Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott. ssa Elena M.A. Luppino - Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1652R.G.A.C. dell'anno 2019 riservata in decisione con ordinanza del 5.11.2024 a seguito della trattazione scritta fissata in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc;
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Domenico
Ruggiero del Foro di Reggio Calabria (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via Santa Lucia al Parco n.
25;
- Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Oppedisano del Foro C.F._3 di Palmi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio in sostituzione del precedente difensore Avv. Giuseppina Palamara;
-resistente e
-intervenienti nonché
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza, chiedendone l'accoglimento ed il rigetto delle pretese avversarie;
il Giudice ha trattenuto la causa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'ufficio del P.M. non presentava conclusioni seppur debitamente notiziato come da visto apposto in data 10 giugno 2019.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con Ricorso depositato in data 15/05/2019 la sig.ra proponeva domanda Parte_1 diseparazione coniugale nei confronti dal marito con il quale, in data CP_1
30.06.2012, in Reggio Calabria contraeva matrimonio civile, in regime di separazione dei beni.
Il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile di detto Comune dell'anno 2012 atto n. 70 parte 1 – U.
1. In particolare la ricorrente deduceva che :
Per_
- dall'unione dei coniugi erano nati i figli: nata a [...] il [...]
e nato a [...] il [...]; Per_1
- non ha mai realmente condiviso le proprie risorse economiche con la CP_1 ricorrente, la quale era costretta a utilizzare tutto il proprio stipendio (che otteneva dalle varie attività di pulizia che effettuava nell'arco della giornata presso diverse abitazioni) per le esigenze familiari;
- la convivenza è stata sin da subito caratterizzata da comportamenti violenti e prevaricatori del ei confronti della ricorrente, sfociati in quotidiane aggressioni CP_1 verbali e fisiche¸
- veniva instaurato così un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ,recante n. 7475/2014 R.G.N.R.,conclusosi nelle more del CP_1 giudizio con un assoluzione;
- sulla scorta della denuncia presentata (sebbene poi ritirata) interveniva il Tribunale per i Minorenni instaurando d'ufficio un procedimento (485/2014 R.G.V.G. Trib.Min.RC) nell'ambito del quale veniva emesso Decreto di affidamento temporaneo ed esclusivo dei minori alla madre con contestuale applicazione delle misure cautelari dell'obbligo di allontanamento temporaneo del marito dall'abitazione familiare e del divieto temporaneo di avvicinamento al domicilio e ai luoghi frequentati dalla madre e dai minori, fermo restando l'assolvimento degli obblighi genitoriali, tra cui quello di contribuzione al mantenimento;
- il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, con Decreto n. 380 del 03.03.2015, confermava il provvedimento precedente e demandava al Servizio Sociale Territoriale di organizzare nel periodo incontri assistiti del padre con i minori;
- Di tutto quanto necessario alla cura e alla crescita della prole si è sempre occupata la madre:
- successivamente all'interruzione della convivenza, il convenuto si è totalmente disinteressato dei figli, tanto sotto l'aspetto relazionale quanto sotto quello economico.
Infatti, non ha mai manifestato la volontà di incontrare i figli neanche in ambiente protetto e non ha mai corrisposto somme o altre utilità, neanche di modesta entità, per le loro esigenze.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi fattuali, la difesa della ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni: che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
)per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, fosse disposto C.F._3
l'affidamento esclusivo alla madre , che l'eventuale esercizio del diritto di incontro avvenisse in ambiente protetto;
fosse disposto a carico del sig l'obbligo di corrispondere alla CP_1 moglie un assegno di mantenimento di € 200,00 (ovvero la somma minore o maggiore che verrà Per_ accertata in corso di causa) nonché per il mantenimento dei figli minorenni e la Per_1 somma di € 400,00 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, per attività extracurriculari, ecc.) relative ai figli minori;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale si costituiva in giudizio il resistente in data 28.01.2020. si associava alla richiesta di CP_1 dichiarazione della separazione personale dei coniugi, contestando le altre richieste poiché infondate in fatto ed in diritto e chiedeva di: autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, rigettando la domanda di addebito;
riabilitare la responsabilità genitoriale in capo ad;
disporre l'affidamento condiviso dei minori ed Persona_3 Per_1 Per_ ad entrambi i genitori, in co-affidamento con i servizi sociali competenti per territorio;
disporre le modalità con le quali possano essere garantiti i rapporti tra , Persona_3 attualmente detenuto, ed i propri figli ad oggi domiciliati in Arcore, anche predisponendo misure idonee alla ricostruzione del rapporto genitoriale, interrotto dalla ricorrente;
stabilire che non è tenuto a versare alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie, Persona_3 economicamente autosufficiente, con capacità lavorativa e convivente con altro uomo;
stabilire ch , in quanto detenuto e non titolare di ulteriori rendite, non sia - al momento Persona_3
Per_
- tenuto al versamento di una somma a titolo di mantenimento dei figl e disporre, Per_1
a carico di , il versamento della somma di €200,00 nei confronti di Parte_1 Per_3
a titolo di mantenimento e/o di alimenti, considerato altresì il contegno assunto dalla
[...] medesima, ex art. 116 c.p.c..
Con memoria difensiva del 30 gennaio 2022 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori chiedendo che fosse confermata la decadenza della responsabilità genitoriale del
[...]
e della limitazione della responsabilità genitoriale della Signor per come CP_1 Parte_1 disposto dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con decreto del 3 dicembre 2019, affidand ai Servizi Sociali territorialmente competenti, confermando Per_1 Persona_4 la collocazione d presso la comunità che lo ospita sino a quando gli operatori riterranno Per_1
Per_ necessario in base al progetto elaborato e di presso la madre;
disporre che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figli debba essere sottoposta alla valutazione degli operatori ed esperti che seguono i minori e debba essere preceduta da un percorso di recupero delle capacità genitoriali e di sostegno alla genitorialità da parte del padre, riservando all'esito ogni altra decisione. Con vittoria di spese e compensi.
Tali conclusioni si basavano sulle risultanze del monitoraggio svolto dai Servizio Sociale affidatario secondo il quale mentre l'atteggiamento tenuto dall' non si è modificato nel CP_1 tempo, la si è mostrata collaborativa, operando insieme al Servizio sociale. La stessa Parte_2 però continua ad avere necessità fino ad oggi del supporto del servizio nella relazione coni figli.
Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minorenni e ai Servizi Sociali secondo quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni Per_1 Per_2 di Reggio Calabria in data 03.12.2019 nell'ambito del procedimento n. 485/2014 V.G., sia in relazione al collocamento dei minori che in relazione alla dichiarata decadenza e/o limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi;
ordinava al marito di corrispondere alla un assegno provvisorio mensile di € 300,00 (€ 150 per Parte_1 figlio) per il mantenimento dei figli e Fissava infine per il Per_5 Per_1 Per_2 prosieguo l'udienza del 14.04.2020 davanti al G.I.
All'udienza del 20.10.2020 i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza sullo status che veniva depositata in data 26.10.2020 contestualmente provvedendo alla prosecuzione del giudizio.
Contestualmente, trasferitisi i minori in Lombardia, su istanza del PMM veniva adito il Tribunale per i minorenni di Milano che ,pur dando atto della presa in carico dei minori da parte dei servizi sociali di Arcore, ha disatteso le richieste della Procura minorile in ragione della competenza funzionale dell'intestata AG preventivamente adita.
Il TMM con provvedimento del 27.10.2020 sottolineava , in ogni caso, il profondo disagio di a causa delle condotte paterne maltrattanti, le permanenti di difficoltà della Per_1 madre nella gestione e nel contenimento del figlio maggiore, la inadeguatezza del nuovo compagno della donna.
Il Collegio, successivamente, nominava curatore speciale dei minori l'avv. Alba
Sammarico reiterando l'incarico già conferito dal Tribunale per i minorenni di Reggio
Calabria con provvedimento del 10.11.2021. Con ordinanza del 4.5.2022 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti con rinvio all'udienza del 22.11.2022 e contestuale ordine di deposito di documentazione economico-reddituale-patrimoniale aggiornata. Tuttavia, in ragione della mancata comparizione dei testimoni, più volte citati, la causa proseguiva con la richiesta di relazioni aggiornate dei Servizi sociali di
Arcore e degli atti di ulteriore procedimento pendente dinanzi al TMM di Milano in relazione alla posizione del minore collocato in comunità sin dall'anno 2019. Per_1
Egli è stato trovato in possesso in di sostanza stupefacenti e rientrato per un breve periodo presso l'abitazione materna ha continuato ad avere con la stessa comportamenti aggressivi. Il ragazzo è stato poi collocato nuovamente in comunità presso la struttura
San Maurizio di Borghi in data 14.2.2023. dall'ultimo aggiornamento in atti è , infine, emerso che ha fatto rientro presso l'abitazione materna nel settembre 2024 Per_1 essendo ormai alla soglia della maggiore età.
Più in particolare,dalle relazioni dei servizi sociali affidatari presso il comune di Arcore
è emerso che:
- il resistente era dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriali ed attualmente detenuto presso il carcere di Vibo Valentia, ha interrotto i rapporti con i minori dal 2017;
- ha riportato negli anni diverse difficoltà scolastiche e condotte ai limiti Per_1 della legalità ed è stato collocato prima presso la Comunità “il Bozzolo” , con contestuale sostegno delle capacità genitoriali della madre, riscontrate come carenti e non protettivi degli interessi dei minori1 ;
- Al termine dell'anno di affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, era risultata necessaria la prosecuzione della permanenza di presso la Per_1 comunità2, poiché la aveva necessità di essere supportata nel suo Parte_1 ruolo;
- A seguito dei miglioramenti intervenuti, aveva fatto rientro a casa della Per_1 madre a marzo 2022; purtroppo dopo poco tempo la situazione familiare era peggiorata3;
- Il comportamento assunto da aveva determinato un nuovo inserimento in Per_1 comunità per effetto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano dell'8 novembre 2022. In data 14 febbraio 2023 era stato inserito presso Per_1
Pt_ 1 non è stata in grado di offrire una funzione contenitiva e regolativa solida, in grado di tollerare le frustrazioni e provocazioni del figlio, né di offrire una funzione contenitiva e regolativa solida , in grado di tollerare le frustrazioni e provocazioni del figlio. 2 All'interno della comunit si era impegnato, non senza affrontare difficoltà, intraprendendo un Per_1 percorso di cambiamento, effetto dell'importante lavoro educativo svolto dall'equipe che si occupava del minore. Gli operatori avevano evidenziato nella relazione il forte investimento d in termini di Per_1 impegno e cambiamento e allo stesso tempo “la necessità che il ragazzo possa continuare a sperimentare contesti educativi in cui possa essere protetto e supportato nella relazione con i pari. Altro aspetto da monitorare in modo accurato è il vissuto di forte ambivalenza del minore nei confronti dei comportamenti devianti, pur esprimendo il forte desiderio di distanziarsi da essi, ne sente una profonda attrazione soprattutto nel momento in cui si confronta con i pari”. 3 usciva tutte le sere e non rispettava nessun orario concordato di rientro. Le frequentazioni con Per_1 ragazzi più grandi era sconosciuta alla madre e prevedeva sia ambienti di strada di Monza che di Milano. la Comunità San Maurizio di Borghi. Per come risulta dalla relazione della
Comunità, il percorso compiuto da all'interno si è svolto positivamente e Per_1 ha portato al rientro a casa del ragazzo a settembre 2024. Per_
- Quanto ad le insegnanti avevano rilevato difficoltà della minore negli apprendimenti per cui era stato chiesto un approfondimento4; Per_ Per_
- Le conclusioni della valutazione psicodiagnostica di evidenziavano che è una bambina con adeguate competenze cognitive e non presenta una psicopatologia. Emerge, però, un affaticamento emotivo reattivo alle vicissitudini della propria vita affettiva, caratterizzata da distacchi e discontinuità. Ciò la rende insicura e bisognosa della relazione con l'altro a cui richiede vicinanza e attenzioni esclusive. Si pone diagnosi di
Sindrome da disadattamento”;
- dopo il rientro a casa, è stato inserito al centro diurno “Il Carro” a Monza per Per_1 cinque giorni a settimana. ha lavorato molto su di sé nel suo percorso Per_1 comunitario, e ha ammesso il suo coinvolgimento e parte della sua responsabilità in alcuni dei reati di cui è accusato. È stato fatto anche un lavoro con la sua terapeuta, in accordo anche con il legale, di preparazione all'interrogatorio e alla possibilità della messa alla prova, come una cornice in più a garanzia della sua tenuta nell'attuale progetto al domicilio”;
- la madre si è mostrata collaborativa mettendosi in gioco e compiendo dei progressi nelle relazioni con i figli, anche accettando di sottoporsi ad un percorso di sostegno familiare con il compagno attuale e fornendo il necessario ausilio al figlio maggiore nel tentativo di riavvicinamento del padre;
- il padre aveva interrotto da tempo i rapporti con i figli, sebbene avesse richiesto ai Servizi un incontro con loro5; il figlio ha dichiarato di non volerlo incontrare;
Per_ 4 si relaziona va con le compagne in modo sufficientemente adeguato, anche se a volte era poco capace di gestire conflitti le provocazioni e comprendere le dinamiche relazionali e a gestire gli stati emotivi ad esso connessi. - non ha comunque effettuato nessun percorso di recupero o di sostegno alla CP_1 genitorialità.
Conclusa l'istruttoria anche con l'acquisizione del fascicolo pendente dinanzi al TMM di
Milano, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.11.2024 tenutasi in modalità cartolare e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Separazione con addebito.
Richiamata la sentenza sullo status che ha già evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti , occorre occuparsi della domanda di addebito formulata da parte ricorrente in ordine alle condotte tenute dalla parte resistente alla quale spetterebbe quindi la responsabilità del naufragio della relazione matrimoniale.
Giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema
Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima ( cfr. ex multis Cass.
n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio ( cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez. I
- Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte.(cfr. più di recente Cass. n.
16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che, i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, sono privi del necessario sostegno probatorio, atteso il tenore delle allegazioni che risulta generico e scevro del necessario riscontro fattuale in questo procedimento.
Non risulta neppure fornita la prova del nesso causale tra le allegate condotte violative e la rottura del vincolo coniugale, il Collegio non può quindi che rigettare la domanda così come formulata.
2. Assegno di mantenimento a favore del coniuge
Quanto alle domande di assegno di mantenimento formulate reciprocamente tra le parti, il Collegio intende rigettarle entrambe per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice , pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Occorre perciò preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione per come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e rappresentati : dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo
5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.( Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5067).
Sulla scorta di codesti indici occorre sottolineare che non può dirsi provato il requisito della sperequazione reddituale ne tanto meno che la ricorrente non sia nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa. Ed infatti, risultano agli atti due dichiarazioni dei redditi che attestano un reddito da lavoro superiore ad euro 11.000,00 annui.
Al contrario , dagli scritti difensivi della si evince che fosse la stessa a Parte_1 mantenere la famiglia e che il guadagno delle sue attività fosse utilizzato per i figli e dal resistente.
Orbene, non possono dirsi dimostrati neppure i criteri del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio , della non titolarità di redditi propri , della sussistenza del permanere del vincolo di solidarietà materiale tra i coniugi.
Le stesse considerazioni possono poi essere svolte in ordine alla richiesta di assegno di separazione formulata dal resistente, il quale non ha fornito ne ha chiesto di fornire alcun elemento probatorio a sostegno della propria domanda limitandosi ad allegare la mancanza di un 'entrata economica mensile, non dimostrando l'incapacità di accesso al mondo del lavoro , anche a prescindere dalla condizione detentiva.
3. Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli.
Quanto ai provvedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale è utile richiamare il disposto di cui all'art. 330 c.c. : “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”
Di recente, i giudici di legittimità hanno rammentato alcuni principi in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cassazione 27171 del 2024) : “La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza
(Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.
Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Orbene, nel caso che ci occupa il resistente non frequenta i figli da diversi anni sia a causa del loro trasferimento fuori Regione sia a causa dello stato detentivo dello stesso.
Egli con le sue condotte , per come riferite soprattutto dal maggiore dei figli, ha sicuramente creato un pregiudizio alla crescita degli stessi , privati di una salda e serena figura di riferimento genitoriale e testimoni inermi di tensioni familiari e condotte aggressive. Del resto entrambi non hanno chiesto di rivedere il padre o di riprovare ad incontrarlo preferendo affrancarsi dallo stesso ed . dal canto suo, ha CP_1 chiesto solo una volta, per quanto qui noto, di riprendere i rapporti con i minori esenza mai sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sembrano pertanto attuali e condivisibili le ragioni che avevano già condotto il
Tribunale per i minorenni nella citata pronuncia alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
così come da confermare risulta anche la decisione in ordine alla limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente.
Secondo una valutazione complessiva delle emergenze processuali e delle relazioni dei servizi sociali pare indiscutibile che la madre dei minori abbia continua necessità di supporto e che sia risultata inadeguata rispetto alla gestione delle esigenze dei figli , soprattutto rispetto a quelle del figlio maggiore.
In accoglimento delle richieste formulate dal curatore speciale , quindi, dovrà proseguire l'affidamento dei minori al servizio sociale con la precisa indicazione che gli stessi possano procedere al collocamento di in comunità ove dovesse risultare Persona_1 occorrente in ragione delle circostanze del caso ed a sua tutela. Quanto agli incontri dei minori con il padre gli stessi devono considerarsi sospesi ed eventualmente ripresi, sentiti i minori, solo al positivo superamento di un percorso di recupero della genitorialità.
4. Contributo al mantenimento dei figli minorenni.
Venendo alle richieste di natura economica, va premesso che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4 , 337 septies c.c.)in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In applicazione di siffatti principi a nulla rileva la generica difesa del resistente in ordine all'an del mantenimento dei figli fondata sulla propria indigenza economica o su presunte somme che la moglie avrebbe dovuto allo stesso restituire , tali da imporre alla stessa il completo mantenimento dei figli.
A fronte di tali osservazioni è necessario valorizzare quanto dichiarato ed allegato dalle parti,che, invero, non hanno depositato la documentazione economica richiesta, non potendo il Collegio che fare accesso ad un ragionamento presuntivo e ad una valutazione attagliata alla norma di cui all'art. 116 c.p.c. unicamente per ciò che concerne il quantum del contributo al mantenimento della prole minorenne e giammai l'an, derivando siffatta previsione di contributo da norma imperativa.
A nulla quindi vale la richiesta del resistente di omettere il pagamento del mantenimento a favore dei figli minori, anche rammentata l'inderogabilità del dovere a fronte della pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale che rimuove la capacità del genitore di inserirsi nelle decisioni riguardanti i figli ed arrecarne in qualche modo pregiudizio , ma non il diritto dei figli ad essere mantenuti che consegue direttamente dalla procreazione. Orbene, alla luce delle esposte argomentazioni deve prevedersi un contributo di mantenimento minimo a favore dei figli minori ed a carico del padre nella misura di euro 250,00 ciascuno, tenuto conto delle loro età e del contesto sociale in cui vivono, oltre l'AUU che dovrà essere corrisposto interamente a favore della madre in ragione della collocazione prevalente dei minori e dell'accudimento esclusivo da parte della stessa.
5. Spese del giudizio
In ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e delle ragioni della decisione che hanno condotto ad una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 cpc e la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, il rappresentante del P.M., il curatore speciale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da , richiamata la sentenza di stato già emessa tra le Parte_1 parti depositata il 26.10.2020, con ricorso depositato il 15.05.2019 nei confronti di CP_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- Rigetta la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
- Rigetta le reciproche richieste di assegno di separazione;
- Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di e la CP_1 limitazione della responsabilità genitoriale di;
affida i figli Parte_1 minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocazione presso la madre,salve necessità di collocazione in comunità di per come Persona_1 in parte motiva;
- Sospende gli incontri tra i minori ed il padre sino al positivo superamento di un percorso di recupero della genitorialità dello stesso, affidando al Servizio sociale affidatario il compito della predisposizione di un calendario di incontri che in modo graduale e nel rispetto del best interest dei minori possa riavvicinarli alla figura paterna;
- Dispone il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro
500,00 (250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
AUU da godersi al 100% a favore di;
Parte_1
- Dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso il Tribunale di Monza per la vigilanza in ordine ai provvedimenti sui minori odiernamente adottati;
- Compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Reggio Calabria, 7.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Nel corso dell'ultimo anno, gli operatori scriventi, hanno nuovamente incontrato il padre alla presenza dell'equipe educativa del carcere e in tale sede è stato condiviso con il Per_6 CP_1 che il figlio aveva riportato alcuni racconti positivi (gita al mare, viaggi in auto, ...), ma anche ricordi di violenza assistita e subita direttamente. Tali elementi eranostati sia raccontati direttamente dal figlio agli operatori sia erano connessi ad un profondo malessere che Per_1 ha manifestato nel suo percorso di crescita: qualsiasi comunicazione di richiesta di contatto con il figlio doveva tener conto di questo. È stato quindi proposto al padre di scrivere una lettera al figlio in cui raccontare di sé, parallelamente la psicologa della comunità ha esplorato co Per_1 la disponibilità ed interesse del ragazzo a leggerla.