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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4651/2021 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dionisio Gigli – opponente-istante Parte_1
in chiamata in causa;
e
rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati - CP_1
opposta; nonché
, Controparte_2
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Strata – terza chiamata in causa;
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”- “garanzia”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 aprile 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 888/2021, Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, su ricorso di per il CP_1
pagamento della somma di €20.033,95, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta
1 alla parte dichiaratasi cessionaria del credito a titolo di saldo-debitore di un contratto di finanziamento stipulato con Compass SpA.
L'opponente ha, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva sostenendo che:
-dal ricorso per ingiunzione, non emergono elementi a sostegno della titolarità del credito e della relativa cessione;
-l'art.13 del contratto di finanziamento aveva previsto l'obbligo di Compass SpA di dare comunicazione scritta al cliente nel caso di cessione del contratto e/o dei diritti derivanti da esso.
Il ha, poi: Pt_1
-riconosciuto di aver stipulato con Compass SpA un prestito personale (pratica n.14817291) per l'importo di €14.504,87 da restituire in 66 rate mensili, per un totale di €20.974,56;
-dichiarato di aver ottenuto la somma di €11.451,00 in quanto la parte restante dell'importo finanziato era destinata alla estinzione di altro finanziamento ed al pagamento dei premi di due polizze assicurative, di cui una diretta a garantire la protezione del credito;
-dichiarato che tale polizza sarebbe servita a garantire il pagamento delle somme dovute a Compass SpA nel caso di perdita involontaria dell'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ha, quindi, dedotto che:
-la società presso cui lavorava sin dal 1976, nell'anno Controparte_3
2016, aveva “le porte chiuse” e non consentiva ai dipendenti di accedere per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
-di fatto, la società datrice ha attuato una condotta integrante licenziamento;
-l'art.3 della Legge 604-1966 include nel giustificato motivo oggettivo le ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, il regolare funzionamento di essa e, quindi, la crisi d'impresa, la cessazione dell'attività, il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore;
2 -vi sono i presupposti per la garanzia assicurativa con obbligo di
[...]
di tener indenne il lavoratore- Controparte_2
opponente da eventuali condanne al pagamento di somme;
-il credito azionato non è dovuto nella misura richiesta in quanto vanno esclusi gli interessi ex art.1815 secondo comma c.c., previsti con tassi superiori ai tassi-soglia antiusura e, quindi, nulli.
Ha chiesto:
-la chiamata in causa della società di assicurazioni ai fini di manleva;
-la revoca del decreto ingiuntivo;
-la riduzione del credito dopo l'accertamento delle somme non dovute;
-la condanna della società di assicurazioni al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente-opposta.
La società opposta ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva esponendo che:
-la cessione, per crediti cartolarizzati, è disciplinata dall'art.58 TUB;
-la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti dell'art.1264 c.c.;
-la giurisprudenza ha sottolineato che l'art.58 TUB ha inteso agevolare le cessioni in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Ha poi contestato le eccezioni sulle poste passive escludendo l'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di Parte_1
al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito degli accertamenti
[...]
istruttori.
La società chiamata in causa ha contestato la domanda in garanzia proposta dal nei suoi confronti sostenendo che: Pt_1
3 -con denuncia di sinistro del 21.07.2016, il lavoratore formulava richiesta di indennizzo in quanto era cessato il rapporto di lavoro con Controparte_3
[... a seguito di dimissioni volontarie rassegnate il 31.05.2016;
-con comunicazioni del 27.07.2016 e del 20.10.2016, la società informava il Pt_1
di non poter accogliere la richiesta tenuto conto che la perdita di lavoro denunciata dall'assicurato non era avvenuta a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì a seguito di dimissioni;
-la polizza è, quindi, inoperante posto che il rischio assicurato era esclusivamente la
“perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della Legge 604/1966;
-l'art.8 delle condizioni di assicurazione ha precisato che è espressamente esclusa la copertura assicurativa per la perdita di impiego a seguito di dimissioni;
-il fallimento della società datrice di lavoro è stato dichiarato il 10.07.2017, dopo oltre un anno dalle dimissioni del Pt_1
-in ogni caso, in base alle disposizioni della convenzione assicurativa CL/11/043 ed in particolare per effetto dell'art.7, l'importo massimo indennizzabile è pari alla somma di 12 rate mensili, come previste dal piano di ammortamento;
-la somma dovuta dovrebbe essere di € 3.796,32 (€316,36x12).
Ha concluso per il rigetto della domanda di garanzia e manleva e, in via subordinata, per l'accertamento della garanzia nei limiti di €3.796,32.
*** ** ***
Nel corso del giudizio, ancor prima del segmento regolato dall'art.183 sesto comma cpc, è stata garantita la dialettica processuale per il profilo di legittimazione attiva della società ricorrente-opposta, affermatasi cessionaria del credito.
La difesa del (cfr. nota del 22.09.2022), dopo la costituzione dell'opposta e Pt_1
la produzione documentale nel pct, ha reiterato l'eccezione lamentando la mancata prova della cessione in favore di la mancata prova del contratto di CP_1
cessione tra Compass SpA e la mancata prova della inclusione dello CP_1
specifico credito nella cessione in blocco.
4 L'opposta, producendo nel giudizio di merito gli allegati del ricorso per ingiunzione, ha confermato la sua difesa in ordine alla esaustività della pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale.
*** ** ***
La legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Occorre verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
*** ** ***
L'avviso di cessione ex art.58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
5 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
6 Chi scrive, in altre precedenti decisioni, ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recenti (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
7 rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
8 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
La Suprema Corte, con ordinanza n.5190 del 27 febbraio 2025, ha confermato la necessità che la parte (dichiaratasi) cessionaria del credito fornisca elementi probatori a sostegno della “titolarità effettiva del rapporto controverso, sia con riguardo alla sussistenza della cessione come vicenda traslativa in sé, sia con riguardo all'inclusione nella medesima del credito controverso”.
9 Nella fattispecie, incombeva sulla società opposta l'onere di provare il perfezionamento del contratto di cessione di crediti in blocco ed anche la specifica inclusione del credito verso nella cessione. Pt_1
Questa prova non è stata acquisita al processo poiché:
1) ha allegato alla comparsa costitutiva la copia di documenti da cui CP_1 risulta una proposta ed una accettazione (Itacapital srl-Compass Banca SpA) per una cessione di crediti in blocco “pro soluto”;
2) i documenti in questione, contenenti la data del 24 maggio 2017, non presentano né data certa, né firme autenticate o digitali;
3) l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.89 del 29 luglio 2017 non contiene alcun riferimento alla presunta “cessione” del 24 maggio 2017 e contiene, invece, il riferimento ad un accordo quadro di cessione di crediti in blocco stipulato con Compass Banca SpA in data 5 luglio 2017;
4) nel processo non è stato prodotto tale accordo quadro, né sono stati prodotti documenti attestanti l'inclusione nella cessione in blocco del credito Compass SpA verso Pt_1
5) per quest'ultimo profilo, è sufficiente esaminare il doc.8) indicato come “lista crediti ceduti” per avere evidenza processuale della carenza probatoria.
Da ultimo, va rimarcato che pur assumendo di essere subentrata CP_1 come cessionaria nella titolarità del credito Compass SpA verso ha Parte_1 omesso di svolgere difese nella fase conclusiva del giudizio sia per sostenere quanto dedotto sulla legittimazione, sia per contestare la relazione del Ctu da cui è emersa la “pattuizione” di interessi passivi oltre i limiti dei tassi-soglia antiusura.
Pertanto, i mancati riscontri probatori in punto di titolarità del credito e di legittimazione attiva implicano la revoca del decreto ingiuntivo e rendono assorbite le altre questioni.
La condanna al pagamento delle spese di Ctu e di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc) nel rapporto opponente-opposta; per il rapporto processuale in garanzia le spese possono essere equamente compensate.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4651-2021 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, accertata la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n.888-2021;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 26 marzo 2024 e delle spese processuali liquidate in €145,50 per esborsi, € 4.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-dispone la compensazione delle spese processuali tra il e la società chiamata Pt_1
in causa.
Così deciso in data 1° luglio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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