Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il locale Sportello Unico per l'immigrazione ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno della ricorrente nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- il ricorrente, entrato in Italia con un visto per ragioni di studio e iscritto al Politecnico di Torino nell’anno accademico 2020/2021, ha presentato domanda per convertire il proprio titolo di soggiorno in uno per lavoro subordinato, che è stata respinta, il successivo -OMISSIS-, perché egli non avrebbe prodotto il certificato di idoneità alloggiativa e, al momento dell’emanazione del provvedimento, era privo di occupazione.
2. Con ricorso, notificato il 9 ottobre 2024 e depositato il successivo 11 ottobre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 30 ottobre 2024 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame ma l’ordinanza non è stata ottemperata dall’amministrazione procedente.
4. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la violazione degli artt. 6, comma 1, e 22 del d.lgs. 286/1998: a suo dire, infatti, la conversione del permesso di soggiorno per motivi studio sarebbe possibile anche quando il percorso formativo non sia ancora terminato, a condizione che l'interessato dimostri di disporre di una valida attività lavorativa; con la precisazione che il rilascio del titolo deve avvenire entro determinati termini, proprio per evitare che l’eccessivo lasso di tempo intercorrente tra la proposizione dell’istanza e l’emanazione del provvedimento vada a discapito dell’istante.
6. Il ricorso è fondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 286/98 « Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».
Inoltre, il successivo art. 22 prevede, al comma 5, che « Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio» mentre il successivo comma 11 precisa che «La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ».
Ebbene, anche alla luce del termine previsto per la conclusione del procedimento, è evidente che, in una situazione fisiologica, i requisiti per l’accoglimento della domanda devono essere posseduti dallo straniero sia al momento della presentazione della stessa sia in quello di emanazione del provvedimento.
Tuttavia, detti principi devono essere interpretati alla luce delle peculiarità del caso di specie in cui, in presenza di un’istanza presentata in data -OMISSIS-, l’amministrazione si è determinata solo il -OMISSIS-, allorquando il ricorrente si trovava in uno stato di disoccupazione involontaria, determinata da una riorganizzazione dell’assetto aziendale.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non solo ha depositato il certificato di idoneità alloggiativa (datato 27 settembre 2023) ma si è addirittura attivato per trovare una nuova occupazione; obiettivo che è stato raggiunto il 12 settembre 2024.
Ebbene, si tratta di elementi che avrebbero dovuti essere presi in considerazione dall’amministrazione procedente che, nonostante abbia ampiamente superato il termine previsto dalla legge per concludere il procedimento, si è limitata a un’interpretazione meramente formalistica delle disposizioni in materia.
Per tale ragione, il Collegio, con l’ordinanza 419 del 21 ottobre 2024, aveva disposto un riesame della posizione dello straniero, ma essa non è stata ottemperata dall’amministrazione procedente.
7. In virtù di quanto sopra esposto il Collegio reputa il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e contestuale obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO