inerzia colpevole della figlia appare inaccettabile;
la situazione di è identica a quella CP_1 sussistente alla data del precedente provvedimento;
è stata obbligata nel tempo a difendersi dai continui ricorsi presentati dall'odierno ricorrente e costretta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto anche attraverso ingiunzioni di pagamento;
il comportamento del ricorrente che in più occasioni negli anni ha arbitrariamente diminuito la cifra del mantenimento ha portato in passato la famiglia ad uno stato di pagina 5 di 9 vera indigenza economica;
non vi era prova della negligenza negli studi da parte dei figli.
Il P.m. ha concluso per il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza di comparizione del 9.6.2025.
L'appello è parzialmente fondato.
Giova osservare che la vendita della casa di Foligno, via Santa Caterina, da parte dei figli e dell'ex moglie del ricorrente, non ha alcuna rilevanza al fine di valutare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche della prole rispetto alla data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (2017) perché il valore complessivo del loro patrimonio complessivo non è affatto mutato essendo stato sostituito il prezzo della vendita al valore intrinseco del bene, ragion per cui l'utilità data dalla disponibilità dell'immobile ai fini abitativi o di locazione è stata sostituita con la disponibilità del denaro, che, per sua natura, consente un uso “dinamico”, e, quindi, più idoneo a far fronte alle plurime esigenze (abitative e di sostentamento) di due
6 giovani studenti universitari che frequentano corsi fuori sede.
E non ha neanche alcuna utilità indagare sull'esistenza o meno della prova di un uso proficuo del corrispettivo della vendita o su un'alienazione corrispondente effettivamente al reale valore di mercato del bene perché ciò attiene alle libere valutazioni della prole su come utilizzare, secondo i loro obiettivi e le loro esigenze, la donazione effettuata dal padre. Ciò che conta invece è che quel valore nel loro patrimonio non è mutato né in senso più favorevole né più sfavorevole, ma è stato semplicemente destinato ad un uso differente.
Sotto tale profilo l'appello è dunque infondato.
Gli altri due aspetti, ovvero quello dell'asserita colpevole inerzia negli studi dei figli, e della loro intervenuta indipendenza economica meritano una riflessione più approfondita.
E' certo che entrambi ancora studiano e svolgono lavori saltuari che non garantiscono però redditi sufficienti per renderli, anche solo in parte, autonomi dai genitori.
pagina 6 di 9 In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, per costante giurisprudenza di legittimità l'estensione dell'obbligo in capo al genitore di contribuire al suo sostentamento va circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, ciò in virtù dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, nonché tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro, dovendosi contemperare fra di loro le sue aspirazioni con il concreto mercato del lavoro (cfr. Cass. n. 26875/2023). Inoltre, è stato chiarito che l'onere della prova - particolarmente rigoroso - è posto a carico del richiedente (genitore o figlio), dovendo essere provato che il figlio abbia, rispettivamente, non curato (o curato), con massimo impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, oppure non si sia (o si sia), con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro stabile (cfr.
Cass. ord. n. 12121/2025; Cass. n. 26875/2023). Il principio di autoresponsabilità va, quindi, inteso nel senso che esso impone l'assunzione della responsabilità in capo a sé stessi e per sé stessi, e ricomprende l'obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricerca di un'indipendenza economica, ponendo a carico del richiedente la prova della
7 concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass.
29264/2022; Cass. 37366/2021; Cass. 17380/2020; Cass. 17183/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, è utile rimarcare che “il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass.
6.5.2024 n. 12123).
Nel caso in esame è dimostrato che il figlio minore, di anni 25 (li compirà il prossimo 16 luglio essendo nato nel 2000), ha tenuto un percorso di studi tutto sommato regolare, superando, ogni anno, un congro numero di esami di architettura, ragion per cui, considerando che ha superato da solo sette anni, la maggiore età e si è adoperato pagina 7 di 9 con adeguato impegno negli studi universitari, non può ancora ritenere giustificato il venire meno dell'obbligo del padre di contribuire in misura congrua al completamento del suo percorso di studi fino al conseguimento di un lavoro corrispondente alle sue aspirazioni e al raggiungimento della piena autosufficienza economica. E' intuibile, infatti, da una serie di elementi indiziari oggettivi, ricavabili in modo non equivoco dalla costanza degli esami sostenuti in modo proficuo, che ha avuto e ha serie CP_1 intenzioni di impegnarsi fino in fondo per la ricerca di in lavoro conforme alle sue attitudini.
Elementi altrettanto certi non si hanno, invece, per la figlia maggiore , che a CP_2 dicembre compirà trenta anni, ovvero ha superato da 12 anni la maggiore età conseguendo soltanto la triennale in lettere classiche senza che emerga da alcun documento prodotto un fattivo impegno negli studi universitari successivi non risultando provato neanche lo sporadico superamento con profitto di qualche esame, tantomeno di recente come genericamente dedotto nelle memorie difensive.
E' vero che risulta documentato un serio disturbo alimentare diagnosticato nel 2021
8 come “anoressia nervosa con abbuffate e condotte di eliminazione”, ma ciò può condurre a comprendere qualche lieve rallentamento e uno sporadico ritardo nel proseguimento del programma di studi, o anche una parentesi nel momento dell'acutizzarsi del disturbo, giammai l'inerzia dedotta ampiamente e insistentemente dal padre fin dal primo grado e non smentita da alcun documento prodotto dalla figlia.
Sarebbe stato, infatti, sufficiente produrre la certificazione rilasciata dalla segreteria dell'Università con riportati gli esami superati e la relativa votazione o, al limite, un'autocertificazione, come ha fatto il fratello, che, in difetto di contestazione specifica della controparte, poteva essere valutata liberamente dalla Corte.
Ne segue che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia , pur nella persistenza di CP_2 una situazione di non autosufficienza economica, gravando su di lei, in ragione dell'età,
l'onere di attivarsi per completare con sollecitudine gli studi o, in alternativa, per cercare immediatamente un'occupazione che gli consenta di maturare un minimo di esperienza lavorativa e di emanciparsi economicamente da entrambi i genitori.
pagina 8 di 9 Gli effetti della revoca vanno fatti decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello vanno riliquidate le spese di entrambi i gradi del giudizio che in ragione delle reciproche soccombenze vanno compensate integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 874 del 4.12.2024, emessa nel giudizio n.r.g.
1409/2023, e per l'effetto: revoca l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia maggiorenne a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
CP_2 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 25 giugno 2025.
9
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2024
promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dal Prof. Parte_1 C.F._1
Avv. Giuseppe Caforio (C.F. ) del Foro di Perugia, giusta delega C.F._2 allegata al ricorso ai sensi dell'articolo 83, comma 3 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, il quale, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 176 c.p.c. ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche all'indirizzo di pec ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Perugia, via Bartolo n. 10
appellante contro
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati a Foligno, Corso Cavour n. 84., presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Simona Michelsanti (c.f. – C.F._5
) Email_2
pagina 1 di 9 appellati
e contro
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_3 C.F._6
Morlupo del Foro di Spoleto (c.f. fax 0742.718385 – C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio in Foligno, corso Cavour n. 84, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte d'appello nella persona della Dr.ssa Tiziana
Cugini intervenuto
Oggetto: divorzio - assegno di mantenimento a favore dei figli
Conclusioni delle parti
Come nel verbale di udienza del 9.6.2025
2 Conclusioni del P.m.
Come nella nota del 6.2.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Spoleto n. 874/2024, con cui: a) è stata rigettata la sua domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni, ritenendo che non siano sopravvenuti cambiamenti significativi nelle condizioni economiche dei figli rispetto alla sentenza di divorzio dell'anno 2017 e che gli stessi non avessero raggiunto un'adeguata capacità lavorativa e una capacità reddituale tale da essere considerati economicamente autosufficienti senza che si evidenziasse un'inerzia colpevole in relazione al percorso di studi;
b) è stato condannato alle spese di lite in conseguenza del rigetto della domanda.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza sostenendo l'erroneità,
l'incompletezza e l'insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti e degli atti di causa, nonché la violazione di legge per erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto relativi ai presupposti legittimanti la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni. Ha dedotto che non si tratta di procedere ad una nuova e pagina 2 di 9 autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle valutate nel giudizio di divorzio ma, al contrario, di verificare che i fatti decisivi sopravvenuti hanno alterato l'equilibrio raggiunto, così da richiedere l'adeguamento o la revoca dell'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale sopravvenuta.
Ha precisato che: nell'anno 2007, al fine di garantire un futuro quanto più agiato possibile ai figli, aveva acquistato, per pura liberalità, un immobile sito in Foligno, via
Santa Caterina, costituito da due appartamenti, del valore di € 385.000,00, ripartendo a ciascuno dei figli la piena proprietà di 2/6 e la nuda proprietà per 1/6, nonché all' ex coniuge il diritto di usufrutto per i restanti 2/6; tra il gennaio e il marzo 2023, i CP_3 figli e l'ex coniuge, senza alcun avviso e/o coinvolgimento del padre, come, invece, previsto dagli accordi intercorsi tra le parti, nonché con depauperamento della somma investita in loro favore, avevano venduto l'immobile per l'importo di € 260.000,00, realizzando € 210.000 netti, che ha loro consentito di disporre di € 105.000,00 ciascuno.
Ha sostenuto che: si tratterebbe di un fatto nuovo e decisivo non valutato e neppure
3 valutabile dalle parti in sede di formazione del titolo perché sopravvenuto e non prevedibile, idoneo, unitamente ad altri elementi (ad esempio il peggioramento delle proprie condizioni economiche dal 2018), a giustificare la revoca del contributo paterno nei confronti di e perché ha portato ad un incremento del patrimonio CP_2 CP_1 dei figli, mentre il primo Giudice ha ritenuto che non si trattasse di una circostanza sopravvenuta in quanto già valutata nel 2017 in sede di divorzio;
a nulla rileverebbe l'indimostrata circostanza per cui le somme ricavate dalla vendita dell'immobile sono state utilizzate da e dai figli per necessità pregresse, per la casa di Foligno, CP_3 nonché in parte accantonate per la restituzione al fratello di , perché si Controparte_3 tratterebbe di una libera e personale scelta degli appellati;
la reale situazione economica, sociale e formativa dei figli (24 anni) ed (29 anni) comproverebbe non CP_1 CP_2 solo il miglioramento delle loro condizioni economiche e patrimoniali, ma anche la loro inerzia colpevole nell'infruttuoso percorso di studi e lavorativo come dimostrato da ciò, che il figlio frequenta l'università e svolge lavori part time che lo rendono economicamente autosufficiente mentre la figlia frequenta la specialistica del percorso universitario e sebbene sia affetta da un disturbo dell'alimentazione (non determinante pagina 3 di 9 una minorazione tale da aver ridotto la sua autonomia personale) svolge lavori part time idonei a renderla autosufficiente;
anche l'età dei figli non giustificherebbe più il mantenimento in ragione dell'inerzia colpevole nel completamento del ciclo di studi che aveva superato ragionevoli limiti di tempo.
Col secondo motivo ha censurato la sentenza per errore di giudizio e violazione di legge in punto di regolamentazione delle spese di giudizio sostenendo che in ogni caso la liquidazione sarebbe sproporzionata in ragione della complessità bassa della controversia e l'assenza di fase istruttoria.
Si sono costituiti entrambi i figli chiedendo il rigetto dell'appello.
Rispetto al primo motivo hanno dedotto che: nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era previsto che il ricorrente si impegnava a collaborare con l'ex coniuge nelle varie pratiche (anche dinanzi al Giudice tutelare) per la vendita dell'immobile situato in Foligno, via Santa Caterina, e si sarebbe accollato il pagamento dei relativi oneri condominiali fino alla vendita e al trasferimento dei figli nella casa di proprietà della madre, sicché la circostanza era non solo nota al padre ma accettata e
4 condivisa perché aveva lasciato ai figli l'immobile come atto di liberalità indiretta;
nei precedenti giudizi, instaurati successivamente a quello di divorzio, diretti a revocare l'assegno di mantenimento per i figli, era stato ritenuto che il peggioramento delle sue condizioni era lieve e non tale da incidere sul suo obbligo nei confronti dei figli e che la situazione di squilibrio economico tra lui e l'ex coniuge escludeva che la stessa potesse avere lo stesso carico delle spese straordinarie nei confronti dei figli;
in nessuno dei precedenti provvedimenti si faceva menzione dell'obbligo dei figli di notiziare il padre dell'eventuale vendita dell'immobile che era stata conforme alla stima asseverata dello stesso ed il ricavato era stato utilizzato per le necessità familiari pregresse;
il percorso di studi di (che aveva conseguito la laurea triennale) era stato caratterizzato negli CP_2 ultimi dieci anni da un forte disturbo dell'alimentazione che l'aveva vista suo malgrado protagonista di numerosi ricoveri in ospedale e ancora oggi frequenta (con costo notevole) sedute di psicoterapia per disregolazione emotiva associata a disturbo alimentare con pattern restrittivo ed è seguita dai servizi specialistici per disturbi alimentari e comportamentali;
il contratto di lavoro come cameriera di si è CP_2 concluso per l'impossibilità fisica della ragazza di poter gestire un lavoro di cameriera pagina 4 di 9 che la porta ad essere in continuo contatto col cibo sicché non aveva un reddito adeguato da renderla autosufficiente economicamente;
il percorso di studi di CP_1
è regolare avendo dato un congruo numero di esami ogni anno e ad oggi non svolge più il lavoro saltuario di cameriere e percepisce solo una cifra irrisoria a titolo di Naspi,
a fronte di un canone di affitto per studi fuori sede necessitati, di € 190,00 mensili, oltre le spese delle utenze.
Sul secondo motivo hanno sostenuto che considerando la complessità bassa della causa e tenendo in analisi l'aumento previsto per avere difeso due parti il conteggio sarebbe corretto.
Si è costituita anche l'ex coniuge deducendo l'infondatezza Controparte_3 dell'appello. Ha dedotto che;
i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione o del divorzio possono essere successivamente revocati o modificati solo a fronte della
“sopravvenienza di giustificati motivi” e nel caso i fatti asseritamente decisivi dedotti sarebbero stati tutti già esaminati nei precedenti giudizi e per il resto ha argomentato in termini sovrapponibili a quelli svolti dai figli rimarcando, in particolare, che dalla
5 vendita dell'immobile non solo non è derivato un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che risulta ancora essere benestante con forte squilibrio economico tra gli ex coniugi già accertato con le precedenti pronunce, ma neppure un significativo mutamento della situazione economica dei due figli;
la somma ricavata dalla vendita non è nella disponibilità dei figli e (come dimostrato dagli CP_2 CP_1 estratti dei conti correnti depositati in primo grado) ma è stata utilizzata per i lavori effettuati presso l'abitazione di residenza di essa appellata (e dei figli), in Foligno, via
Giacomini n. 24, ed in parte accantonata per essere restituita a , fratello Persona_1 della stessa;
la situazione clinica di ha avuto un impatto negativo sugli studi e CP_2 ritenere che il rallentamento nel percorso agli studi possa essere dovuto ad una inerzia colpevole della figlia appare inaccettabile;
la situazione di è identica a quella CP_1 sussistente alla data del precedente provvedimento;
è stata obbligata nel tempo a difendersi dai continui ricorsi presentati dall'odierno ricorrente e costretta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto anche attraverso ingiunzioni di pagamento;
il comportamento del ricorrente che in più occasioni negli anni ha arbitrariamente diminuito la cifra del mantenimento ha portato in passato la famiglia ad uno stato di pagina 5 di 9 vera indigenza economica;
non vi era prova della negligenza negli studi da parte dei figli.
Il P.m. ha concluso per il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza di comparizione del 9.6.2025.
L'appello è parzialmente fondato.
Giova osservare che la vendita della casa di Foligno, via Santa Caterina, da parte dei figli e dell'ex moglie del ricorrente, non ha alcuna rilevanza al fine di valutare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche della prole rispetto alla data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (2017) perché il valore complessivo del loro patrimonio complessivo non è affatto mutato essendo stato sostituito il prezzo della vendita al valore intrinseco del bene, ragion per cui l'utilità data dalla disponibilità dell'immobile ai fini abitativi o di locazione è stata sostituita con la disponibilità del denaro, che, per sua natura, consente un uso “dinamico”, e, quindi, più idoneo a far fronte alle plurime esigenze (abitative e di sostentamento) di due
6 giovani studenti universitari che frequentano corsi fuori sede.
E non ha neanche alcuna utilità indagare sull'esistenza o meno della prova di un uso proficuo del corrispettivo della vendita o su un'alienazione corrispondente effettivamente al reale valore di mercato del bene perché ciò attiene alle libere valutazioni della prole su come utilizzare, secondo i loro obiettivi e le loro esigenze, la donazione effettuata dal padre. Ciò che conta invece è che quel valore nel loro patrimonio non è mutato né in senso più favorevole né più sfavorevole, ma è stato semplicemente destinato ad un uso differente.
Sotto tale profilo l'appello è dunque infondato.
Gli altri due aspetti, ovvero quello dell'asserita colpevole inerzia negli studi dei figli, e della loro intervenuta indipendenza economica meritano una riflessione più approfondita.
E' certo che entrambi ancora studiano e svolgono lavori saltuari che non garantiscono però redditi sufficienti per renderli, anche solo in parte, autonomi dai genitori.
pagina 6 di 9 In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, per costante giurisprudenza di legittimità l'estensione dell'obbligo in capo al genitore di contribuire al suo sostentamento va circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, ciò in virtù dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, nonché tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro, dovendosi contemperare fra di loro le sue aspirazioni con il concreto mercato del lavoro (cfr. Cass. n. 26875/2023). Inoltre, è stato chiarito che l'onere della prova - particolarmente rigoroso - è posto a carico del richiedente (genitore o figlio), dovendo essere provato che il figlio abbia, rispettivamente, non curato (o curato), con massimo impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, oppure non si sia (o si sia), con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro stabile (cfr.
Cass. ord. n. 12121/2025; Cass. n. 26875/2023). Il principio di autoresponsabilità va, quindi, inteso nel senso che esso impone l'assunzione della responsabilità in capo a sé stessi e per sé stessi, e ricomprende l'obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricerca di un'indipendenza economica, ponendo a carico del richiedente la prova della
7 concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass.
29264/2022; Cass. 37366/2021; Cass. 17380/2020; Cass. 17183/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, è utile rimarcare che “il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass.
6.5.2024 n. 12123).
Nel caso in esame è dimostrato che il figlio minore, di anni 25 (li compirà il prossimo 16 luglio essendo nato nel 2000), ha tenuto un percorso di studi tutto sommato regolare, superando, ogni anno, un congro numero di esami di architettura, ragion per cui, considerando che ha superato da solo sette anni, la maggiore età e si è adoperato pagina 7 di 9 con adeguato impegno negli studi universitari, non può ancora ritenere giustificato il venire meno dell'obbligo del padre di contribuire in misura congrua al completamento del suo percorso di studi fino al conseguimento di un lavoro corrispondente alle sue aspirazioni e al raggiungimento della piena autosufficienza economica. E' intuibile, infatti, da una serie di elementi indiziari oggettivi, ricavabili in modo non equivoco dalla costanza degli esami sostenuti in modo proficuo, che ha avuto e ha serie CP_1 intenzioni di impegnarsi fino in fondo per la ricerca di in lavoro conforme alle sue attitudini.
Elementi altrettanto certi non si hanno, invece, per la figlia maggiore , che a CP_2 dicembre compirà trenta anni, ovvero ha superato da 12 anni la maggiore età conseguendo soltanto la triennale in lettere classiche senza che emerga da alcun documento prodotto un fattivo impegno negli studi universitari successivi non risultando provato neanche lo sporadico superamento con profitto di qualche esame, tantomeno di recente come genericamente dedotto nelle memorie difensive.
E' vero che risulta documentato un serio disturbo alimentare diagnosticato nel 2021
8 come “anoressia nervosa con abbuffate e condotte di eliminazione”, ma ciò può condurre a comprendere qualche lieve rallentamento e uno sporadico ritardo nel proseguimento del programma di studi, o anche una parentesi nel momento dell'acutizzarsi del disturbo, giammai l'inerzia dedotta ampiamente e insistentemente dal padre fin dal primo grado e non smentita da alcun documento prodotto dalla figlia.
Sarebbe stato, infatti, sufficiente produrre la certificazione rilasciata dalla segreteria dell'Università con riportati gli esami superati e la relativa votazione o, al limite, un'autocertificazione, come ha fatto il fratello, che, in difetto di contestazione specifica della controparte, poteva essere valutata liberamente dalla Corte.
Ne segue che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia , pur nella persistenza di CP_2 una situazione di non autosufficienza economica, gravando su di lei, in ragione dell'età,
l'onere di attivarsi per completare con sollecitudine gli studi o, in alternativa, per cercare immediatamente un'occupazione che gli consenta di maturare un minimo di esperienza lavorativa e di emanciparsi economicamente da entrambi i genitori.
pagina 8 di 9 Gli effetti della revoca vanno fatti decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello vanno riliquidate le spese di entrambi i gradi del giudizio che in ragione delle reciproche soccombenze vanno compensate integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 874 del 4.12.2024, emessa nel giudizio n.r.g.
1409/2023, e per l'effetto: revoca l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia maggiorenne a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
CP_2 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 25 giugno 2025.
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Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini
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