Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 00255/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da
TR SS e TT RO S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato SS TR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Potenza n. 698/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di TT RO S.p.A., delle somme in esso determinate a titolo di equa riparazione per il superamento della ragionevole durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, oltreché delle spese di lite ivi liquidate in favore del procuratore antistatario, anch’egli ricorrente nel presente giudizio.
2. Il provvedimento è stato notificato al Ministero intimato che, tuttavia, non ha provveduto al dovuto pagamento.
3. Parte ricorrente ha proposto il presente gravame, volto ad ottenere il pagamento delle predette somme, nonché delle conseguenti penalità di mora ed inoltre la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
4. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile.
5. Alla camera di consiglio del 19/4/2023 l’affare è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Invero, risultano ritualmente osservate le formalità di proposizione del presente ricorso (in specie, quelle di cui agli artt. 114 cod. proc. amm., 14, co. 1, D.L. n. 669/1996 e 5- sexies L. n. 89/2001).
Nel merito, deve rilevarsi che il Ministero della Giustizia non ha contestato il perdurante inadempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal titolo posto in esecuzione, né vi è altrimenti prova dell’avvenuta soddisfazione delle pretese creditorie esercitate.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle suindicate somme, in favore di parte ricorrente, detratto quanto già eventualmente corrisposto per tale titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
In dette spese vanno fatte rientrare, in modo omnicomprensivo, tutte quelle accessorie, nonché i compensi professionali relativi agli atti successivi al decreto azionato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, al decreto in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, nonché di corrispondere la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO