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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 795 / 2025 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 795/2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nato a [...] il [...] (
) con Codice Fiscale_1 il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA( Codice Fiscale_2
e nata a [...]ATERA (MT) il 23/07/1964 (C.F. CP_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. VASELLI C.F. 3 con il CINZIA (C.F.
C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/04/2025 con il quale Parte_1 e [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Controparte_2
matrimonio celebrato in data 14.09.1991, a Matera (MT), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli R_ e _2 , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati ma con obbligo del reciproco rispetto.
2) All'esito della sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre la data del 28/04/2025, il sig. Pt_1 lascerà la casa familiare e si trasferirà nell'unità abitativa attigua (particella 242 sub.
5), ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica, divenendone utilizzatore esclusivo.
3) La sig.ra CP_1 continuerà ad abitare e ad utilizzare in via esclusiva l'attuale casa coniugale
(particella 242 sub. 4) con tutti gli arredi ed oggetti mobili ivi contenuti, che le resteranno assegnati.
4) Il sig. Pt 1 infatti, dà atto di aver prelevato - in data antecedente alla sottoscrizione del presente ricorso tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale (fatta eccezione per quelli indicati nel separato accordo che si allega, e che sono, dunque, gli unici che potrà asportare).
5) Sino alla formale divisione dei loro beni immobili e a far data dal 28/04/2025, i coniugi si faranno carico delle spese per le bollette e di manutenzione ordinaria relative alle rispettive unità immobiliare che inizieranno a possedere in via esclusiva per effetto degli accordi qui siglati e richiamati, fatte sempre salve le ulteriori spese relative ai beni e servizi comuni che continueranno a corrispondere in parti uguali, come per legge e come meglio precisato nell'allegato accordo di divisione da far parte integrante del presente ricorso.
6) I coniugi, ai fini della separazione, dichiarano:
- che l'unico conto corrente bancario cointestato (c.c. n. 0006792, acceso presso la Cherry Bank spa,
è in uso al sig. Pt_1 e verrà estinto a sue spese entro e non oltre 30 giorni CP_3 ex dalla sottoscrizione del presente atto, con distacco di tutti gli eventuali contratti ad esso collegati;
che non esistono altre posizioni bancarie o postali comuni, attive/passive, né altri titoli o
-
obbligazioni in portafoglio da riscuotersi;
- che ciascuno di essi è titolare di un proprio rapporto di c/c personale con accesso esclusivo e pertanto non esistono passività cointestate;
- che non esistono veicoli o altri beni mobili registrati di proprietà comune ad entrambi e che i veicoli intestati a ciascuno dei coniugi sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'intestatario medesimo;
- che il patrimonio mobiliare comune (arredi, suppellettili, elettrodomestici, album fotografici, regali nozze, biancheria, vestiario e accessori personali tutti presenti all'interno della casa coniugale) è stato già suddiviso in natura, senza necessità di alcun conguaglio in denaro;
-di essere economicamente autosufficienti tramite i rispettivi redditi da lavoro, talché rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, stante anche quanto pattuito al successivo punto 7).
7) A regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i coniugi si impegnano ed obbligano vicendevolmente, con la sottoscrizione del presente ricorso, a procedere allo scioglimento senza conguaglio della comunione esistente sul loro compendio immobiliare, costituito dai seguenti
-
immobili meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Morciano di Romagna al Foglio 3 con le seguenti particelle:
- 242 sub 4, piano T, cat. A/2, classe 2, vani 5, adibita a casa coniugale;
-242 sub 5, piano T, cat. A/2, classe 2, vani 5
-242 sub 6, piano T, cat. C/2, classe 4, mq. 344
Catasto Terreni del Comune di Morciano di Romagna al Foglio 3 con la seguente particella:
-242 Ente Urbano della consistenza di metri quadrati 2.235- corte comune ai sub 4,5 e 6, come da planimetrie catastali allegate;
scioglimento da effettuarsi nei termini e nei modi indicati nel separato accordo di divisione, da considerare parte integrante del presente atto, ed effigiati nell'elaborato grafico ad esso allegato.
Per l'effetto:
- la sig.ra CP_1 diventerà esclusiva proprietaria delle porzioni immobiliari indicate nei predetti documenti, e più precisamente: appartamento “A”, corte “A”, loggia "A", deposito parte “C”, vano centrale tecnica “E”, oltre al diritto di servitù di passaggio evidenziato in giallo nel richiamato elaborato grafico;
il sig. Pt_1 diverrà proprietario in via esclusiva delle porzioni immobiliari indicate nei predetti documenti, e più precisamente: appartamento “B”, corte “B”, loggia “B”, deposito parte “D”, vano centrale tecnica "F".
Il tutto senza conguagli.
Per le sopra descritte reciproche cessioni immobiliari, che le parti sin da ora si impegnano ad eseguire senza conguaglio e a formalizzare entro e non oltre il termine di sei mesi dall'omologa della loro separazione, i signori CP_1 e Pt 1 chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto ad esse applicabili in virtù della Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015 della Agenzia delle Entrate.
Le parti, per attuare l'attribuzione immobiliare dianzi descritta, sceglieranno di comune accordo il
Notaio e ne sosteranno i costi in egual misura unitamente alle competenze dello studio tecnico e ad ogni onere e spesa relativamente al/i frazionamento/i che si renderà/anno necessari/o (le parti danno atto di aver già conferito specifico mandato allo studio Geo CP_4 di Rimini in data 11/02/2025 al fine di procedere all'intestazione, in via esclusiva, dei beni individuati nell'elaborato grafico).
8) Con l'avvenuto perfezionamento dei reciproci trasferimenti immobiliari di cui al punto 7 (e meglio descritti nell'allegato accordo di divisione immobiliare e nell' elaborato grafico a far parte integrante dell'accordo), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio e/o per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, anche non disciplinati dal presente ricorso e anche se non derivanti dal loro matrimonio.
9) In particolare, con l'integrale attuazione della descritta divisione immobiliare senza conguagli, e con il rispetto della data fissata al 28/04/2025 per il trasferimento del sig. Pt_1 dalla attuale casa coniugale, la Sig.ra CP_1 dichiara di non aver più nulla a pretendere dal marito in riferimento:
- alla somma di € 50.000,00 che ella dichiara di avergli mutuato, ai rimborsi che ella ritiene dovuti in favore della Comunione per acquisti e spese riferibili alle auto d'epoca intestate al marito, rinunciando ad ogni relativa azione e pretesa, ancorché il sig. Pt_1 fermamente contesti siffatte circostanze.
10) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matera (MT) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 221 Parte II Serie A Anno
1991); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 795/2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nato a [...] il [...] (
) con Codice Fiscale_1 il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA( Codice Fiscale_2
e nata a [...]ATERA (MT) il 23/07/1964 (C.F. CP_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. VASELLI C.F. 3 con il CINZIA (C.F.
C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/04/2025 con il quale Parte_1 e [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Controparte_2
matrimonio celebrato in data 14.09.1991, a Matera (MT), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli R_ e _2 , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati ma con obbligo del reciproco rispetto.
2) All'esito della sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre la data del 28/04/2025, il sig. Pt_1 lascerà la casa familiare e si trasferirà nell'unità abitativa attigua (particella 242 sub.
5), ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica, divenendone utilizzatore esclusivo.
3) La sig.ra CP_1 continuerà ad abitare e ad utilizzare in via esclusiva l'attuale casa coniugale
(particella 242 sub. 4) con tutti gli arredi ed oggetti mobili ivi contenuti, che le resteranno assegnati.
4) Il sig. Pt 1 infatti, dà atto di aver prelevato - in data antecedente alla sottoscrizione del presente ricorso tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale (fatta eccezione per quelli indicati nel separato accordo che si allega, e che sono, dunque, gli unici che potrà asportare).
5) Sino alla formale divisione dei loro beni immobili e a far data dal 28/04/2025, i coniugi si faranno carico delle spese per le bollette e di manutenzione ordinaria relative alle rispettive unità immobiliare che inizieranno a possedere in via esclusiva per effetto degli accordi qui siglati e richiamati, fatte sempre salve le ulteriori spese relative ai beni e servizi comuni che continueranno a corrispondere in parti uguali, come per legge e come meglio precisato nell'allegato accordo di divisione da far parte integrante del presente ricorso.
6) I coniugi, ai fini della separazione, dichiarano:
- che l'unico conto corrente bancario cointestato (c.c. n. 0006792, acceso presso la Cherry Bank spa,
è in uso al sig. Pt_1 e verrà estinto a sue spese entro e non oltre 30 giorni CP_3 ex dalla sottoscrizione del presente atto, con distacco di tutti gli eventuali contratti ad esso collegati;
che non esistono altre posizioni bancarie o postali comuni, attive/passive, né altri titoli o
-
obbligazioni in portafoglio da riscuotersi;
- che ciascuno di essi è titolare di un proprio rapporto di c/c personale con accesso esclusivo e pertanto non esistono passività cointestate;
- che non esistono veicoli o altri beni mobili registrati di proprietà comune ad entrambi e che i veicoli intestati a ciascuno dei coniugi sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'intestatario medesimo;
- che il patrimonio mobiliare comune (arredi, suppellettili, elettrodomestici, album fotografici, regali nozze, biancheria, vestiario e accessori personali tutti presenti all'interno della casa coniugale) è stato già suddiviso in natura, senza necessità di alcun conguaglio in denaro;
-di essere economicamente autosufficienti tramite i rispettivi redditi da lavoro, talché rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, stante anche quanto pattuito al successivo punto 7).
7) A regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i coniugi si impegnano ed obbligano vicendevolmente, con la sottoscrizione del presente ricorso, a procedere allo scioglimento senza conguaglio della comunione esistente sul loro compendio immobiliare, costituito dai seguenti
-
immobili meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Morciano di Romagna al Foglio 3 con le seguenti particelle:
- 242 sub 4, piano T, cat. A/2, classe 2, vani 5, adibita a casa coniugale;
-242 sub 5, piano T, cat. A/2, classe 2, vani 5
-242 sub 6, piano T, cat. C/2, classe 4, mq. 344
Catasto Terreni del Comune di Morciano di Romagna al Foglio 3 con la seguente particella:
-242 Ente Urbano della consistenza di metri quadrati 2.235- corte comune ai sub 4,5 e 6, come da planimetrie catastali allegate;
scioglimento da effettuarsi nei termini e nei modi indicati nel separato accordo di divisione, da considerare parte integrante del presente atto, ed effigiati nell'elaborato grafico ad esso allegato.
Per l'effetto:
- la sig.ra CP_1 diventerà esclusiva proprietaria delle porzioni immobiliari indicate nei predetti documenti, e più precisamente: appartamento “A”, corte “A”, loggia "A", deposito parte “C”, vano centrale tecnica “E”, oltre al diritto di servitù di passaggio evidenziato in giallo nel richiamato elaborato grafico;
il sig. Pt_1 diverrà proprietario in via esclusiva delle porzioni immobiliari indicate nei predetti documenti, e più precisamente: appartamento “B”, corte “B”, loggia “B”, deposito parte “D”, vano centrale tecnica "F".
Il tutto senza conguagli.
Per le sopra descritte reciproche cessioni immobiliari, che le parti sin da ora si impegnano ad eseguire senza conguaglio e a formalizzare entro e non oltre il termine di sei mesi dall'omologa della loro separazione, i signori CP_1 e Pt 1 chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto ad esse applicabili in virtù della Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015 della Agenzia delle Entrate.
Le parti, per attuare l'attribuzione immobiliare dianzi descritta, sceglieranno di comune accordo il
Notaio e ne sosteranno i costi in egual misura unitamente alle competenze dello studio tecnico e ad ogni onere e spesa relativamente al/i frazionamento/i che si renderà/anno necessari/o (le parti danno atto di aver già conferito specifico mandato allo studio Geo CP_4 di Rimini in data 11/02/2025 al fine di procedere all'intestazione, in via esclusiva, dei beni individuati nell'elaborato grafico).
8) Con l'avvenuto perfezionamento dei reciproci trasferimenti immobiliari di cui al punto 7 (e meglio descritti nell'allegato accordo di divisione immobiliare e nell' elaborato grafico a far parte integrante dell'accordo), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio e/o per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, anche non disciplinati dal presente ricorso e anche se non derivanti dal loro matrimonio.
9) In particolare, con l'integrale attuazione della descritta divisione immobiliare senza conguagli, e con il rispetto della data fissata al 28/04/2025 per il trasferimento del sig. Pt_1 dalla attuale casa coniugale, la Sig.ra CP_1 dichiara di non aver più nulla a pretendere dal marito in riferimento:
- alla somma di € 50.000,00 che ella dichiara di avergli mutuato, ai rimborsi che ella ritiene dovuti in favore della Comunione per acquisti e spese riferibili alle auto d'epoca intestate al marito, rinunciando ad ogni relativa azione e pretesa, ancorché il sig. Pt_1 fermamente contesti siffatte circostanze.
10) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matera (MT) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 221 Parte II Serie A Anno
1991); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi